Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1480 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1480 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Iviacerata, dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo a), ha rideterminato in anni uno e mesi quattro di reclusione la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità (segnatamente, all’assenza dei beni di cui si predica la distrazione), propone doglianze assertive e versate in fatto: nel ribadire la tesi della riconducibilità al controllante COGNOME, anch’essa fallita, dei beni non rinvenuti, la ricorrente omette in toto di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto dell’esistenza di fatture di acquisto dei predetti cespiti, della cui sorte non risulta re giustificazione alcuna sia nell’ambito del fallimento RAGIONE_SOCIALE, che ‘della procedura relativa alla società RAGIONE_SOCIALE, in tal modo facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi, Rv. 282643); quanto all’elemento soggettivo, la Corte territoriale ha dato atto del dolo generico – valorizzando l’effettivo ruolo gestori° dell’imputata e le modalità del depauperamento, conseguenti ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, COGNOME, Rv. 282284);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 219 I. fall., è inammissibile per carenza di interesse, essendo stat riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla predetta aggravante;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il Consigliere estensore
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Il PresT’ente