Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del foro di BRESCIA, che si richiama integralmente ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 25 ottobre 2023, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Brescia, all’esito d giudizio abbreviato, con cui NOME COGNOME, in qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aver distratto nei confronti della prima società la somma di euro 4.614.938,12 nei confronti della seconda la somma di euro 8.670.195,24.
Ritenuta la continuazione tra tali reati e la sussistenza dell’aggravante di cui 219 legge fall., COGNOME veniva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, nonché alla pena accessoria di cui all’art. 216 legge fai,. per la durata corrispondente alla pena principale e al risarcimento del danno in favore de costituite parti civili.
Le condotte in relazione alle quali vi è stata condanna possono sintetizzarsi n distrazione delle somme corrispondenti al prezzo pagato dalle società fallite l’acquisto di ingenti quantità di guanti antinfortunistici (complessivame 600.000), al prezzo di euro 16,35 al paio, dalla società neozelandese offshore RAGIONE_SOCIALE per rivenderli alla società degli Emirati Arabi uniti, EUROCM FZE al prezzo di euro 18,45 al paio. Il denaro a tal fine necessario era stato ottenuto presentando alle banche per lo sconto le fatture di vendita eme dalle fallite nei confronti dell’acquirente, il quale tuttavia rifiutava l contestandone la qualità non corrispondente a quella pattuita. Pertanto, le fatt emesse venivano integralmente stornate con la conseguente revoca degli affidamenti da parte delle banche, la crisi di liquidità delle società e la succ dichiarazione di fallimento.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione proponendo quattro motivi di censura.
2.1. Con il primo articolato motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazi all’art. 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifes illogicità delta motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei fatti di
Il ricorrente contesta, innanzitutto, la quantificazione operata dal giudice d’appello dell’ammontare della somma distratta in oltre 13 milioni di euro, pari controvalore complessivo della merce acquistata da entrambe le società, laddove, invece, la contestazione faceva riferimento alle somme di denaro ottenute dall banche, sicché esse ammonterebbero complessivamente a euro 6.667.800.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente contesta le valutazioni operate d sentenza impugnata con riguardo al valore asseritamente vile dei guanti, in quant privi delle qualità necessarie per una vantaggiosa commercializzazione e che secondo la sentenza impugnata, dimostrerebbe l’esistenza di un disegno fraudolento. Tale valutazione divergerebbe dagli elementi di prova emersi. La Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato la corrispondenza intrattenuta dal COGNOME con referente cinese del fornitore, tale sig. COGNOME, in ordine alle caratteristiche dei guanti, i quali avrebbero dovuto essere realizzati in aramidica soltanto sul palmo e sulle dita. Inoltre, a differenza di quanto affer in sentenza, dalla relazione del perito emergerebbe che non era stato possibil
effettuare alcun accertamento in proposito nella parte del guanto corrispondent al palmo e alle dita.
Quanto poi alla condotta tenuta dal COGNOME si rileva come erroneamente la Corte avrebbe affermato che l’imputato non riconosceva alcun vizio nei guanti, posto che egli stesso – come documentato – già nel 2010 aveva chiesto al RAGIONE_SOCIALE di effettuare delle prove tecniche, le quali effettivamente ave attestato il basso grado di antiabrasività del prodotto.
La Corte territoriale avrebbe, inoltre, affermato che il ricorrente non av promosso alcuna azione legale né verso l’acquirente della merce, né verso i fornitore, senza considerare che egli si era recato in Cina presso il magazzino d si trovavano i guanti, prelevandone un campione per poi farlo analizzare in Ital Non avrebbe neppure considerato che l’imputato, dopo che le banche avevano revocato i fidi e richiesto la restituzione delle somme alla società, aveva prop la costituzione di un trust liquidatorio in favore esclusivo dei creditori. Ino tentativo operato dal COGNOME di apportare correzioni ai guanti era dovuto alla assenza di fondi per valutare altre soluzioni. A differenza di quanto affermato da sentenza impugnata il COGNOME avrebbe tenuto una condotta collaborativa con gli organi della procedura.
