Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5170 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5170 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cuneo del 7.10.2022, che condannava COGNOME NOME, alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di bancarotta documentale da omessa tenuta delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, con riguardo alla distrazione di un PC con monitor e di un’autovettura AUDI A4, nella qualità di amministratore, dal 18.10.2018 sino alla data del fallimento, della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cuneo del 16/06/2019.
Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso denuncia violazione ed erronea applicazione di legge, in relazione agli artt. 223 e 216 L.F., con riferimento alla ritenuta responsabilità omissiva del ricorrente in ordine alla tenuta delle scritture contabili, anche in correlazione con le condotte distrattive. Si deduce che, al momento dell’assunzione della carica, la società fosse di fatto inattiva e che, pertanto, non occorresse alcun adempimento contabile, irrilevante rispetto al dissesto e all’impossibilità di ricostruire le operazioni contabili in pregiudizio dei creditori; si assume, quindi, che la condotta omissiva non sia a lui riferibile. Il motivo lamenta altresì violazione dell’art. 43 cod. pen., quanto all’elemento soggettivo delle ipotesi di bancarotta distrattiva contestate, perché non poste in essere dall’imputato o comunque a lui non imputabili, nonché violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in punto di valutazione delle prove delle condotte distrattive. Con riguardo all’autovettura TARGA_VEICOLO, si deduce che la vendita sia stata effettuata un mese prima dell’assunzione della carica da parte del COGNOME e che il relativo provento sia stato materialmente incassato per contanti dall’allora amministratore, NOME (dichiarazioni teste COGNOME), ed eventualmente da questa distratto dalle casse sociali. Il prezzo di vendita sarebbe congruo, trattandosi di auto del 2010 acquistata usata nel 2018 per € 14.000,00 e rivenduta per importo coerente con i prezzi di mercato. Con riguardo al personal computer con monitor, si assume che i giudici di merito non abbiano fornito motivazione idonea a sorreggere l’ipotesi distrattiva.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. Si deduce che la pretesa distrazione di € 12.000, ricevuti da NOME COGNOME e non riversati nelle casse sociali, non risulti contestata nel capo di imputazione; doglianza già formulata a pag. 14 dell’atto di appello, allegato al ricorso. Il motivo deduce, inoltre, violazione di legge sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 27 Cost. e 530, 533 e 192 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito invertito l’onere della prova in ordine alla circostanza che le somme ricevute dal COGNOME in contanti non siano state versate nella contabilità sociale.
2.3 Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, quanto all’attribuzione all’imputato della qualifica di amministratore di fatto, affermata in primo grado e confermata in appello. Si deduce che, con riguardo alla distrazione dell’incasso di € 12.000,00, asseritamente avvenuta in epoca antecedente all’assunzione formale della carica, il ricorrente avrebbe svolto attività corrispondenti a quelle dell’amministratore di fatto almeno dal 2017, a fronte di una contestazione che delimita le condotte ascritte al solo periodo in cui egli era amministratore di diritto.
2.4 Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla mancata condotta risarcitoria e, dunque, subordinando la concessione del beneficio unicamente alla riparazione del danno. La Corte di appello non avrebbe, inoltre, valorizzato circostanze favorevoli quali la brevità dell’assunzione della carica, il ruolo marginale nella vicenda, l’esistenza di un dissesto antecedente all’ingresso del ricorrente, non aggravato da condotte a lui riferibili.
2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, anche con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Si deduce che, nella determinazione della pena, la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., offrendo una valutazione della personalità dell’imputato, della sua capacità a delinquere e dell’attitudine a commettere nuovi reati.
2.6 Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Si deduce che la doglianza è finalizzata a evitare il passaggio in giudicato sul punto, nell’ipotesi di accoglimento del motivo relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, giacché la riduzione della pena potrebbe condurre alla concedibilità della sospensione condizionale.
2.7 Il settimo motivo lamenta violazione di legge, in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella bancarotta semplice, ai sensi dell’art. 217 L.F. Si assume che l’unica condotta imputabile al ricorrente consista nell’omessa effettuazione degli adempimenti necessari per la richiesta di dichiarazione di fallimento o, in alternativa, per l’aumento di capitale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso fondato.
1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 -01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni -si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai
passaggi logico -giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità.
Inoltre (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), la motivazione ‘ per relationem ‘ è ammissibile ove l’atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dall’interessato, appaia congruo rispetto all’esigenza di giustificazione del provvedimento e dia conto che il giudice ha fatto proprie, meditandole, le ragioni richiamate.
