Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44191 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44191 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 12 febbraio 2019 il Tribunale di Monza, in rito abbreviato, ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di 2 anni di reclusione, per il reato dell’articolo 216 I. 16 marzo 1942, n. 267, perché, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza, distraeva merce, e sottraeva, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili. Il f commesso in Monza il 4 novembre 2014.
Con sentenza del 28 gennaio 2021 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.
Con sentenza del 6 aprile 2022 n. 27393, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha annullato con rinvio la sentenza di appello ritenendo che in grado di appello il procedimento avrebbe dovuto essere trattato con discussione orale.
Con sentenza del 10 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha confermato nuovamente la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto la sentenza di appello ha ritenuto dimostrata la sottrazione delle scritture contabili in virtù della semplice mancanza delle stesse, mentre era più ragionevole ritenere che l’imprenditore, piccolo artigiano del ferro che aveva aperto da pochi anni la sua attività, non avesse proprio provveduto a tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie, ma si fosse limitato ad emettere fattura quando ciò gli veniva chiesto dal cliente; lo stesso dolo di profitto o di pregiudizio è stato ritenut sussistente nonostante che l’imputato prima della dichiarazione di fallimento/si fosse già trasferito a Santo Domingo l e nessun interesse aveva ad occultare la destinazione del materiale acquistato; lo stesso mancato rinvenimento delle merci all’atto del fallimento è stato ritenuto prova della distrazione, ma in realtà una giustificazione sulla destinazione delle merci poteva essere data soltanto se l’imputato fosse stato reperibile ma, essendosi trasferito a Santo Domingo, questi era addirittura all’oscuro della dichiarazione di fallimento; va, inoltre, considerato che già dal 2009 l’imputato non presentava dichiarazione dei redditi; ciò dimostrerebbe che tutta l’attività da artigiano era stata condotta senza emettere alcuna fattura e senza necessità di tenere libri e scritture contabili; illogico, inoltr è stato trarre la prova della esistenza di rimanenze di magazzino alla data del fallimento dalla circostanza che nei due anni precedenti lo stesso avesse acquistato merce nel valore di 100.000 euro, in quanto in quei due anni, pur ad ammettere che l’imputato potesse aver realizzato prodotti finiti per un valore corrispondente alle forniture, doveva pur sopravvivere e ben poco gli sarebbe rimasto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le censure formulate nel motivo di ricorso investono non l’erronea qualificazione giuridica del fatto attribuito all’imputato o vizi della procedur giurisdizionale che ha portato alla sua condanna, ma soltanto la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Le censure mirano a contestare la correttezza dell’applicazione dei criteri di valutazione degli elementi probatori mediante il quale si è formato il convincimento del giudice.
Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova, però, è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regol della logica nell’interpretazione dei risultati probatori.
L’ambito di sindacato è ancora più ristretto in caso, quale quello in esame, in cui il giudizio sulla prova è oggetto di doppia conforme, atteso che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595: “ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione”).
Nel caso in esame, il ricorrente censura come profili di illogicità della motivazione quelle che sono in realtà conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sulla base di valutazioni del materiale probatorio.
La sentenza di appello ha ritenuto, infatti, dimostrata la sottrazione delle scritture contabili in virtù della semplice mancanza delle stesse, mentre il ricorso sostiene che l’imprenditore, piccolo artigiano del ferro che aveva aperto da pochi anni la sua attività, non avesse proprio provveduto a tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie e si fosse limitato ad emettere fattura quando ciò gli veniva chiesto dal cliente. Si aggiunge più avanti che andrebbe, inoltre, considerato che già dal 2009 l’imputato non presentava dichiarazione dei redditi, ciò dimostrerebbe che tutta l’attività da artigiano era stata condotta senza emettere alcuna fattura e senza necessità di tenere libri e scritture contabili. Si tratta di un argomento, però,
che si limita a formulare un giudizio sulla sufficienza o meno della prova, e non ad evidenziare un vizio logico nella motivazione della decisione.
Il ricorso sostiene ancora che lo stesso dolo di profitto o di pregiudizio è stato ritenuto sussistente nonostante che l’imputato prima della dichiarazione di fallimento si fosse già trasferito a Santo Donningo e che nessun interesse avesse ad occultare la destinazione del materiale acquistato. L’argomento, però, non introduce alcun vizio di logicità della motivazione, che sul piano strettamente logico ha correttamente ricordato che le conseguenze pregiudizievoli del comportamento tenuto dall’imputato nei confronti dei creditori sarebbero proseguite anche dopo il suo abbandono dell’azienda, e che anzi l’espatrio consolida il giudizio sulla volontà di frode dell’imputato.
Il ricorso sostiene anche che la prova della distrazione è stata ricavata dal mero mancato rinvenimento delle merci all’atto del fallimento, e che una giustificazione sulla destinazione delle merci poteva essere data soltanto se l’imputato fosse stato reperibile ma, essendosi trasferito a Santo Domingo, questi era addirittura all’oscuro della dichiarazione di fallimento. Anche questo argomento non introduce, però, vizi nel percorso logico della sentenza, che, al contrario, è conforme all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ritiene che in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione (Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 17/01/2020, COGNOME, Rv. 279204; Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710), a nulla rilevando che l’imputato fosse stato assente all’epoca della dichiarazione di fallimento perché la prova può essere data anche nel corso del giudizio.
Il ricorso sostiene, infine, sia stato illogico, inoltre, trarre la prova de esistenza di rimanenze di magazzino alla data del fallimento dalla circostanza che nei due anni precedenti lo stesso avesse acquistato merce nel valore di 100.000 euro, in quanto in quei due anni, pur ad ammettere che l’imputato potesse aver realizzato prodotti finiti per un valore corrispondente alle forniture, doveva pur sopravvivere e ben poco gli sarebbe rimasto. Ma si tratta di un argomento inconferente con la motivazione della pronuncia di condanna, perché ciò che rileva, ai fini del giudizio di responsabilità, non è che i corrispettivi ricavati dalla vendi dei beni di cui risulta l’acquisto fossero o meno sovrabbondanti per garantirgli la sopravvivenza, ma che si trattasse in ogni caso di corrispettivi che sono stati sottratti all’azienda ed utilizzati per esigenze personali.
In definitiva, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una mera ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (cfr., per tutte
Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023.