Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20679 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 19/03/1976
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al reato di bancarotta per distrazione e il rigetto, resto, del ricorso.
lette la memoria di replica formulata nell’interesse dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME propone ricorso per cassazio avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia de Giudice dell’udienza preliminare di Milano che, all’esito del giudizio celebrato con i abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato, amministratore di fatto d fallita RAGIONE_SOCIALE in ordine ai delitti di bancarotta frau patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale.
La difesa propone due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pen. per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, legge fall. e per vizio motivazione, articolato sotto più profili, lamenta, quanto al delitto di bancarotta fraud patrimoniale, che:
la corte territoriale ha ritenuto parte del patrimonio della fallita i beni, non rinvenu stessa aveva ricevuto a titolo di affitto di ramo d’azienda dalla società RAGIONE_SOCIALE anch’essa fallita e della quale l’imputato era stato amministratore unico -, ravvisando condotta fraudolenta del Villa nell’avere concluso il contratto di affitto in coincidenz giorno in cui la citata RAGIONE_SOCIALE veniva posta in liquidazione, nonché in epoc pochi giorni successiva alla costituzione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di p antecedente alla condizione di dissesto nella quale incorreva, senza considerare la circostanz che, in realtà, i beni asseritamente distratti non erano mai appartenuti al patrimonio della RAGIONE_SOCIALE perché posseduti a mero titolo di affitto di ramo d’azienda;
la corte territoriale ha ritenuto il ruolo di amministratore di fatto del Villa, n l’assenza di un compendio probatorio idoneo a dimostrare lo svolgimento, in maniera non episodica, né occasionale, di attività gestorie da parte dello stesso.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, lamenta che la cor territoriale, sull’erronea presupposto del ruolo di amministratore di fatto del Villa, ha des dolo specifico del reato dal mancato rinvenimento dei libri e delle scritture contabili, nulla indicare in merito allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. 1. Il ricorso è fondato.
Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto le due pronunce, ai fini del controllo di legitt integrano la cd. doppia conforme.
La sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo gra adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 de 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, COGNOME, Rv. 252615 – 01).
Quanto al primo dei profili censurati con il primo motivo, la giurisprudenza di legittim tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è orientata nel ritenere che nella nozione di b appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano effettivamente fatto ingresso patrimonio di quest’ultimo, concorrendo in tal modo a definire il contenuto della garanzia creditori.
Ne deriva che non possono essere considerati oggetto delle condotte di bancarotta patrimoniale i beni che siano soltanto affidati al fallito, qualora il proprietario abbia co su di essi un credito di restituzione, come le cose date in locazione o comodato, trattandosi beni sui quali il fallito vanta un possesso solo precario, che, tuttavia, possono essere coi nella procedura fallimentare solo perché si trovano presso di lui al momento dell’apertura de procedura concorsuale, ma che non fanno parte del patrimonio della fallita, in quanto devono essere restituiti al proprietario.
Dunque, oggetto di distrazione possono essere solo i beni che fanno parte del patrimonio dell fallita e la condotta incriminata ai sensi dell’art. 216 legge fall. può ravvisarsi solo qu tratti di beni distaccati dal suddetto patrimonio.
Nel caso di specie, non si comprende se la corte territoriale abbia ritenuto oggetto de contestata distrazione i beni ex se considerati, oggetto del contratto di affitto di ramo d’azienda e, dunque, mai entrati a far parte del patrimonio della fallita, oppure il di godimento acquisito sugli stessi a seguito del detto contratto, annoverabile in astratto patrimonio della società, ma svanito a seguito della distrazione delle res che ne costituiscono il termine oggettivo.
Invero, manca nella pronuncia l’indicazione, necessaria ai fini dell’affermazione della pen responsabilità dell’imputato, dell’esito di un confronto tra quanto contestato al medesim quanto emerso dall’istruttoria, sì da rendere palese l’oggetto della distrazione, l compatibilità con l’imputazione, nonché l’effettivo valore del danno prodotto co trasferimento.
In merito alla censura che involge l’attribuzione al Villa del ruolo di amministra della fallita, a fronte delle argomentazioni rese dalle pronunce di merito in r attività materiali da lui svolte – conclusione del contratto di affitto di ramo d’a
RAGIONE_SOCIALE; dichiarazioni rese dal creditore RAGIONE_SOCIALE in merito alla gest esclusiva da parte del Villa delle comunicazioni, dei pagamenti di fatture, delle modific
implementazioni delle capacità operative dei software
e, in genere di tutte le attività utili al migrazione dei dati, al trasferimento dei
server e delle relative licenze oggetto del contratto di
affitto – tutte indicative del ruolo gestorio svolto nella società fallita – , il ricorrent a una sterile critica, priva dell’esposizione di dati a contrasto con il ragionamento elab
nelle sentenze di merito.
3. Quanto al secondo motivo, la corte di appello ha ravvisato la prova del dolo specifi richiesto dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. speciale, nella omes
ostensione agli organi fallimentari di libri e scritture contabili.
La bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre
contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da r impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita
diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ravvisato nella mancata consegna agli organi dell fallita dei libri e delle scritture, «in maniera incontestabile», la volontà del Villa di ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita rendendo «impossib l’individuazione dell’attivo presente», senza, tuttavia evidenziare indici rivelatori dello s recare pregiudizio ai creditori, quali l’irreperibilità dell’amministratore; il passivo ricostruito attraverso le insinuazioni dei creditori e gli accertamenti bancari; le distrattive dei beni aziendali; il trafugamento dei beni sociali; l’indicazione di u dell’impresa rivelatasi fittizia; la mancata, collaborazione con la curatela.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano con riferimento a tutte le ipotesi deli contestate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d appello di Milano.