1.2. Tanto premesso, nel caso in esame l’integrazione delle motivazioni non è operabile.
La Corte d’appello, a fronte di doglianze specifiche, ha omesso di motivare con riguardo alla posizione del ricorrente su tutte le condotte di bancarotta contestate nell’imputazione.
In ordine alle questioni articolate in appello in modo preciso e puntuale, la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione e -tenuto conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione -neppure consente di ricavare, dal complessivo ordito argomentativo, un implicito percorso giustificativo della ritenuta sussistenza delle dedotte distrazioni che sia idoneo a sorreggere il mancato accoglimento del gravame.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, non è censurabile in sede di legittimità la decisione che non motivi espressamente su una specifica deduzione dell’appello solo quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativ a (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, NOME, Rv. 284096 -01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500 -01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741 -01; già Sez. 4, n. 7673 del 11/07/1983, NOME, Rv. 160321 -01).
Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nella specie, giacché la sentenza non consente di rinvenire, neppure in via implicita, un apparato logico che assorba e superi le specifiche censure difensive, con conseguente vizio di motivazione incidente sui capi decisivi e, perciò, ostativo all’invocata integrazione per relationem .
Passando all’esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue.
2.1. Occorre premettere che una parte della motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alla omissione della tenuta della contabilità si presenta, di per sé, corretta e conforme ai principi elaborati da questa Corte.
La Corte di merito ha richiamato in modo appropriato l’obbligo dell’imprenditore alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili per tutta la durata del mandato, in linea con l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi degli artt. 221 4 e 2241 cod. civ., l’imprenditore commerciale è personalmente tenuto alla regolare tenuta della
contabilità, obbligo che rileva tanto ai fini della bancarotta semplice quanto della bancarotta fraudolenta documentale.
Con riferimento a quest’ultima, la giurisprudenza di legittimità afferma pacificamente che integra il reato l’omessa tenuta della contabilità anche nella fase terminale della vita dell’impresa, nonostante la consegna della documentazione al curatore, non p otendo il relativo obbligo essere trasferito su quest’ultimo (Sez. 5, n. 39808 del 23/09/2022, COGNOME, Rv. 283801 -01).
Correttamente la Corte territoriale ha, altresì, evidenziato l’irrilevanza della cessazione fattuale dell’attività aziendale, permanendo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili fino alla cancellazione dal registro delle imprese; obbligo che sussiste anche per periodi di inattività, in liquidazione e persino in assenza di passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto volto ad assicurare la conoscenza della situazione patrimoniale dell’impresa (Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, COGNOME, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del 11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, COGNOME, Rv. 250086; Sez. 5, sentenza n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 275261 -01).
La Corte d’appello ha inoltre rilevato che l’imputato non ha ottemperato agli obblighi propri della carica, omettendo di consegnare al curatore la documentazione contabile, con significativo pregiudizio per la corretta ricostruzione delle vicende patrimoniali della società.
2.2 Pur muovendo da tali premesse corrette in diritto, la motivazione della Corte territoriale risulta carente con riguardo ai profili specificamente censurati con l’atto di appello.
La Corte d’appello non si confronta con le puntuali doglianze concernenti la sussistenza del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale. La decisione impugnata, infatti, si limita a richiamare la finalità di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali e di ostacolare l’accertamento di eventuali distrazioni, senza tuttavia articolare un percorso argomentativo idoneo a dar conto della sussistenza dell’el emento soggettivo richiesto dalla prima ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2), NOME.F.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, il dolo specifico può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze che denotano la finalizzazione dell’omissione all’occultamento dei fatti gestionali (cfr. Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 -01; Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 -01).
Tale valutazione, tuttavia, non risulta congruamente compiuta nella specie.
2.3. Parimenti, la Corte territoriale non si è confrontata con le specifiche censure relative alle condotte distrattive (afferenti ad una autovettura AUDI A4 e un personal
computer con monitor), poste in essere in un arco temporale antecedente alla formale assunzione della carica da parte del COGNOME e riconducibili, secondo la prospettazione difensiva, all’allora amministratore COGNOME.
La motivazione del provvedimento impugnato, limitata ad un generico richiamo alla sentenza di primo grado, non chiarisce il ruolo concretamente svolto dall’imputato né valuta le deduzioni inerenti la posizione dell’amministratore pro tempore.
Identica carenza motivazionale si riscontra con riguardo al profilo -dedotto come violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. relativo all’ipotizzato ruolo di amministratore di fatto del COGNOME nelle distrazioni antecedenti alla sua formale nomina: la Cort e d’appello non analizza né tale questione, né le dichiarazioni rese dall’imputato circa l’assenza di beni da inventariare al momento dell’assunzione della carica.
