Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29265 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29265 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità, in subordine il rigetto, del ricorso.
udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo uditi:
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia della parte civile RAGIONE_SOCIALE, chiede la conferma della sentenza impugnata; deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta; l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia di COGNOME NOME, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
È oggetto di ricorso la sentenza del 17 aprile 2023 della Corte d’appello di Milano, che ha confermato, per quel che rileva in questa sede, il giudizio di responsabilità reso in primo grado nei confronti di NOME COGNOME per il concorso nei reati di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, bancarotta distrattiva e bancarotta impropria cd. fiscale, commessi in qualità di amministratore -dal 2008 al 2013- della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 14 aprile 2016.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai cinque motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La contestazione per l’ascritto delitto è priva di riscontro fattuale: l’imputato -ricorda la difesa- è stato amministratore della fallita dal 2008 al febbraio 2013; non risulta che egli, dopo tale data, sia stato amministratore di fatto, come notato anche dal Procuratore generale, che aveva richiesto l’assoluzione dell’imputato per non avere commesso il fatto.
L’eventuale dispersione delle scritture contabili successive al 2012 non poteva ritenersi ascrivibile all’imputato, bensì al liquidatore, nominato nel febbraio 2013, al quale l’imputato aveva consegnato la documentazione; peraltro, copia della medesima contabilità, conservata su supporto informatico, era stata consegnata altresì al curatore fallimentare, il quale non aveva riscontrato alcuna criticità.
La Corte d’appello non avrebbe fornito motivazione alcuna circa la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, mancherebbe nella motivazione qualsiasi riferimento all’effettivo pregiudizio arrecato al ceto creditorio, così come è assente la replica in merito alla derubricazione del reato nell’ipotesi di bancarotta documentale semplice, invocata in subordine nell’atto d’appello.
2.2. Col secondo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose. La Corte d’appello, al pari del giudice di primo grado, avrebbe omesso di confrontarsi effettivamente con la relazione del consulente tecnico di parte, dalla quale emergeva -in sintonia, peraltro, con la relazione del curatore fallimentare- che, negli anni ricompresi dal 2008 al 2012, non vi fosse stato alcun incremento complessivo del debito erariale, ma, anzi, un decremento, seppure
d’importo modesto (euro 100.000) rispetto all’ammontare complessivo dell’indebitamento. Pertanto, nel quinquennio di amministrazione dell’imputato, non si sarebbe verificato alcun aggravio del dissesto.
2.3. Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per il delitto di bancarotta distrattiva, contestato ai capi 4 e 5 della rubrica.
Per quel concerne la prima condotta contestata, vale a dire la distrazione della somma di euro 433.000, trasferita -in ipotesi accusatoria- senza giustificazione economica alcuna dalla fallita alla RAGIONE_SOCIALE, la difesa lamenta la mancata analisi del parere del consulente della difesa, AVV_NOTAIO, dal quale poteva chiaramente evincersi la natura di cessione di ramo d’azienda dell’operazione erroneamente dichiarata distrattiva dai giudici del merito e finalizzata, invece, a conseguire vantaggi fiscali da destinare all’assunzione di nuovo personale e al rilancio dell’attività produttiva. In particolare, non sarebbe stata adeguatamente analizzata la produzione di documentazione contabile (fatture, ordini e così via) che dimostrava l’assenza di prelievi ingiustificati da parte del ricorrente.
Per quel che ha riguardo alla seconda distrazione contestata, relativa alla cessione sottocosto dei marchi Vov dalla fallita alla Guimer, si contesta, anche in tal caso, il mancato confronto dei giudici del merito con i pareri del consulente della difesa, che aveva sottolineato la decisività dei seguenti dati: il bene ceduto -marchio Vovera stato correttamente ammortizzato e aveva prodotto un utile di cessione almeno pari al corrispettivo pattuito; per i due anni successivi alla cessione, la RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a sostenere cosi legati alla retribuzione del personale e alle attività connesse al rilancio economico della fallita.
Anche in tal caso la Corte non avrebbe motivato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, trascurando peraltro le notazioni del curatore fallimentare, che aveva evidenziato la rinuncia, da parte dell’imputato, al suo compenso di amministratore, nonché la prestazione di fideiussioni personali a garanzia della prosecuzione dell’attività sociale. Neppure la richiesta, in via subordinata, della derubricazione del delitto in quello previsto dall’art. 224 della legge fallimentare, aveva ricevuto replica da parte dei giudici d’appello,
2.4 Col quarto motivo, si eccepisce vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosirnetria della pena, attesa la mancata considerazione del corretto comportamento processuale dell’imputato e il parziale risarcimento a favore della parte civile.
2.5 Col quinto motivo, si lamenta l’omessa motivazione circa “a determinazione della provvisionale immediatamente esecutiva liquidata alla parte civile, in via equitativa, nella misura di un milione di euro, malgrado quest’ultima non avesse fornito alcuna precisa stima dei pregiudizi subiti. Non si comprenderebbe, pertanto, a quale parametro di calcolo la Corte territoriale abbia ancorato la propria decisione. L’immotivata decisione della Corte d’appello sarebbe dimostrata dalla condanna generica ai danni, da parte del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, a riprova dell’impossibilità, in quella sede- di quantificare il danno.
