Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19207 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19207 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
NOME nata a TORINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME nata a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rigetto nel resto; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta
patrimoniale (capo la), bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (capo 1d), bancarotta fraudolenta da reato societario (capo le) e del solo COGNOME NOME per bancarotta fraudolenta documentale (capo 1c), loro ascritti nella qualità, il primo, di presidente del consiglio di amministrazione fino al 24 marzo 2011, e gli altri quali componenti del consiglio di amministrazione fino al 12 ottobre 2010, della “RAGIONE_SOCIALE“, società dichiarata fallita il 9 novembre 2011.
Con la medesima sentenza la Corte di appello ha assolto i predetti imputati dalle distrazioni di cui al capo la) commesse dopo il 10 febbraio 2011 e ha dichiarato estinti per prescrizione i delitti di: bancarotta preferenziale, così riqualificato, sin dal primo grado, il fatto di cui al capo lb); bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (capo 2); ricorso abusivo al credito (capo 3); procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati con un unico atto a firma del comune difensore, articolando sette motivi.
2.1. Con il primo denunciano vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza di una responsabilità concorsuale rispetto a quella del gruppo guidato dal coimputato COGNOME NOME.
2.1.1. La decisione si fonda sulla ritenuta collusione tra gli imputati, che avevano fondato la società a gestione familiare, e COGNOME, il quale era a capo di una organizzazione criminale dedita alla commissione dei reati di truffa e bancarotta fraudolenta.
In realtà quanto accertato con sentenze irrevocabili, prodotte in allegato ai ricorsi, vedeva gli odierni imputati come vittime dei raggiri di COGNOME e dei suoi sodali, che erano stati condannati in via definitiva per il reato di truffa commesso proprio in relazione alle vicende oggetto del presente processo: in sostanza l’associazione guidata da COGNOME (secondo uno schema consolidato che aveva riguardato le sorti di molte altre società) si era appropriata con l’inganno della società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” (che si trovava in difficoltà ma era ancora solvente), l’aveva depredata di tutte le risorse, conducendola deliberatamente al fallimento.
2.1.2. A fronte di tanto, la Corte di appello assume come postulato il concorso tra i ricorrenti e il gruppo di COGNOME e, in modo apodittico, definisce “sospetta” la denuncia di truffa presentata nel giugno del 2011 dai ricorrenti, senza neppure tenere conto che proprio da quella denuncia erano scaturite le condanne dei responsabili.
2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si deduce l’assenza di risposte sulle censure coltivate con l’atto di appello in merito delle condotte delittuose contestate ai capi la), 1d) e le).
2.2.1. Quanto al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (1a), la Corte di appello non avrebbe indicato per quali ragioni i bonifici effettuati, nei quali si è concretato il reato, dovrebbero ritenersi “frutto di un preciso accordo illecito con il nuovo management” fino al febbraio 2011; mentre l’accordo sarebbe venuto meno per i bonifici anomali successivi.
In sede di appello gli imputati avevano dedotto che, fino al febbraio 2011, quei bonifici costituivano il regolare versamento di premi di produzione e di stipendi; nonostante l’allegazione di documentazione comprovante la genuinità della causale, la Corte di appello rimane silente e non si preoccupa di valutare le giustificazioni rese dagli odierni ricorrenti.
2.2.2. Circa il delitto di bancarotta da operazioni dolose (capo 1d), la sentenza impugnata omette di prendere in considerazione i motivi di gravame che avevano contestato la natura fittizia delle operazioni di sale and lease Pack con le società inglesi.
2.2.3. Analoga lacuna inficerebbe il costrutto motivazionale afferente alla ritenuta configurabilità della bancarotta societaria (capo le).
Con l’atto di appello la difesa degli imputati aveva analizzato i singoli addebiti, dimostrando la veridicità delle appostazioni con riguardo a: la mancata imputazione dei costi per fatture da ricevere; il fondo svalutazione crediti; la sopravvalutazione del magazzino; l’omesso accantonamento di fondi per sanzioni e interessi sul mancato versamento di Iva e imposte dirette.