La mancata disamina di tali punti -decisivi ai fini della decisione -rende fondata la censura.
Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, relativamente alla gestione della società fallita svolta nel periodo antecedente l’assunzione formale della carica di amministratore nel quale il ricorrente avrebbe rivestito il ruolo di amministratore di fatto, quanto meno dal 2017 -, a fronte di una contestazione che delinea le condotte ascritte all’imputato solo per il periodo in cui egli era amministratore di diritto, la Corte territoriale, limitandosi a confermare la decisione del Tribunale:
(i) non offre alcuna esplicita valutazione sull’effettivo ruolo gestorio dell’imputato nella società fallita;
(ii) non indica le condotte in concreto svolte da COGNOME, con funzioni direttive, in alcuna fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale (rapporti con dipendenti, fornitori o clienti) ovvero in alcun settore gestionale (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare), omettendo di motivare sul punto;
(iii) soprattutto, non chiarisce se l’affermazione di penale responsabilità riguardi anche condotte distrattive poste in essere nel ruolo di amministratore di fatto della fallita.
Quanto, poi, alla distrazione dell’incasso di euro 12.000,00, ricevuto da NOME COGNOME a titolo di corrispettivo nell’ambito dell’esecuzione di un appalto per lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile da parte della RAGIONE_SOCIALE, e non riversato nelle casse sociali, si deduce violazione di legge per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., assumendosi trattarsi di ipotesi non contestata nel capo di imputazione.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai
punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. I ‘punti’ devoluti sono le statuizioni inerenti alle condotte contestate che siano state ritenute accertate e oggetto di appello. Non sussiste un vincolo per il giudice di appello quanto alle parti della sentenza suscettibili di autonoma valutazione relative a specifiche questioni decise in primo grado, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione può pervenire al medesimo risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi, ovvero alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza violare il principio dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugnazione (Sez. 5, n. 29175 del 07/04/2021, Rv. 281697 -01; Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261366 -01), e, a fortiori, senza integrare violazione dell ‘ art. 522 cod. proc. pen. per configurazione di un fatto nuovo rispetto a quello oggetto di imputazione.
Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di merito, nel confermare in via generica il percorso argomentativo del primo giudice anche su tale ipotesi distrattiva, non si confronta con lo specifico motivo di appello e non chiarisce se le argomentazioni sviluppate dal Tribunale integrino una riqualificazione o riconfigurazione dei fatti oggetto del processo, ovvero introducano, a conforto della condotta dolosa distrattiva contestata, meri argomenti ulteriori -logici e indiziari -di valutazione alla luce di dati di fatto emersi nel dibattimento di primo grado.
5. Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio risultano fondate.
In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudizio di fatto del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità ove la motivazione sia coerente e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. (Se z. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01). È sufficiente, ai fini del diniego, il riferimento agli elementi considerati decisivi, purché il giudice tenga conto delle specifiche deduzioni dell ‘ interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 -01).
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi (Sez. 3, n. 44071/2014), poiché la loro applicazione non costituisce un diritto, richiedendo invece specifici elementi favorevoli, la cui mancanza giustifica il diniego (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339 -01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640 -01).
Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione della Corte di merito sul diniego delle attenuanti generiche risulta carente, poiché non si confronta con il motivo di appello né espone gli elementi ritenuti ostativi alla loro concessione.
Non può supplire a tale carenza la considerazione secondo cui le doglianze sarebbero generiche o infondate, né il richiamo alla congruità della pena -pur determinata nel minimo edittale -o alla non concedibilità della sospensione condizionale per precedente beneficio già fruito (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 -01).
Con riguardo alla richiesta di riqualificazione dei fatti nella fattispecie di bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217 L.F., prospettata in ragione dell’omesso compimento degli adempimenti necessari per richiedere la dichiarazione di fallimento o, in alternativa, per procedere all’aumento del capitale, la motivazione è apodittica e del tutto carente.
La Corte d’appello, infatti, non si confronta con il motivo di gravame e si limita ad aderire alla qualificazione giuridica operata dal Tribunale, ritenendo le condotte configurabili come bancarotta fraudolenta e non semplice, senza dar conto delle ragioni poste a fondamento di tale opzione interpretativa e senza indicare gli elementi fattuali o valutativi che ne sorreggerebbero l’affermazione.
In ragione dei suesposti motivi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma il 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME