Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 511 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 511 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PELLEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
udito il difensore, l’avvocato AVV_NOTAIO, che si riporta ai motivi e chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Viene in esame la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Firenze, emessa il 28.9.2016, ha rideterminato la durata delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fall., applicate a NOME COGNOME, rapportandole alla pena principale di anni tre e mesi sei di reclusione, confermata in relazione alle condotte plurime di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale a lui contestate al capo b), riconosciuta l’aggravante della continuazione fallimentare.
Con la medesima sentenza, nei confronti del coimputato NOME COGNOME è stato dichiarato il non doversi procedere per la prescrizione del reato di bancarotta semplice documentale, così riqualificata l’iniziale contestazione di bancarotta fraudolenta documentale ascritta al capo a).
NOME COGNOME è stato condannato per i reati di bancarotta suddetti, con riguardo al fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarato il 20.10.2010, della quale è stat amministratore di diritto dal 5.3.2008 sino al fallimento.
La distrazione, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, ha avuto ad oggetto le giacenze della società e tra queste anche 85.000 euro di valore di cassa, mai consegnato al curatore.
Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l’imputato COGNOME, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui denuncia una serie di violazioni della legge processuale, per non avere il Tribunale ammesso la nuova lista testimoniale presentata dal nuovo difensore dell’imputato all’udienza del 11.5.2016, in seguito alla contestazione integrativa del pubblico ministero, dando erroneamente per valida la lista testi del precedente difensore rinunciante, già ammessa e mai revocata, nonostante la rinuncia al mandato, senza che alcun testimone di quella lista sia stato sentito o citato nel processo.
Più precisamente si eccepisce la violazione:
dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla mancata revoca dell’ammissione delle prove richieste dal difensore di fiducia del ricorrente, dopo la sua rinuncia al mandato difensivo.
dell’art. 468 cod. proc. pen., in relazione alla mancata ammissione di alcuni dei testi richiesti all’udienza del 11.5.2016 dalla difesa dell’imputato, in seguito alla riformulazion dell’imputazione nei suoi confronti da parte del pubblico ministero, che aveva contestato (all’udienza del 7.10.2015) unicamente l’imputazione di cui al capo a, comprensiva dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Il tribunale non ha dato motivazione riguardo al rigetto della richiesta di esame dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente madre del coimputato e beneficiaria delle somme di denaro distratte, nonchè del ragioniere della fallita, che avrebbe potuto fornire informazioni
specifiche sui flussi di cassa della società, concedendo solo termine a difesa e rinviando il processo per la discussione;
dell’art. 603 cod. proc. pen. per mancata rinnovazione del dibattimento in relazione alla mancata ammissione dei testi della difesa relativi all’imputazione integrativa notificata nell’udienza citata. Di conseguenza, il ricorrente assume sia stato violato anche il principio del giusto processo dettato dall’art. 6 CEDU.
Il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente inammissibile.
L’unico motivo di ricorso si compone di diverse ragioni, che si analizzeranno per comodità espositiva, in modo distinto, pur segnalando sinora un comune denominatore dell’inammissibilità rilevata: il motivo denuncia, sotto differenti aspetti, la manca assunzione di testi non ricompresi nella lista testimoniale difensiva iniziale, senza evidenziare, con la dovuta chiarezza e specificità, cosa i testi avrebbero dovuto riferire di essenziale per il processo: la prospettazione degli argomenti è generica e deficitaria ed è svolta anche in forma esplorativa.
2.1. Con un primo argomento di censura il ricorrente denuncia la mancata revoca dell’ammissione delle prove richieste dal difensore di fiducia del ricorrente, dopo la sua rinuncia al mandato difensivo.
Ebbene, il Collegio rileva, con argomento assorbente, la mancanza di interesse a ricorrere con riguardo a tale denunciata, omessa, revoca di una lista testimoniale a propria difesa, benchè presentata dal primo difensore rinunciante, in disparte il dato formale che il suo nuovo difensore avrebbe voluto vedere pronunciata la revoca dell’ammissione dei testi già facenti parte della richiesta istruttoria del collega rinunciante, per poter accedere ad una nuova lista testimoniale, da ammettersi su richiesta del nuovo difensore.
2.2. La violazione dell’art. 468 cod. proc. pen., in relazione alla mancata ammissione di alcuni dei testi richiesti all’udienza del 11.5.2016 dalla difesa dell’imputato, in segui alla riformulazione dell’imputazione nei suoi confronti da parte del pubblico ministero, è anch’essa formulata in modo generico, senza rappresentare la ragione specifica della rilevanza dei testi non ammessi a fini difensivi.
Il ricorrente, cui è stato conferito regolarmente termine a difesa, una volta modificata l’imputazione, si duole dell’omessa motivazione del rigetto della richiesta di esame dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente madre del coimputato e beneficiaria delle somme di denaro distratte, nonchè del ragioniere della fallita, che avrebbe potuto fornire informazioni specifiche sui flussi di cassa della società.
Si tratta di richieste testimoniali, delle quali si denuncia la preterizione, proposte senz tener conto che il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato sulle ragioni di inutilità dell’ammissione di un teste specifico e di una lista testi integrativa della dife e si badi che, nell’udienza successiva al rigetto, la difesa del ricorrente non ha eccepito alcuna nullità riguardo alla mancata ammissione sulla richiesta di ammissione della lista integrativa di testi a difesa.
Inoltre, neppure si indica nel ricorso che la lista testimoniale non ammessa riguardasse testi “a confutazione”, per i quali vige lo statuto di favore dell’art. 468 cod. proc. pe che non soffre termine perentorio per il deposito (cfr. Sez. 5, n. 41662 del 14/4/2016, Noronha, Rv. 267863).
2.3. Infine, anche la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., ancora una volta discendente, a giudizio del difensore, dalla mancata rinnovazione del dibattimento in relazione al rigetto dell’ammissione dei testi della difesa relativi all’imputazion integrativa notificata nell’udienza citata, è dedotta genericamente.
Nulla si è messo in risalto, nel motivo di ricorso, da cui si possa dedurre su quali circostanze avrebbero dovuto riferire i testimoni inseriti nella lista (e neppure sono stati
indicati i loro nominativi, in sede di denuncia ex art. 603 cod. proc. pen.).
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul pun Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2022.