Su tutto ciò la Corte distrettuale rimane silente.
2.3. Il quinto motivo si appunta sul difetto di motivazione circa l’elemento soggettivo del delitto di cui al capo le).
2.4. Il sesto motivo contesta: il diniego delle circostanze at:tenuanti di cui agli artt. 219, comma terzo legge fall. e 62 n. 6 cod. pen.; il giudizio di bilanciamento espresso in termini di mera equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla c.d. continuazione fallimentare; l’entità del trattamento sanzioNOMErio.
2.5. Il settimo lamenta la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 545-bis cod. proc. pen.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono fondati.
Il ricorso di COGNOME NOME è fondato nei medesimi termini degli altri ricorrenti quanto ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta societaria e bancarotta da operazioni dolose, ma deve essere respinto rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Il presente processo riguarda la commissione di varie ipotesi di bancarotta concernenti il fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarato il 9 novembre 2011.
Gli addebiti sono elevati a carico vuoi della compagine storica di carattere familiare che ha dato vita alla società e l’ha guidata sino al 1.2 ottobre 2010 composta dai fratelli NOME e NOME COGNOME, il primo rimasto presidente del consiglio di amministrazione oltre l’ottobre 2010 fino al 24 marzo 2011, e dalle loro mogli COGNOME NOME e COGNOME NOME – vuoi del gruppo, subentrato al primo, capeggiato da COGNOME NOME, dedito alla commissione di reati fallimentari.
Soltanto la c.d. compagine storica ha coltivato ricorso per cassazione.
2.1. Per ragioni chiarezza espositiva va premesso che ‘intestazione della sentenza impugnata reca una erronea numerazione dei capi di imputazione, evidentemente frutto di vari refusi.
Ciò impone di delineare con esattezza il thema decidendi.
2.2, L’editto accusatorio eleva a carico degli odierni ricorrenti le imputazioni di seguito indicate:
a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in concorso tra loro e con i componenti del gruppo RAGIONE_SOCIALE, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 223, comma primo, in relazione all’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall.), consistito in una serie di prelevanti ingiustificati dai con correnti della società dal 17 gennaio 2011 al 3 giugno 2011 (capo la);
a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in concorso tra loro, una ulteriore ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 223, comma primo, in relazione all’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall.), integrato dalla erogazione di ingenti e spropositati emolumenti in favore degli amministratori dal 31 ottobre 2007 al 31 ottobre 2010 (capo lb);
al solo COGNOME NOME, in concorso con i componenti del gruppo RAGIONE_SOCIALE, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 223, comma primo, in relazione all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.)- capo lc-;
a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in concorso tra loro, il delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (art. (artt. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.) – capo ld -;
a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in concorso tra loro, il delitto di bancarotta societaria, con riferimento ai reati di falso nei bilanci formati il 30 ottobre 2007, 2008 e 2009 (art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall.) – capo le -;
a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in concorso tra loro, il delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 224, legge fati.) – capo 2 -;
a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in concorso tra loro, il delitto di ricorso abusivo al credito (artt. 225 in relazion all’art. 218 legge fall.) – capo 13 -.
2.3. All’esito del giudizio di primo grado, in perfetta coerenza rispetto al capo di accusa, il Tribunale ha:
riqualificato come bancarotta preferenziale il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo lb);
dichiarato gli imputati colpevoli degli altri reati loro rispettivamente ascritti esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, comma primo, legge fall.).