Quanto alla valorizzazione operata dalla sentenza impugnata delle perplessità manifestate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di entrambe le società fallite in or all’operazione commerciale in questione, il ricorrente sostiene che la Co territoriale non avrebbe tenuto in alcun conto le copie dei verbali dei col sindacali prodotte dalla difesa (essendo gli originali andati smarriti), dalle non emergerebbe alcuna riserva o perplessità dei sindaci in ordine a det operazione commerciale.
Il ricorrente contesta, altresì, la illegittimità e la contraddittori motivazione con riguardo alla valutazione operata dalla Corte d’appello in relazio alle modalità con cui sarebbe avvenuta la contrattazione con il fornitore e il cli in quanto, pur riconoscendo la legittimità e validità della stipulazione verbale contratti, l’ha in concreto stigmatizzata in ragione della rilevanza dell’imp dell’operazione e senza considerare che i pregressi rapporti commerciali con medesimi soggetti andati a buon fine si erano svolti sempre con le stesse modalit
Con motivazione illogica e contraddittoria la sentenza impugnata avrebbe stigmatizzato il comportamento del ricorrente con riguardo alla integral corresponsione del prezzo al fornitore senza effettuare la verifica della merc giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che i rapporti co medesimo fornitore e il medesimo acquirente duravano da anni, che le modalità di pagamento erano sempre le stesse (cioè venivano effettuate mediante anticipazioni bancarie sulle fatture di vendita), e che lo stoccaggio della m
avveniva in Cina. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato ch seguito delle contestazioni, il COGNOME COGNOME era recato in Cina, aveva prelevato u campione della merce e le analisi eseguite ne avevano confermato la qualit inferiore rispetto a quella pattuita.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazi all’art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 217 legge fall., nonché manc contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto richiesta subordinata di riqualificare i reati contestati nel delitto di ban semplice. In modo del tutto illogico la sentenza impugnata avrebbe dedotto il dol dalla forma contrattuale utilizzata, del tutto lecita e corrispondente alla pra rapporti tra le parti, nonché dall’aver intrattenuto rapporti commerciali con società offshore, condotta priva del carattere dell’illiceità. Per contro, non avrebb considerato che nel 2010 erano andati a buon fine dei contratti milionari co medesimi soggetti; non avrebbe tenuto conto dell’entità del capitale soci versato, né dei tentativi effettuati dal ricorrente in favore dei creditori.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte avrebbe fondato la propria valutazione sui medesimi elementi sopra indicati, avverso i qua il ricorrente richiama le medesime argomentazioni già svolte.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ordine al rigetto della richiesta di rideterminare le somme liquidate a tito risarcimento del danno.
Le costituite parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato una memoria con la quale hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso, atteso il carattere sostanzialmente rivalutativo delle censure svolte.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Le censure svolte con il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolte, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Conviene innanzitutto muovere dagli approdi della giurisprudenza di legittimità con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sotto il pr oggettivo e sotto quello del relativo elemento psicologico.
3.1. Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimonial Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che non è necessaria l’esistenza un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, es sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impres destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rili qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804).
Si è inoltre precisato che il reato in esame ha natura di reato di pericolo conc dì tal che rileva ogni condotta idonea concretamente a pregiudicare la garanzia creditori (Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378, in motivazione Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271437 – 01; Sez. 5, n. 17819 d 24/03/2017, COGNOME, Rv. 269562).
In quanto reato di pericolo concreto, è necessario che il fatto di bancarotta a determinato un depauperamento dell’impresa e un effettivo pericolo per l conservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa da valutare ne prospettiva dell’esito concorsuale e sulla base dell’idoneità del fatto distrat incidere sulla garanzia dei creditori alla luce delle specifiche condizioni dell’im e altresì che tale effettivo pericolo non sia stato neutralizzato da una succe attività “riparatoria” di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’i prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento (Sez n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 – 01, in motivazione).
3.2. Con riguardo all’elemento psicologico della bancarotta fraudolenta p distrazione, questa Corte ha chiarito che esso è costituito dal dolo generico, p cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolven dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ma è sufficien consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa d quella di garanzia delle obbligazioni contratte e che cagionino, o possano cagiona un danno ai creditori. Si è, inoltre, precisato che nelle operazioni distratti integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 legge f differenza di quanto accade nelle operazioni realizzate con imprudenza, costituti della fattispecie incriminatrice della bancarotta semplice – l’agente ag dolosamente, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili co salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l’interesse dei credit
alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/20 Vecchio, Rv. 284230 – 02; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, COGNOME, Rv. 185886).