All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alle conclusioni scritte trasmesse ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18,12/2020, n. 176, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in via subordinata, il rigetto dello stesso. La difesa della parte civile, RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni e nota spese, chiedendo conferma dell’impugnata sentenza. L’AVV_NOTAIO ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo, pur presentando profili di inammissibilità per assenza di specificità, è, nel suo complesso, infondato.
Con riguardo all’aspetto oggettivo del reato, la Corte territoriale ha del tutto razionalmente valorizzato non solo la ricostruzione operata dal primo giudice, fondata sulla globale valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dal liquidatore COGNOME, ma soprattutto il riconoscimento, da parte del primo che, già a partire dal settembre 2012, egli aveva smesso di tenere la contabilità, per ragioni legate all’assenza di corrente elettrica, ritenute dalla Corte d’appello del tutto prive di reale significato giustificativo.
Quanto poi ai profili di carattere soggettivo, la sentenza impugnata non confonde affatto – secondo la critica mossa dal ricorso – le fattispecie di bancarotta documentale, ma argomenta – ancora una volta, in termini che non manifestano alcuna illogicità motivazionale – nel senso che la condotta del COGNOME era funzionale ad occultare o a rendere maggiormente difficoltoso l’accertamento delle distrazioni e delle altre operazioni dolose.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la specifica volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è nozione diversa dal dolo generico che caratterizza il reato previsto dall’art. 216, comma primo, n. 2, I. RAGIONE_SOCIALE e che si identifica, invece, nella mera consapevolezza nell’agente che la
confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881 – 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, in ciò anche illustrando le ragioni della mancata riqualificazione della condotta come bancarotta documentale semplice, ha chiarito che il ricorrente ebbe ad agire proprio per consolidare il danno provocato ai creditori attraverso le condotte che verranno esaminate nei motivi successivi.
2. Il secondo motivo è aspecifico, poiché reitera prospettazioni difensive che sono state puntualmente esaminate dalla Corte d’appello, soprattutto smentendo le assertive ricostruzioni dell’atto di appello quanto alla riduzione dell’indebitamento durante la gestione del COGNOME: e ciò per l’assorbente ragione che l’assenza di attendibili e complete scritture contabili non consentiva in alcun modo di verificare un assunto razionalmente ritenuto inverosimile alla luce dell’ordinario accrescersi con il tempo, per sanzioni e interessi, delle obbligazioni verso l’Erario e del raffronto dell’importo del debito a fine 2008 (1.280.000 euro) e l’importo per il quale è intervenuta l’insinuazione nel passivo (3.670.000 euro).
3. Il terzo motivo è, del pari, reiterativo e aspecifico.
Occorre premettere che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763 – 01).
In questa cornice di riferimento, la dimostrazione di un personale arricchimento dell’imputato è del tutto irrilevante, dovendo aversi riguardo al pericolo concreto cui le ragioni creditorie sono state esposte, per effetto della condotta accertata.
Escluso, pertanto, che la rinuncia al compenso o la prestazione di fideiussioni possa elidere il carattere distrattivo delle operazioni attribuite al COGNOME, si osserva quanto segue.
In entrambi i casi descritti nei capi 4 e 5 di imputazione e sopra ricordati, appaiono logicamente insuperabili i dati sottolineati dalla Corte d’appello a conferma del carattere fraudolento delle operazioni: quanto alla cessione del marchio Vov, in favore di società controllata dal padre dell’imputato (la Guamar), appare decisivo il notevole divario tra prezzo di cessione e prezzo di rivendita di cinque volte superiore dopo appena un anno, oltre all’inesistenza di azioni di recupero del corrispettivo (superiore alla metà del dovuto) nei confronti della cessionaria; quanto ai pagamenti per euro 433.000 sempre in favore della Guamar, resta ferma l’impossibilità di verificare i vantaggi indicati dal consulente di parte, per l’assenza della documentazione contabile che avrebbero dovuto sorreggere l’alternativa ricostruzione offerta dalla difesa.
Fondato è invece il quarto motivo di ricorso, dal momento che, mentre la determinazione della pena è sorretta da adeguata motivazione che dà conto dei criteri seguiti dal giudice di merito nell’esercizio del proprio potere discrezionale, l’esame della doglianza con la quale veniva invocato il riconoscimento delle circostanze generiche è fondato su un presupposto (l’assenza di condotte riparatorie) che trova smentita nel versamento della somma di 30.000 euro, accettata, sia pure in acconto, dalla curatela fallimentare.
Sul punto, pertanto, e sulle eventuali conseguenze in tema di giudizio di bilanciamento, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il quinto motivo è inammissibile, dal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, R.v. INDIRIZZO – 01).
Poiché l’annullamento viene disposto esclusivamente ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio’ si provvede alla liquidazione delle spese nel rapporto con la parte civile. È stato, infatti, condivisibilmente precisato che, nel caso in cui, in parziale accoglimento del ricorso dell’imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della rideternninazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite vittoriose, poiché le stesse sono prive di interesse rispetto al giudizio di rinvio, da
cui non può loro derivare alcun pregiudizio (v. i principi affermati da Sez. 4, – , n. 9208 del 15/01/2020, L., Rv. 278908 – 02).
Tali spese, in relazione alle questioni trattate, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13/03/2024
Il Consigliere estensore
Presidente