2.1t La Corte di appello:
ha preso atto della estinzione per prescrizione dei reati di bancarotta preferenziale (capo lb), bancarotta semplice (capo 2) e ricorso abusivo al credito (capo 3);
ha assolto gli odierni ricorrenti dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo la) per i prelievi effettuati dopo il 10 febbraio 2011;
ha confermato la responsabilità per le residue e più gravi fattispecie: bancarotta fraudolenta patrimoniale con riguardo ai prelievi privi di giustificazione effettuati sino al 10 febbraio 2011 (prima parte del capo la); bancarotta fraudolenta documentale ascritta al solo COGNOME NOME (capo 1c); bancarotta da operazioni dolose (capo 1d) e bancarotta societaria (capo le).
La precisazione si rende necessaria perché l’intestazione della sentenza di secondo grado reca dei refusi nella individuazione dei capi di imputazione lì dove, all’interno del capo 1:
contrassegna con la lettera “a” invece che con la “h” l’erogazione dei prelevamenti in favore degli amministratori (condotta derubricata, già in primo grado, come bancarotta preferenziale e dichiarata estinta per prescrizione in appello);
contrassegna con la lettera “h” invece che con la “e” il reato di bancarotta fraudolenta documentale (rispetto al quale è stata confermata la condanna di COGNOME NOME);
contrassegna con la lettera “e” invece che con la “d” il reato di bancarotta da operazioni dolose.
2.5 Nel prosieguo il riferimento ai capi di imputazione è quello corretto, che segue la numerazione indicata nel decreto che dispone il giudizio e nella sentenza di primo grado.
3. La sentenza impugnata contiene una lunga esposizione dei motivi di appello proposti da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (pagg. 5- 16); un breve cenno alla posizione COGNOME (che aveva limitato le proprie pretese al riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati, pag. 17-18); cui seguono le ragioni della decisione (pagg. 19-29) in punto di responsabilità.
La motivazione è impostata non come specifica risposta ai motivi di appello, ma come mera narrazione dei fatti ritenuti dimostrati, senza raccordare, però, gli specifici argomenti alle singole fattispecie di reato in rilievo (e ai rispettivi element costitutivi) e senza specifico riferimento agli specifici motivi di appello, che vengono lasciati privi di risposta.
In ordine all’ultimo profilo va ricordato che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d’appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d’appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 268859).
Se è vero che in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595), è però necessario che di integrazione si tratti nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall’appellante, sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata, in modo da evidenziare un’argomentata concordanza nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell’impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all’evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, COGNOME, cit.).
Il primo motivo è fondato.
La precipua doglianza coltivata dagli imputati, già in sede di gravame, faceva leva sulla insussistenza di una responsabilità concorsuale rispetto ai fatti commessi dal gruppo guidato da COGNOME, protestando la condizione di vittime degli imputati medesimi, acclarata da sentenze divenute irrevocabili.
Alla stregua di tanto, spettava alla Corte di appello esaminare le singole imputazioni (strutturalmente molto diverse tra loro) al fine di stabilire, con chiarezza, per ciascuna di esse, a quale titolo gli odierni ricorrenti ne dovessero rispondere: posizione e qualità rivestita, concorso morale o materiale, tra loro o anche con gli appartenenti al gruppo COGNOME; in modo da sciogliere il principale nodo devoluto con l’atto di appello.
Tale compito è rimasto inevaso, se si eccettua il cenno alla denuncia di truffa, definita come “sospetta” (pagina 29) ma in assenza di qualunque confronto con gli esiti degli accertamenti effettuati da pronunce coperte da giudicato.
Si tratta di una questione rimasta irrisolta che si riverbera sull’intera tenuta dell’apparato argomentativo, incidendo su vari profili, come ad esempio:
sul concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo la);
sul nesso di causalità (rispetto al dissesto) o comunque sull’elemento soggettivo dei capi 1d) e le) relativi a fattispecie di evento.
Sono fondati anche il secondo, il terzo e il quarto motivo che attengono ai capi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo la in relazione ai prelievi effettuati sino al 10 febbraio 2011), bancarotta da operazioni dolose (capo 1d) e bancarotta societaria (capo le), ascritti a tutti gli odierni ricorrenti.
