Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39797 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39797 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dei 20/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRA° D’AQUINO
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 20 marzo 2023, il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento emesso il 22.2.2023 dal G.I.P. del medesimo tribunale, che aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del predetto in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, preferenziale, documentale e cd. bancarotta fiscale (perché in concorso con altri, quale amministratore di diritto tra il 6/12/2017 e il 11/6/2018, nonché amministratore di fatto sino al fallimento, della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 26/02/2 occultava, sottraeva, distruggeva e comunque teneva la contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, distraeva con prelievi in contanti o con carte di credito dai conti correnti della società, senza alcuna giustificazione economica, ingenti somme di denaro (diverse decine di migliaia di euro) e/o impiegava i fondi della fallita per pagamenti privi d giustificazioni o per finalità estranee alle esigenze dell’impresa, effettuava pagamenti in favore di alcuni creditori in modo da favorire alcuni di essi a scapito di altri, cagionava dolosamente il fallimento della società attraverso il sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali, accumulando debiti verso l’erario per circa 625.500 € – il tutto peraltro attraverso sistematiche operazioni fraudolente consistite in compensazioni di crediti d’imposta inesistenti).
Avverso la predetta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l’indagato, articolando tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli articoli 272, 273 del codice di rito per carenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché la illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il tribunale ha in buona sostanza ritenuto che COGNOME rispondesse dei reati ascritti, in particolare dei prelevamenti bancari per non avere impedito l’evento distrattivo da parte dell’amministratore di fatto, e dell’operato del liquidatore che non ebbe a consegnare le scritture contabili al curatore fallimentare; ovvero per omesso impedimento dell’evento distrattivo anche se i prelievi sono stati effettuati da altri, laddove il ricorrente quando si reso conto che nei pochi mesi in cui aveva ricoperto la carica di amministratore erano stati effettuati numerosi prelievi in contanti dal conto corrente bancario della società ha deciso di chiudere immediatamente il conto e ha ceduto le quote della stessa dando le dimissioni dalla carica di amministratore; circostanze queste di cui il tribunale non tiene conto e che rendono gli affermati gravi indizi di colpevolezza inidonei all’applicazione della misura cautelare proprio per la mancanza dì quella
consapevolezza, anche generica, richiesta dalia giurisprudenza di questa Corte, in capo all’amministratore di diritto in caso di distrazione posta in essere dall’amministratore di fatto.
Quanto poi alla bancarotta documentale non si può affermare, come fatto dal tribunale, che il ricorrente ne debba rispondere per il solo fatto che non abbia fornito la prova della consegna della contabilità al suo successore dal momento che, per prassi, contestualmente al passaggio della carica di amministratore si effettua anche il passaggio formale della contabilità.
In ogni caso COGNOME non può rispondere delle vicende societarie successive alle sue dimissioni da amministratore.
Così anche in relazione all’ipotesi di bancarotta dolosa o per effetto di operazioni dolosa, parimenti la valutazione del tribunale si ferma al dato formale dell’invio della dichiarazione iva relativa al periodo in cui COGNOME era amministratore, e dalla quale emerge un indebito credito iva, per affermare che tale dichiarazione costituisce una sistematica azione di evasione fiscale con creazione di fittizi ed inesistenti crediti iva poi oggetto di indebite compensazioni.
2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli articoli 272, 274 del codice di rito nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. TI tribunale ritiene che nessuno degli elementi emersi, sia singolarmente sia unitariamente, fornisca la prova che COGNOME si sia effettivamente ingerito con ruoli apicali nella gestione della società fallita dopo la formale dismissione della carica di amministrazione. Il tribunale dunque, nonostante ritenga che la responsabilità del COGNOME sia circoscritta al periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di amministratore unico di circa 5 mesi, afferma la sussistenza dei pericolo di reiterazione dei reato valorizzando proprio quegli elementi ritenuti insufficienti e inconferenti per fornire la prova della responsabilità gestoria del ricorrente dopo le sue dimissioni. Si è cercato di giustificare la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato sulla base di un’asserita attività illeci reiterata, sistematica e protrattasi nel tempo, affermata in virtù di “un collegamento che è emerso tra la RAGIONE_SOCIALE e altre società come la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quindi si è ritenuto che il pericolo di recidiva possa dunque dirsi attuale in quanto l’indagato, seppur nell’ambito di diversi contesti societari, continua a svolgere attività di impresa; sicché non si può neppure escludere che il modus operandi sopra descritto in relazione alla RP3 (accumulo di ingenti debi tributari, svuotamento delle società, messa in liquidazione delle stesse a scopo di procrastinare il fallimento) stia per ripetersi”. Trattasi all’evi elementi più congetturali che concreti in quanto non indicano alcun elemen
effettivamente rivelatore di un pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato a fronte di fatti risalenti a circa 5 anni fa.
