Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6483 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6483 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è sta ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legg nonché vizio della motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravant di cui all’art. 219 della legge fallimentare, in assenza di contestazione della st proposto fuori dei casi previsti dalla legge poiché inedito. Infatti, l’applicazion circostanza aggravante, operata dal giudice di prime cure, avrebbe dovuto essere censurata con l’atto di appello, nel quale tuttavia l’odierno ricorrente non ha soll specifica deduzione. Ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non posson essere dedotte con ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appe abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di u ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre precedenza (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637-01 e con specifico riferimento alla violazione di legge vds. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardelli Rv. 282095-01, non massimata sul punto, che richiama l’art. 606, comma 3, cod. pen.); per altro verso, la predetta aggravante non ha dispiegato effetti conseguenza della concessione delle attenuanti generiche prevalenti ed il ricorren non rappresenta alcun interesse alla relativa deduzione;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’illogicità de motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato manifestamente infondato in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l’integraz del dolo specifico ma solo il dolo generico. In questi termini si è costanteme espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio per l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta è costituito dal generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, esse sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazio diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805 – 01; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione d protocollo d’intesa per l’applicazione delle pene sostitutive ed il relativo diniego aspecifico poiché, a fonte di una puntuale ed articolata motivazione, che ha dato cont dell’esito negativo del giudizio prognostico, nonché della genericità della richie neppure precisata nell’udienza di discussione, il ricorrente si limita a contestare i profilo della genericità, senza alcuna deduzione riguardo il decisivo tema del valutazione predittiva, in tal modo rinunciando ad una critica argomentata avverso l sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 gennaio 2026.