5.1. L’affermazione di responsabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 223 comma primo e 216 comma primo n. 1 legge fall. – capo la) è stata limitata, dalla Corte di appello, ai bonifici effettuati sino al mese di febbraio 2011.
Si tratta di:
otto bonifici pari a 12.500,00 euro ciascuno, a titolo di “premio di produzione” effettuati il 17 e il 18 gennaio 2011 a favore degli imputati e di altri soggetti;
un bonifico di euro 38mila a favore della RAGIONE_SOCIALE per “bonifico spettanze”;
quattro bonifici di 4mila euro ciascuno, a titolo di “stipendio dicembre”, a favore dei quattro imputati.
Nel periodo in rilievo solo COGNOME NOME rivestiva ancora una delle cariche previste dall’art. 223 legge fall.; gli altri tre imputati le avevano dismesse già dal 12 ottobre 2010 (quando erano entrati nella società gli uomini di COGNOME);
quindi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME dovrebbero rispondere del reato a titolo di concorso dell’extraneus (il punto non viene chiarito).
Mentre, a fronte di specifici motivi di appello, la sentenza omette totalmente di spiegare in base a quali elementi le causali dei bonifici dovrebbero ritenersi fittizie sì da consentire di qualificare in termini distrattivi i relativi versamenti.
5.2. Il capo 1d) dell’imputazione riguarda il delitto di bancarotta da operazioni dolose (artt. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.) consistente in operazioni simulate di sale and lease back, poste in essere negli anni 2001-2003.
5.2.1. Già l’imputazione, pur parlando di operazioni dolose che hanno cagioNOME il fallimento, fa espresso riferimento alla distrazione di 450mila euro; nei medesimi termini si pone la sentenza impugnata che parla di “distrazione della somma di 450mila euro” ma, ammesso che di questo si tratti, non riqualifica il delitto in termini di una bancarotta fraudolenta patrimoniale (pag. 21), pur continuando a ribadire che si tratta di “vera e propria distrazione” (pag. 27).
Occorre rammentare che la fattispecie di fallimento cagioNOME da operazioni dolose, prevista dall’art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all’esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combiNOME disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. – in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione “ex ante”, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071 – 01).
Sovrapporre le due figure significa non tenere conto delle notevoli differenze strutturali tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che è reato di pericolo, e quella di bancarotta da operazioni dolose che è reato di evento (sicché richiede, tra l’altro, il nesso di causalità tra condotta e dissesto).
5.2.2. Con l’atto di appello la difesa degli imputati aveva mosso diverse critiche in merito alla ritenuta fraudolenza delle operazioni di sale and lease back, che, però, sono rimaste del tutte prive di valutazione.
5.3. Al delitto di bancarotta societaria (capo le), la sentenza impugnata dedica una trattazione più articolata che, tuttavia, soffre del già ricordato vizio motivazionale, consistente nella mancata risposta alle censure coltivate con l’atto di gravame.
Occorre osservare che il ricorso, che tratta unitariamente le posizioni degli imputati, non formula alcuna specifica contestazione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato al solo COGNOME NOME (capo 1c).
Quindi il ricorso di quest’ultimo deve essere rigettato relativamente a detta imputazione.
Sono assorbiti gli ulteriori motivi afferenti agli artt. 219, comma terzo, legge fall., 62, n. 6, cod. pen., 69 cod. pen., nonché alla entità della pena detentiva e alla sua sostituzione ex art. 545 bis cod. proc. pen..
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di tutti gli imputati relativamente ai fatti ascritti come bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo la con riferimento alle condotte oggetto di condanna), bancarotta societaria (capo le) e bancarotta da operazioni dolose (capo 1c1).
Questa statuizione esaurisce le posizioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il ricorso di COGNOME NOME va rigettato in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo lc).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai fatti ascritti come bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta societaria e bancarotta da operazioni dolose con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Così deciso il 03/04/2024