2.3. Col terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 272, 275 del codice di rito per mancanza di proporzionalità della misura cautelare nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il riferiment motivazionale all’entità del passivo fallimentare e alla natura pubblica del creditore principale non appare logicamente coerente con l’affermata responsabilità del COGNOME che sembra chiamato a rispondere dei fatti contestati in ragione, principalmente, di una sua omessa vigilanza. Il tribunale, da una parte, afferma che non vi sono elementi per delineare la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente ma, dall’altro, assume che le condotte illecite si inseriscono in un più ampio contesto di frodi e illeciti tributari perpetrati con l’uso disinvolto di compagin societarie.
Sì conclude che le esigenze cautelari avrebbero potuto, quanto meno, essere salvaguardate con misure non custodiali o interdittive.
Ii ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.1.76, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell’art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l’intervento delle parti ch hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. I motivi in esso contenuti hanno ad oggetto censure aspecifiche, poiché meramente reiteratíve delle questioni proposte innanzi ai giudice del riesame e dallo stesso disattese con argomenti adeguati, e, ad ogni modo, impostate in fatto ovvero manifestamente infondate.
In proposito, va anzitutto rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo quest’ultima ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568). In tal senso, deve essere ribadito anche in sede cautelare il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
Va altresì rammentato che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell’art. 606, lettera e), cod, proc. pen.. Con specifico riferimento all’impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato e, quindi, l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché dei Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga – come nel caso di specie – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n, 2146 del 25.05.1995, COGNOME, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all’inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei singoli rilievi prospettati da ricorrente, non risultando “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fat (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, COGNOME, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761), l’impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1.11 primo motivo è oltre che aspecifico, manifestamente infondato, esso peraltro attraverso i vizi denunciati della violazione di legge e della motivazione tende piuttosto ad una rivisitazione del quadro indiziario, e in fatto della vicenda, che, come sopra detto, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, non è sindacabile nella presente sede di legittimità.
In ogni caso deve osservarsi che il tribunale ha adeguatamente supportato la conferma del provvedimento impugnato sotto il profilo della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza ponendo innanzitutto in evidenza come COGNOME, sebbene non fossero emersi elementi sufficienti per attribuirgli la qualifica di vero e propr amministratore di fatto dopo le intervenute dimissioni dalla carica di
amministratore di diritto, non potesse comunque ritenersi, allorquando ricoprì formalmente l’incarico di amministratore, riera testa di legno, in quanto tale all’oscuro di tutto, e come la significatività dei prelievi rimasti priv giustificazione, intervenuti sul conto corrente nel periodo in cui COGNOME poteva operare nella rivestita qualità, non potesse passare inosservata; ha quindi anche specificato che la circostanza che egli avesse dato ad un certo punto le dimissioni – a suo dire allorquando si sarebbe accorto delle altrui illiceità non possa comunque ritenersi indicativa della sua buona fede dal momento che si limitò a dimettersi senza procedere ad alcuna denuncia circa le illiceità che assume tardivamente riscontrate pur potendo integrare esse nella stessa ottica difensiva fatti penalmente rilevanti.
Del tutto generici sono poi i rilievi relativi alla bancarotta fraudolent documentale e alle operazioni dolose causative del fallimento ascritte anche al ricorrente, facendo leva, i primi, sull’asserita prassi della consegna delle scritture contabili da parte del precedente amministratore al successivo, ritenuto giustamente dal tribunale elemento di per sé non sufficiente per escludere la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale in mancanza di prova formale di tale passaggio di consegne, e, i secondi, sulla reiterazione degli inadempimenti tributari in epoca successiva alle dimissioni del ricorrente, laddove il tribunale ha piuttosto posto in rilievo che le condotte illecite in questione son state poste in essere proprio nel periodo in cui amministratore unico era il COGNOME; ha invero evidenziato al riguardo I tribunale come peraltro la tesi difensiva ancora una volta mirasse a scaricare su altri la responsabilità adducendo aspetti privi di addentellato probatorio, non risultando in alcun modo che la dichiarazione fiscale del 2018 – nella quale è per la prima volta emerso il credito Iva maturato nel 2017 costituente la premessa di quanto successivamente accaduto – formalmente presentata dal COGNOME sarebbe stata inviata all’insaputa di questi dal commercialista (condotta questa che non risulta neppure oggetto di denuncia successiva da parte del ricorrente allorquando si assume essere stata tardivamente rilevata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da qui la palese insussistenza dei vizi deununciati.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto, diversamente, sostenuto dalla difesa, il tribunale ha, correttamente, fondato il giudizio cautelare circa la pericolosità attuale del ricorrente sull concrete modalità e circostanze del fatto citando la giurisprudenza dì questa Corte secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione previsto dall’a 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non sia equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiedendo, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte
reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, Sentenza n. 11250 del 19/11/2018, COGNOME, Rv. 277242 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, Rv. 280566 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 22/01/2020, NOME, Rv. 279122 01).