3.3 Occorre, altresì, osservare che la giurisprudenza di legittimità ha indivi il discrimen tra il reato di bancarotta semplice e quello di bancarotta fraudolen per distrazione nella “direzione” dell’interesse dell’agente, nel senso che qu l’agente pone in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarot semplice di cui al n. 2 dell’art. 217 legge fall., egli agisce con imprudenza, m sempre nell’interesse dell’impresa, laddove nelle operazioni distrattive integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 legge fati., l’agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio o di terzi estran all’impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompat con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l’interesse creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 7417 01/02/2023, Vecchio, Rv. 284230 – 02; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, COGNOME, Rv. 185886).
3.4. L’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fa distrattivo e del dolo generico deve essere compiuto valorizzando la ricerca “indici di fraudolenza”, i quali possono essere rinvenuti, ad esempio, n disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanzia dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguar cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, ne irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e p rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà d condotta in concreto pericolosa. Di tali indici, il giudice penale deve dare conto motivazione che renda ragione della puntuale analisi della fattispecie concreta tutte le sue peculiarità (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, cit.).
Dalle considerazioni che precedono emerge la fondatezza dei primi due motivi di ricorso.
È innanzitutto necessario rilevare che i fatti distrattivi contestati nell’imput attengono agli importi di denaro costituenti il prezzo pagato dalle due società fa – di cui NOME COGNOME era amministratore unico – per l’acquisto di ingenti quant di guanti antinfortunistici da parte della società offshore neozelandese RAGIONE_SOCIALE; pagamento effettuato con il denaro ottenuto presentando alle banche le fatture di vendita emesse nei confronti della società acquire
RAGIONE_SOCIALE (Emirati Arabi Uniti), la quale rifiutava la merce per difetto della qualità pattuita.
I giudici d’appello, nel quantificare l’ammontare complessivo della somma distrat in euro 13.285.133,36, hanno omesso di confrontarsi con le censure svolte nell’atto di impugnazione, con cui si evidenziava che il suddetto impor corrispondeva al volume di affare comprendente anche vendite diverse da quella oggetto del giudizio, laddove invece la contestazione contenuta nell’edi accusatori individuava le somme sottratte «nel prezzo pagato per l’acquisto ingenti quantità di guanti».
Con riguardo agli ulteriori profili di censura dedotti con i motivi in e sussistono i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente.
La Corte territoriale ha ravvisato la fraudolenza delle operazioni contestate valore vile dei guanti oggetto dell’operazione, in quanto privi delle caratteri necessarie per la loro commercializzazione, nella laconicità delle tratta intercorse tra le società fallite e la società la neozelandese RAGIONE_SOCIALE fornitrice stessi, nell’avvenuto versamento a questa dell’intero prezzo pattuito se verificare in alcun modo l’esistenza e la qualità della merce, nell’illogicità del operazione consistente in una fornitura di elevatissimo importo affidata ad unico fornitore e nella sua vendita ad un unico cliente.
Nel valutare tali elementi, tuttavia, i giudici d’appello non hanno adeguatame tenuto in considerazione le circostanze puntualmente dedotte e documentate dalla difesa con l’atto di impugnazione, né motivato in ordine alla sussistenza d “indici di fraudolenza”.
Innanzitutto, laddove afferma la «natura totalmente fittizia dell’operazione» Corte territoriale non si confronta con i dati emersi nel corso del giudizio e pe dalla stessa contraddittoriamente ritenuti esistenti. Invero, l’operazione po essere dalle due società fallite, e in relazione alla quale esse hanno pag somme indicate come oggetto di distrazione, è risultata reale ed effettivamen sussistente. Oltre ad essere comprovata dalle trattative intercorse tra le documentate dallo scambio di mail e dalla emissione delle fatture, tale operazio è stata accertata attraverso il riscontro della reale produzione dei guanti da della società neozelandese per il tramite del fornitore cinese, essendosi il cur fallimentare recato in Cina ove ha effettivamente rinvenuto i guanti oggetto de fornitura, prelevandone un campione. D’altra parte, la stessa sentenza impugnat ne ammette l’esistenza, laddove si dilunga a disquisire delle caratteristiche e qualità della merce prodotta dal fornitore cinese.
