Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41003 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41003 Anno 2023
Presidente: COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
1.Con sentenza del 31.5.2022 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma dell pronuncia emessa in primo grado – anche – nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha ridetermina riducendole, sia la pena principale che quelle accessorie fallimentari inflitte al pre confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difenso di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il vizio nella mancanza di motivazione riguardo al giudizio di bilanciamento. All’esito del primo grado il giudice dell’ud preliminare riconosceva all’COGNOME le attenuanti generiche con criterio di equivalenza risp alle aggravanti contestategli (quella dei più fatti di bancarotta e quella della rilevante del anno) non ritenendo vi fossero circostanze valorizzabili per giustificare un giudiz prevalenza diverse da quelle già prese in considerazione per la concessione delle predette attenuanti (e cioè li risarcimento del danno corrisposto alla procedura fallimentare a segu di transazione), per poi determinare la pena base in anni quattro e mesi sei di reclusion avuto riguardo ai criteri di cui all’articolo 133 cod. pen., e in particolare all’en somme distratte. Nell’atto di appello si era chiesto che la pena venisse quantificata misura prossima al minimo edittale e comunque si insisteva per la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, con la sospensione condizionale, evidenziando circostanze trascurate dal g.u.p. che parevano sufficienti per giustificare un bilanciamento favorevole: l’età dell’imputato, la lontananza temporale dei fatti, la sostan incensuratezza dello stesso, le sue condizioni di salute, il fatto che l’immobile trasfer sede di scissione fraudolenta (capo A) fosse rimasto assoggettabile ad un’eventuale azione revocatoria non intentata dalla curatela attesa la transazione conclusa con l’imputato, il fatto che l’operazione di scissione fosse stata avallata da professionista e quindi percepita fino in fondo come illecita, il buon comportamento processuale tenuto e il fa che il dar rilievo agli importi distratti fosse un fuor d’opera e comunque eccessivamen penalizzante (essendo gli stessi già il fondamento di una delle due aggravanti contestazione). La Corte d’appello nel decidere ha così argomentato in quattro righe:”.., t appello può essere accolto in parte riducendo la pena principale e le pene accessorie irrogate…ciò in quanto in base ai parametri normativi di cui all’art. 133 cod. pe riduzione della pena erogata risulta conforme ai fatti di imputazione e alla condizi concreta dell’imputato”. La motivazione è ictu ocu/i carente posto che nulla argomenta Corte di Cassazione – copia non ufficiale
quanto al bilanciamento pure a fronte di specifica richiesta avanzata con l’atto di appello punto.
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 de convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.igs. n. 150/22 per tutti i ricorsi prop ai 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
In proposito, appare sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparaz opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di meri sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto dì mero arbitrio ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo riten quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la pi a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., in questi termini: Sez 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01); laddove peraltro nel caso di specie la Corte di appello ha comunque proceduto a ridurre la pena inflitta al ricorrente in primo grado da anni tre di reclus anni due e mesi otto di reclusione – facendo espresso riferimento proprio a talune di qu circostanze indicate nell’atto di appello, e richiamate nel ricorso in scrutinio, sinteti nei seguenti termini “condizione concreta dell’imputato”, espressione che ben pu comprendere l’asserito stato dì incensuratezza, l’età e le condizioni di salute a riferimento il ricorso; finendo, per altro verso, in tal modo col motivare anche il dell’altra richiesta sul bilanciamento, sia pure per implicito, ritenendo quelle circ idonee a supportare una riduzione della pena base non anche un diverso giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti generiche, ed evidentemente le altre circostanze parimenti evidenziate dalla difesa, non meritevoli di considerazione ai fini che occupano.
Le statuizioni relative ai giudizio di comparazione tra opposte circostanze sono sottr al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento i e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi – anche – quella ch giustificare la soluzione dell’equivalenza, ovvero la sua conferma, abbia, sia pure implicito, ritenuto in buona sostanza la pena irrogata a seguìto della riduzione appor adeguata al fatto e alla condizione concreta dell’imputato; laddove, per altro vers
determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra anch’essa tra i pot discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applic misura media e, ancor più, se prossima – come nella fattispecie in esame – al minimo anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 2 20/03/2013, Rv. 256197 – 01).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dai medesimo atto impugnatorío, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/9/2023.