Il tribunale ha fatto riferimento agli elementi caratterizzanti la concreta commissione delle condotte, sulla base dei quali ha ritenuto che nei confronti dell’indagato siano configurabili ragioni di cautela riferibili al rischio di recidiva e pericolo, quindi, di reiterazione dei reati. Il tribunale ha innanzitutto posto evidenza come nel caso di specie il pericolo possa essere desunto in primo luogo dalla molteplicità dei fatti contestati (plurime condotte di bancarotta di diversa tipologia) in quanto essa, considerata alla luce delle modalità dell’azione concretamente posta in essere – attività illecita reiterata, sistematica e protrattasi nel tempo – , può essere sintomatica di una personalità proclive al delitto. Ha altresì puntualizzato il tribunale che si è peraltro trattato di una molteplicità condotte distrattive coordinate tra loro che hanno condotto al sistematico e preordinato – sia pure graduato nel tempo – svuotamento della società fallita con conseguente grave danno ai creditori (soprattutto erariali); di un’azione delittuosa portata avanti con spregiudicatezza e con condotte subdole e fraudolente (ed ha al riguardo citato, ad esempio, la precostituzione nelle fasi iniziali dell’impresa di un’inesistente e consistente credito Iva originato da altrettanto inesistenti costi per euro 1.105.000, di cui non è stata rinvenuta alcuna traccia documentale) che la società (peraltro costituita il 06/12/2017 con un capitale sociale sottoscritto di appena 100 €) avrebbe sostenuto in meno di un mese di vita (ovvero proprio nel periodo in cui amministratore era i! ricorrente). Ha altresì aggiunto il giudice della cautela che si deve per altro verso considerare che la vicenda fallimentare della società in argomento si inserisce in un ben più ampio contesto di frodi e reati tributari ed ha al riguardo citato lo stretto collegamento emerso tra la RAGIONE_SOCIALE ed altre società che si sono tutte avvicendate nella gestione di appalti presso strutture alberghiere (in particolare l’hotel Palace di Roma); in particolare tutte le società in argomento sono state costituite poco prima di subentrare nell’appalto e sono state poste in liquidazione poco dopo che la neocostituita società subentrasse nella gestione; sicché anche la stessa genesi della società, nel caso di specie, per di più contraddistinta dalle suindicate battute iniziali che ne condizionarono l’evoluzione successiva – coincidente con l’assunzione della carica di amministratore da parte del ricorrente – assume rilievo sintomatico della illecita strumentalizzazione di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
essa; le società subentranti hanno invero assunto il personale della società cui subentravano, e tutte e tre sono risultate gravate da consistenti debiti erariali generati da omessi versamenti spesso determinati da compensazioni di crediti d’imposta inesistenti; tutte e tre le società sono state dichiarate fallite (dopo essere state poste in liquidazione poco più di un anno dopo la loro costituzione), lasciando nella sostanza quasi solo debiti erariali; tutte e tre le società hanno avuto amministratore unico NOME COGNOME (poi subentrato al COGNOME in relazione alla società in questione nel presente procedimento).
Alla luce di tali emergenze ha quindi concluso il tribunale che vi sono fondati motivi per ritenere che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio sistema fraudolento di società che presentano sostanziale continuità aziendale e che vengono aperte per operare pochi anni (o pochi mesi), caricate di debiti erariali, sistematicamente svuotate di ogni posta attiva e poi avviate al fallimento, lasciando l’amministrazione finanziaria di fronte a scatole vuote incapaci di onorare i loro debiti; si è trattato in buona sostanza – conclude il tribunale anche con riferimento alla specifica vicenda in esame – di un vorticoso giro di società gestito da bancarottieri ed evasori fiscali di professione del quale anche NOME oltre che ovviamente NOME – ha fatto parte (traendosene indiretta conferma dal fatto che, secondo quanto accertato dalla RAGIONE_SOCIALE, l’indagato dal 2017 ad oggi è stato legale rappresentante di ben 12 società, delle quali peraltro una oggetto di procedimento penale sfociato nel sequestro delle quote societarie (per sette di esse risulta ancora attualmente, contemporaneamente, in carica – circostanza ritenuta anomala dal tribunale in considerazione delle sue pregresse esperienze maturate in settori diversi da quello societario – sicché l’attualità della concreta possibilità reiterazione del reato è stata in buona sostanza ravvisata in re ipsa).
Ciò detto, conclude invero il tribunale che l’indagato, tenuto conto della spregiudicatezza dimostrata, ben potrebbe anche in diverso contesto reiterare i reati di bancarotta o altri delitti della stessa specie, e che non potrebbe rilevare al fine di escludere il pericolo dì recidiva quanto sostenuto dalla difesa, vale a dire che gli enti di cui COGNOME ha attualmente la legale rappresentanza non hanno mai intrattenuto rapporti con la società fallita, costituendo pur sempre esse contesto, attuale, di possibile estrinsecazione di nuovi illeciti.
1.2. Quanto infine al profilo della proporzionalità della misura, esso è prospettato in maniera del tutto generica limitandosi a contestare la contraddittorietà della motivazione laddove il tribunale ha piuttosto inteso evidenziare come, di là della contingenza temporale della condotta ascritta all’indagato, essa si collochi nell’ambito di una complessiva azione delittuosa certamente connotata da gravità per l’entità delle conseguenze innescate e per la
spregiudicatezza del disegno ad essa sotteso, innescato proprio nella fase in cui il ricorrente era amministratore della società poi fallita.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,.00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 5/7/2023.
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