Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19367 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19367 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso esperito da COGNOME NOME e per l’inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME NOME.
Udito il Difensore di Parte Civile NOME COGNOME, del foro di ROMA, che si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e insiste per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Udito AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di ROMA, difensore di NOME COGNOME,
che si riporta ai motivi del ricorso, e insiste per l’accoglimento.
Udito lé.AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di ROMA, difensore di NOME COGNOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto NOME COGNOME (commercialista e consigliere contabile della società fallita) e NOME COGNOME ( socia al 20% e co-amministra di fatto della società), colpevoli, in concorso tra loro (e con NOME, q amministratore unico dal 21.5.2022 al fallimento della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichi fallita il 19 luglio 2012, giudicato separatamente), di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avere:
distratto o comunque dissipato le risorse economiche della fallita utilizzando la complessi somma di euro 172.240,32 per spese e investimenti estranei all’attività sociale, contabilizzand nel corso del 2008 le uscite finanziarie sotto le voci “migliorie beni terzi”, “altri costi plu “ufficio di rappresentanza in Slovenia”, e indicate nel conto economico del bilancio 2008 rettificato il 26/7/2010) come generici “oneri straordinari”;
distratto l’avviamento e la clientela della società fallita cedendoli di fatto, senza corris ad altro soggetto giuridico, la RAGIONE_SOCIALE a loro riconducibile, di cui la COGNOME era s 99% e il COGNOME all’1%;
nonché per avere cagioNOME con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della socie simulando – a fronte di una considerevole esposizione debitoria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che aveva concesso dilazione nei pagamenti – la improvvisa cessazione della attività soci ( vendita di pacchetti turistici nei paesi dell’Est Europa) in realtà proseguendo l’attività co agenzia di viaggi ( RAGIONE_SOCIALE) che poi travasavano nella neo-costituita RAGIONE_SOCIALE
Ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, che, nell’interesse di NOME COGNOME, svolge quattro motivi.
2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell’art. 216 L.F. in relazione agli artt. 533 cod. proc. pen.. Secondo la difesa ricorrente, la Corte territoriale, anche travisando le di prova, COGNOME illogicamente e contraddittoriamente ascritto condotte diret all’impoverimento dell’azienda, laddove, in realtà, come riferito dai testi, le difficoltà econ e di gestione contabile si erano già manifestate negli anni precedenti al fallimento, tanto ch era resa necessaria la sostituzione del consulente contabile confidando di potere risollevare sorti della società. Collegato alle difficoltà economiche è anche il trasferimento della sede so da Capena a Roma. Si sostiene, poi, quanto alla riunione del 28 aprile 2010 con il creditor COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME fallimento, nella quale il COGNOME COGNOME svolto un ruol intermediazione, che essa non diede l’esito sperato, giacchè non fu possibile raggiungere alcu accordo per le condizioni eccessivamente svantaggiose poste dal COGNOMECOGNOME COGNOME, le trattative con quest’ultimo proseguirono all’insaputa dal COGNOME, fino all’emissione da pa degli COGNOME di tre assegni per saldare i debiti con la società del COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE
che, tuttavia, risultarono senza provvista, tanto che fu presentata istanza di fallimento. Dun – si sostiene – il COGNOME fu estraneo a tutta tale successiva fase della trattativa e della ge della vita della società. Con riguardo alla correzione, apportata, a distanza di circa due ann bilancio del 2008, si deduce che, per quanto riferito dallo stesso coimputato e amministrator formale NOME COGNOME, questi aveva dichiarato spese non contabilizzabili, in quanto prive d giustificazione, e, per questo, vennero cancellate dal COGNOME. In sintesi, il dott. COGNOME sarebbe limitato a fornire il proprio apporto professionale, laddove la motivazione della senten impugnata presenterebbe numerose incongruenze che lasciano residuare forti dubbi sulla sua responsabilità, per una condotta che, al più, poteva essere configurabile ai sensi dell’art. L.F. in relazione a condotte imprudenti nell’esercizio della sua attività professionale.