I giudici del merito, inoltre, hanno omesso di considerare quanto documentato da ricorrente in ordine alla sussistenza di pregressi e collaudati rapporti commerc
tra le società di cui era amministratore il ricorrente e le due società stran nell’ambito dei quali si inserivano le operazioni in questione, nonché in ordine alle modalità con cui tali rapporti erano intrattenuti, analoghe a quelle che vengono rilievo nel presente giudizio. La Corte d’appello neppure si confronta, anche al fine di escluderne la rilevanza, con la circostanza – anch’essa dedo documentata dall’appellante – che precedenti analoghi rapporti con il medesimo cliente RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto la fornitura di guanti diversi da quell incriminati, per importi consistenti e avevano avuto esito positivo.
Contraddittoria ed illogica risulta la motivazione della sentenza d’appello an laddove desume la fraudolenza dell’operazione dalle modalità con cui si sono svol i rapporti contrattuali tra le parti. Pur riconoscendo che la natura dell’oper commerciale non richiedeva la forma scritta ad substanbam, la Corte territoriale ha al contempo ritenuto indice di fraudolenza la mancanza di pattuizioni scritte ragione dell’entità dell’operazione commerciale, liquidando la tesi difens dell’esistenza di analoga prassi pregressa con l’asserita diversità di valore operazioni economiche in questione rispetto alle precedenti. Così facendo irragionevolmente e contraddittoriamente, i giudici del merito non hanno preso i considerazione il documentato scambio di mail intercorso tra le parti, soprattutto, l’esistenza di pratiche analoghe tra le società, attestata da pre rapporti commerciali, pure concernenti operazioni di rilevante importo e conclusi positivamente.
Del pari, l’argomento fondato sulle valutazioni operate dal RAGIONE_SOCIALE de due società fallite, che manifestava «seria preoccupazione per il pesante squili finanziario» che le operazioni contestate avrebbero cagionato, omette del tutto considerare la circostanza che dai verbali delle riunioni del RAGIONE_SOCIALE tenute epoca coeva alle trattative delle operazioni commerciali non veniva rilevata alcu criticità.
Certamente irragionevole ed incongrua risulta, altresì, la motivazione de sentenza impugnata laddove ha individuato quale ulteriore indice di fraudolenza i prezzo vile cui i guanti sarebbe stati venduti, trascurando sia la circostanza c contestazioni dell’acquirente avevano ad oggetto il grado di anti abrasione guanti e non già l’assenza di fibra aramidica, sia di valutare nella loro intere risultanze della perizia disposta dal GUP, ed in particolare le affermazioni del pe in ordine alla sostanziale impossibilità di accertare la presenza o meno d suddetta fibra nella composizione dei guanti.
Neppure hanno trovato adeguata considerazione le circostanze, specificamente dedotte dalla difesa, in ordine alla condotta tenuta dal COGNOME, il quale, a fro delle contestazioni svolte dalla società acquirente relativamente alla qualit guanti, si era recato in Cina a prelevare un campione, facendolo poi analizzare
Italia e documentando la reale non corrispondenza della merce alle quali richieste in ragione del minore grado di antiabrasività, risultante dalla marc dei guanti.
La Corte territoriale ha, inoltre, incongruamente preso a riferimento determinare il valore della merce il prezzo cui essa è stata venduta all’incant curatore fallimentare, trascurando del tutto che si trattava di modal circostanze di vendita del tutto peculiari che, per loro natura, non vengono al reale valore del bene, e che comunque si trattava di guanti originariame destinati ad un mercato extraeuropeo.
Analoghe carenze motivazionali sussistono con riguardo all’elemento psicologico del reato, mancando ogni rilievo in ordine alla sussistenza, in capo all’imputat una consapevole volontà dì dare al patrimonio sociale una destinazione divers rispetto alle finalità dell’impresa e compiere atti idonei a cagionare un dan creditori.
Per le ragioni indicate, la sentenza impugnata deve essere annullata con rin per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che, nel qua dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giud nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi, potendo proc ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012 dep. 29/02/2012, COGNOME, Rv. 252333).
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2024.