2.2. Anche con il secondo motivo si denuncia l’erronea applicazione della legge fallimentare, i specie degli artt. 219 e 223 L.F., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., con riferi alla affermata responsabilità per bancarotta impropria per causazione del dissesto, correlata all costituzione della società RAGIONE_SOCIALE, unitamente alla coimputata. Si deduce che la Corte territorial COGNOME valutato solo parzialmente le dichiarazioni di NOME COGNOME, non considerando che questi ebbe a riferire come lo sviamento della clientela in favore della neo costituita società sarebbe stato concretamente possibile, non esistendo, nell’attività sociale svolta dalla fal pacchetti di clienti da potere trasferire da un operatore all’altro; d’altro canto, la nuova fu creata su espressa richiesta del titolare dell’agenzia COGNOME, sig. COGNOMECOGNOME con cu COGNOME avevano dato vita a una collaborazione, e l’ingresso nella società, con intestazion delle quote nella percentuale dell’1%, del COGNOME, che curò la costituzione della nuova società nasceva dall’esigenza di fidelizzazione e, come da prassi diffusa, di abbattere i cost costituzione della società, notevolmente minori se a struttura plurinominale.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia l’erronea applicazione degli artt. 62 bis- 133 cod. pe correlati vizi della motivazione, giacchè la Corte di appello COGNOME negato le circosta attenuanti generiche invocate con il quarto motivo di appello, con motivazione assente o apparente, semplicemente, negando la presenza di elementi favorevoli, senza considerare l’incensuratezza dell’imputato, il lasso temporale trascorso, le condizioni di vita del COGNOME peraltro, ha provveduto alla cancellazione dall’albo dei commercialisti.
2.4. Con l’ultimo motivo si denuncia la totale mancanza della motivazione in ordine al statuizioni civili.
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, affida il ricorso a firma a due motivi.
3.1. Con il primo, si duole della mancanza di motivazione circa la qualità di co-amministrato di fatto della società fallita. Gli elementi sui quali la Corte di appello ha fondato il g responsabilità, in realtà, non sarebbero utili a comprendere il ruolo della ricorrente rispe fatti di bancarotta fraudolenta contestati. Invero, essi non si rinvengono nella prova dichiara giacchè, né NOME COGNOME, né NOME COGNOME hanno mai fatto riferimento al ruolo dell’imputata nei fatti contestati.
2.2. Con il secondo motivo, ci si duole che la Corte di appello COGNOME trascurato element favorevoli, omettendo di valutare prove contrarie indicate dalla Difesa: i testi NOME, NOME, che hanno escluso che la ricorrente prendesse parte alla vita della società.
Viene poi denunciato il travisamento riguardante l’asserito collegamento tra la costituzione del nuova società RAGIONE_SOCIALE e il fallimento, invece, risultando per tabulas, dalle dichiarazioni del titolare della RAGIONE_SOCIALE, che la società venne costituita proprio su richies quest’ultimo. Si ribadisce che non vi fu alcun travaso di clientela, richiamando, anche sotto t profilo, le dichiarazioni di NOME COGNOME e della parte civile NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà.
2.Come premesso, le odierne imputazioni sono ascritte a NOME COGNOME, quale coamministratrice di fatto della società fallita ( formalmente amministrata dal marito, giudi separatamente), nonché al commercialista NOME COGNOME, quale concorrente extraneus, per avere ispirato le condotte descritte in imputazione, essendo stato ritenuto consapevole unitamente ai coniugi COGNOME, sia dell’esposizione debitoria della società sia del sist individuato per sottrarsi al pagamento del dovuto nei confronti dei creditori, mediante fallimento della stessa, previa selezione delle poste passive, e transito delle attività in un società costituita ad hoc.
Con riguardo alla posizione di NOME COGNOME, e per quanto concerne il tema del riconducibilità degli ammanchi e della distrazione dell’avviamento commerciale e della clientel all’imputata, amministratrice di fatto in costanza dell’opera dell’amministratore di diritto marito – va osservato che la questione trova agevole soluzione nel principio, più volte affermat dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il soggetto che assume, in base alla discipl dettata dall’art. 2639 cod.civ., la qualifica di amministratore “di fatto” di una società è da r gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest’ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’art. 40 cod. comma 2, (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011 Rv. 250094). Ne consegue che, anche nei confronti dell’amministratore di fatto, opera il princip costantemente affermato in relazione all’amministratore di diritto, secondo cui, in tema di prov del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazio fallimento, di beni e di valori societari, a disposizione dell’amministratore, costituisce, q non sia da questi giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriament rilevante al fine di affermare la responsabilità dell’imputato (Sez. 5, Sentenza n. 3400 15/12/2004 (dep.2005) Rv. 231411).
3.1. Ciò posto, il motivo del ricorso di NOME COGNOME con cui si contesta il ru amministratore di fatto risulta infondato. La Difesa contesta, appunto, la decisione con la qua la Corte di appello ha ravvisato in capo alla ricorrente il ruolo gestorio di fatto, senza, tu
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confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che, in uno a quella conforme di primo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, COGNOME, Rv. 209145), ha lumeggiato molto bene le circostanze concrete che danno conto di siffatto ruolo. Ci si riferi alla circostanza che la RAGIONE_SOCIALE fu fondatrice della società’ RAGIONE_SOCIALE‘, avente a o sociale la organizzazione di viaggi e soggiorni e l’intermediazione di tali servizi, costi 27/02/2002, e fu amministratore unico della stessa dalla costituzione fino al 20 ottobre 200 carica nella quale subentrò il marito nel novembre successivo; fece parte della compagine sociale fino al 2007, poi cedendo la sua quota al coniuge nel 2009; costituì anche la nuova società RAGIONE_SOCIALE di cui fu socia al 99% e amministratore unico; partecipò alla riunione dell’ aprile 2 cui si discusse della crisi societaria e delle possibili soluzioni da trovare per risolvere i specie quelli nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; inoltre, per quanto emerge dalla sentenza, là della dichiarazione neutra della teste della difesa, NOME – secondo cui COGNOME COGNOME uffi faceva i fatti suoi” – altri testi ( COGNOMECOGNOMECOGNOME, hanno, invece, riferit partecipazione attiva alla vita sociale: impartiva direttive; aveva rapporti con la cliente presente all’atto delle decisioni da assumere per conto della società; era consapevole dell difficoltà economiche della società. Come osservato dalla Corte di appello, “Trattasi di circostanze univocamente sintomatiche della sua effettiva cointeressenza nelle vicende della fallita, com del resto emerge dalla copiosa documentazione versata in atti”, essendo emerso, dalle prove dichiarative, il ruolo attivo tenuto dalla COGNOME nella società, che gestiva unitamente al m Ne consegue che è ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata secondo cui l’imputata, nella qualità di amministratrice di fatto, non avendo dato dimostrazione della destinazion conforme all’interesse della società – in ipotesi impressa ai depositi di cassa, deve presume responsabile della loro distrazione.
3.2. D’altro canto, la Corte di appello ha dato conto delle emergenze probatorie che hanno portato a riconoscere la responsabilità dell’imputata anche per la bancarotta impropria d cagionamento del dissesto, in tal senso, valorizzando le dichiarazioni del COGNOME – che deposit l’istanza di fallimento dopo avere ricevuto tre assegni risultati scoperti e avere accertato coniugi COGNOME avevano interrotto ogni rapporto con la creditrice RAGIONE_SOCIALE continua l’attività nel medesimo settore, sotto altra denominazione sociale, interamente riconducibil NOME COGNOME.
Resta, tuttavia, da valutare l’ulteriore attività distrattiva indicata nell’imputazion riferimento all’avviamento commerciale e alla clientela della società fallita.
4.1. Si osserva che, in ordine alla possibilità (o meno) di attribuire a titolo di reato la di dell’avviamento in sè, quando viene in considerazione come semplice passaggio, per la instaurazione di rapporti contrattuali futuri ed eventuali, di uno o più clienti della fa società o impresa con la quale il medesimo imprenditore prosegua la stessa attività produttiva valgono le osservazioni che si rinvengono nella giurisprudenza di questa Corte che, per quanto non frequentemente, si è occupata della questione, ritenendo non automatico che ogni valore del patrimonio della società fallenda (così dovendosi qualificare quella parte di avviamen
rappresentata dalla clientela) sia idoneo a dare luogo, se trasferito a vantaggio di altra r produttiva, ad un fatto penalmente rilevante come distrazione. La distrazione, invero, è condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l’avviamento commerciale in sè considerato, a prescindere dalla gestione dei rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti, rappresenta una potenziale capacità di reddito, aspettativa, ma non un reddito: ne presente, ne’ futuro nella forma del credito. In tale veste sua dispersione oggettiva, per l’autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della n impresa del medesimo imprenditore, non costituisce un fatto addebitabile a quest’ultimo nè sotto la forma della distrazione, ne’ sotto la forma della distruzione, ne’ sotto la fo comportamento doloso rilevante a titolo di bancarotta impropria. Una precedente e condivisibile sentenza di questa Corte ha dato risposta negativa al quesito qui in esame (dando ragione, in motivazione, dell’unico precedente solo apparentemente contrario – Cass., sez. 5^, 24 maggio 1982, COGNOME – ma riferito al trasferimento di ordinazioni già ricevute e dei materiali neces ad eseguirle). Ha posto, infatti, in evidenza che, ai fini della configurabilità del reato di ban fraudolenta, è necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti economicamente valutabili, con la conseguenza che, in linea generale, non può costituire oggetto di distrazione l’avviamento commerciale di un’azienda (Sez. 5, n. 9813 del 08/03/2006, Rv. 234242).
Si è poi precisato, sulla stessa linea, che l’impossibilità di distrazione dell’avvia commerciale dell’azienda va intesa come limitata al caso in cui, contestualmente, non siano stat oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o i fattori aziendali in grado di generar l’avviamento (Sez. 5, S n. 3817 del 11/12/2012 (dep. 2013) Rv. 254474). In altri termini, in assenza di individuazione di un rapporto contrattuale già definito e tra la capacità di fare impresa, raggiunta in concreto dall’agente per le sue personali capaci professionali, non è, di per sè, e per effetto di autonome scelte di clienti, idonea ad inte l’elemento oggettivo del reato in contestazione poiché, a tacer d’altro, non sarebbe suscettib di determinare un concreto e quantificabile depauperamento del patrimonio della società a danno dei creditori.
4.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto integrato il reato, sotto tale pro sulla semplice affermazione del trasferimento dei principali clienti della società fallit facendo riferimento, tuttavia, a rapporti giuridici che, con questi, solo potenzialment sarebbero verificati e solo teoricamente erano immaginabili; nessuna precisazione è stata offerta su quanti e quali clienti siano stati effettivamente trasf Si è lontani, in altri termini, dalla individuazione di rapporti contrattuali già d economicamente valutabili (cfr. Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Rv. 260689; conf. Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017 (dep. 2018) Rv. 272108). 4.3. Si impone, nella prevedibile impossibilità di un diverso accertamento, l’annullamento senz rinvio della sentenza impugnata, per quanto concerne la contestata distrazione dell’avviamento commerciale e della clientela.
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4.4. Consegue a siffatto annullamento, la necessità di rimettere gli atti al giudice a quo, per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, per quanto attiene alla posizione di COGNOME, in relazione alla quale, per quanto sopra osservato, devono essere rigettati i motiv ricorso formulati nel suo interesse, relativamente sia alla distrazione di risorse economiche de fallita, quantificate nell’imputazione, in euro 172.240,32, sia per la bancarotta impropri aggravamento del dissesto.
5. Venendo alla posizione di NOME COGNOMECOGNOME posto l’annullamento senza rinvio, per le ragion ora indicate, con riferimento al concorso nella bancarotta distrattiva nei limiti di cui si è detto, relativamente alla contestata distrazione dell’avviamento e della clientela, il r formulato nel suo interesse, per gli atri fatti che gli sono ascritti, risulta fondato, laddove vizi della motivazione della sentenza impugnata, della quale si impone, quindi, l’annullament con rinvio per nuovo giudizio in merito alla sua responsabilità concorsuale per i residui fatt gli sono attribuiti.
Risultano, infatti, evidenti i vizi argomentativi della sentenza impugnata, che ha affermat responsabilità del commercialista della società senza fornire adeguato supporto giustificativo sostegno del ravvisato ruolo di concorrente extraneus.
5.1. Secondo i giudici di merito, egli COGNOME fornito, durante la vita della società e fino fallimento, il proprio supporto alla gestione vera e propria da parte dei coniugi COGNOME, era amico, oltre che consulente, come dimostrerebbero l’intestazione a se stesso delle quote societarie della RAGIONE_SOCIALE, e le decisioni assunte in occasione della riunione con il princ creditore della società, la RAGIONE_SOCIALE Gli elementi su cui si fonda la sentenza impugnata s costituiti dall’intervento in rettifica ex post (fine 2010) sul bilancio del 2008, dall’atteggiamento tenuto durante la riunione ( aprile 2010) con il creditore RAGIONE_SOCIALE, nel corso della egli comunicò che COGNOME ‘pilotato il fallimento,’ di fatto vanificando lo scopo dell’incon trasformando, nel volgere di qualche settimana, una società in bonis in una che evidenziava perdite per oltre 200.000 euro; dall’avere suggerito il trasferimento della sede sociale pres suo studio. Tutte tappe che, nell’ottica della sentenza impugnata, darebbero conto del ruol rilevante del COGNOME, fin da quando i coniugi COGNOME COGNOME la tenuta della contab della fallita, avendo, infatti, egli redatto tutti i bilanci dal 2006. Secondo i giudici di m COGNOME è stato un assoluto protagonista della vicenda fallimentare, avendo ideato e gestito l’operazione finalizzata a salvare gli COGNOMECOGNOME preparando i bilanci, trasformando l’att passivo, facendo comparire e sparire le poste in bilancio; gestisce anche il rapporto tra la soci e i suoi partners, tant’è che si intesta anche una parte delle quote della neocostituita RAGIONE_SOCIALE, per mantenere il controllo della situazione. ( cfr. sentenza di primo grado pg. 9).
5.2. Tuttavia, considerato che al dr. COGNOME è imputato di avere concorso, da extraneus, nella condotta distrattiva attuata dai coniugi COGNOME, va ricordato che è configurabile il concorso reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condott realizzata in concorso con il fallito sia stata efficiente per la produzione dell’evento e concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l’imprenditore in dissesto
a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell’impresa. (Sez. 5, n. 2501 del 01/12/1998 (dep. 1999 ) Rv. 212729 ; conf. Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rv. 250409). Si pretende, sotto il profilo soggettivo, la prova rigorosa del contenuto rappresentat dell’elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualific da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell’imprenditore. (Sez. 5, n. 41333 del 27/10/2006, Rv. 235766)
E, però, nel momento in cui il dr. COGNOME interveniva sul bilancio, le spese non documentate erano già state poste in essere dai due coniugi COGNOME ( che COGNOMEro investito denaro dell società nella ristrutturazione di un immobile di loro proprietà) mentre non v’è traccia, compendio argomentativo della sentenza impugnata, del consapevole contributo, materiale o morale, fornito dal COGNOME alle attività distrattive degli amministratori. E’ vero che i Giu merito hanno ravvisato nel COGNOME il deus ex machina, l’ispiratore dell’operazione, che attraverso un fallimento strategico, COGNOME dovuto salvare i coniugi COGNOME; nondimeno, l figura dell’imputato emerge solo a far tempo dalla riunione dell’aprile 2010, a cui segui l’intervento in rettifica del bilancio, nel giugno successivo, senza che la sentenza impugnata dia carico di illustrare gli elementi da cui COGNOME tratto la consapevole partecipazione ricorrente alle condotte depauperative degli COGNOME.
5.3. Ciò che dovrà essere chiarito in sede di rinvio è l’entità del contributo effettivo app dal dr. COGNOME al compimento delle attività risalenti a un periodo anteriore al 2008 (in tal s le dichiarazioni del consulente COGNOMECOGNOME, dando conto del previo concerto con gli amministratori della società. Dovranno, cioè, individuarsi concreti indici significativi del consapevole conco nella attività distrattiva, indicando quale contributo materiale abbia dato ovvero se e q consigli “tecnici” abbia prestato in favore degli amministratori, per rafforzarne il prop distrattivo, così da contrastare fondatamente la prospettazione difensiva – coerente con il compito di consulente a lui assegNOME dalla proprietà della società – che egli sia intervenuto s COGNOME, per tentare di mettere gli amministratori al riparo dalle pretese dei credito E tanto dovrà essere fatto anche confrontandosi con la deduzione difensiva, supportata documentalmente, che pone in luce la circostanza che, dopo la riunione dell’aprile 2010, gli amministratori, autonomamente, ebbero altri contatti con la RAGIONE_SOCIALE, che portarono al consegna degli assegni, la cui scopertura condusse la predetta società a richiedere, a distanza di circa due anni da quell’incontro, il fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“, come preme dichiarato solo nel luglio 2012.
5.4. In tale ottica, andrà chiarito anche il ruolo del dr. COGNOME nella bancarotta impropria, an una volta ponendo mente della deduzione difensiva in merito alle ragioni della costituzione dell nuova società, la RAGIONE_SOCIALE, nel marzo 2011, (in quanto voluta, non dagli COGNOME, o d COGNOME, ma dal titolare della società RAGIONE_SOCIALE) e a quelle della attribuzione allo ste COGNOME della minima quota dell’1%, in tesi, per ragioni prettamente fiscali.
6. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l’annullamento senza rinvio d sentenza impugnata, con riguardo alla distrazione dell’avviamento e della clientela della socie
fallita. La stessa sentenza deve essere annullata, con rinvio ai Giudici di merito, limitatame al trattamento sanzioNOMErio nei confronti di NOME COGNOME – da rideterminarsi per i res fatti, una volta esclusa la condotta oggetto del predetto annullamento, dovendo essere, nel resto, rigettato il ricorso della predetta imputata – e, con riguardo alla posizione di NOME COGNOME per nuovo giudizio in relazione agli altri fatti a lui ascritti, da condursi secondo le de coordinate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ad oggetto la distrazione dell’avviamento e della clientela, perché il fatto sussiste. Annulla la medesima sentenza nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, e di COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, addì 24 marzo 2023
I Consigliere estensore