Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15211 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15211 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ORVIETO il DATA_NASCITA ROMA RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente all’aggravante dell’articolo 219 L.F. e al trattamento sanzioNOMErio; rigetto nel resto.
uditi i difensori:
lAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento del ricorso;
l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso; richiama la maturata prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/10/2021 la Corte di appello di Palermo ha ridotto nei confronti degli imputati la durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari, per il resto confermando la decisione del Tribunale di Termini Imerese che aveva condanNOME per bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravata ai sensi dell’art. 219, comma 1, legge fallimentare, NOME COGNOME e NOME COGNOME per fatti inerenti la RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 2 marzo 2005, alla cui compagin sociale essi erano estranei (l’amministratore di RAGIONE_SOCIALE, NOME, è stato giudicato in diverso procedimento per i medesimi fatti di bancarotta; è stato invece giudicato nel medesimo procedimento, in primo grado, per altro reato, come si dirà). In favore degli imputati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
In estrema sintesi: la RAGIONE_SOCIALE, società costituita nel 1994 per gestire un albergo, in data 24/04/2003 cedeva alle società anonime lussemburghesi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le quote di maggioranza (pari all’85% del capitale) da essa detenute nella società RAGIONE_SOCIALE, società quest’ultima proprietaria del predetto immobile adibito ad albergo.
Secondo il consulente del pubblico ministero, il valore RAGIONE_SOCIALE quote cedute era superiore a 4 milioni di euro, a fronte di un prezzo di cessione di 99.000 euro, mentre secondo il consulente della difesa il reale valore era di circa 118.000 euro e dunque non lontano dal prezzo realmente incassato.
Tale rilevante differenza di valutazione si fonda su un dato essenziale: RAGIONE_SOCIALE aveva un debito di circa 10 milioni di euro nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e di tale debito, secondo il consulente della difesa, doveva tenersi conto, riducendo corrispondentemente il valore attribuito alla società venduta. Al contrario, poiché il debito di RAGIONE_SOCIALE era stato oggetto di accollo (non liberatorio) da parte di RAGIONE_SOCIALE, la quale però aveva siglato in data 1 agost 2002 una transazione con RAGIONE_SOCIALE che avrebbe comportato la rinuncia di quest’ultima a circa metà del credito, il consulente tecnico del pubblico ministero – la cui valutazione è stata condivisa dalla Corte di appello – ha determiNOME in tale ridotta misura il debito di RAGIONE_SOCIALE (posto che il pagamento dell’importo previsto nella transazione, da parte di NOME, se fosse stato effettuato, avrebbe liberato RAGIONE_SOCIALE), corrispondentemente elevando il valore RAGIONE_SOCIALE quote.
Nel 2007 (due anni dopo il fallimento di NOME, di cui si discute), RAGIONE_SOCIALE, che aveva nel frattempo proceduto (il 1 luglio 2005) ad un aumento di capitale ritenuto fittizio, sotto la guida dell’amministratore COGNOME e con il concors del COGNOME nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE che contestualmente acquisiva una rilevante quota di partecipazione in RAGIONE_SOCIALE, vendeva il complesso alberghiero alla Locafit, che lo cedeva in locazione, con diritto di riscatto, alla società RAGIONE_SOCIALE
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, affidandosi ad un unico atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO.
Ha proposto ricorso, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO COGNOME, anche RAGIONE_SOCIALE, citata come responsabile civile a fronte della costituzione di part civile dei due soci originari di RAGIONE_SOCIALE, persone offese di una truffa ipotizza a carico del solo COGNOME ed oggetto, in primo grado, di pronuncia di proscioglimento per prescrizione (sicché nessuna pronuncia in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili è stata resa in primo grado; le stesse sono state ovviamente assenti anche nel giudizio di secondo grado, al quale ha tuttavia preso parte il responsabile civile).
2.1. Il primo motivo del ricorso degli imputati (ed il secondo del ricorso del responsabile civile) deduce mancata assunzione della prova decisiva costituita dalla perizia contabile, ritenuta necessaria per la corretta valutazione alla dat del 24 aprile 2003 RAGIONE_SOCIALE quote cedute da RAGIONE_SOCIALE alle società lussemburghesi, nonché vizio di motivazione su tale fondamentale aspetto: per un verso la Corte di appello avrebbe valorizzato dichiarazioni confuse del consulente tecnico del pubblico ministero e per altro verso avrebbe del tutto apoditticamente omesso di confrontarsi sia con il calcolo elaborato dal consulente difensivo (senza sottoporre quel consulente a confronto con quello del pubblico ministero, chiamato invece a deporre dinanzi alla Corte di appello, e senza procedere a perizia per sciogliere il dubbio) sia con il dato di notevole rilevanza rappresentato dalla decisione del curatore fallimentare di non agire in revocatoria, segno della ritenuta legittimità dell’operazione.
2.2. Il secondo motivo del ricorso degli imputati (e il primo motivo del responsabile civile) deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’aggravante prevista dall’art. 219, primo comma, legge fallimentare, ed osservano che il fallimento si è chiuso in attivo, sicché la motivazione della Corte di appello sarebbe tautologica nel momento in cui afferma che il danno dei creditori è rilevante in quanto «se la RAGIONE_SOCIALE non fosse fallita, avrebber potuto essere pagati regolarmente, senza insinuarsi nella procedura concorsuale per dividere le sole risorse recuperate»: essa, infatti, collegherebbe l’aggravante alla mera esistenza di una procedura fallimentare. In ogni caso, la Corte di appello non avrebbe nemmeno evidenziato quale sia stato il danno patrimoniale subito dai creditori concorsuali.
2.3. Con il terzo motivo, ciascuno dei ricorsi deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione inerente il concorso degli imputati: COGNOME non sarebbe stato amministratore della RAGIONE_SOCIALE all’epoca dei fatti mentre COGNOME, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una società solida come RAGIONE_SOCIALE (analoga considerazione vale comunque anche per COGNOME, in quanto amministratore della medesima società), si sarebbe limitato ad offrirsi di prendere in leasing il complesso immobiliare, garantendo così alla RAGIONE_SOCIALE – che versava in cattive condizioni – la possibilità di vendere l’immobile ottenendo il relativo prezzo, operazione alla quale la Locafit, acquirente, non avrebbe accondisceso se non grazie all’intervento, appunto, di un soggetto solido come RAGIONE_SOCIALE: ciò sarebbe stato anche confermato dal consulente tecnico del pubblico ministero.
2.4. Con l’ultimo motivo gli imputati deducono violazione di legge con riferimento al mancato giudizio di prevalenza RAGIONE_SOCIALE riconosciute circostanze attenuanti generiche.
In ogni caso, eccepiscono la prescrizione del reato.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso del responsabile civile è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. perché privo di interesse.
In sede di discussione del primo giudizio, le parti civili depositarono le proprie conclusioni, ma il Tribunale, pronunciando sentenza di non doversi procedere per il reato in relazione al quale era evidentemente intervenuta la costituzione (vale a dire, la truffa contestata al solo COGNOME), non ha disposto alcuna condanna in favore RAGIONE_SOCIALE parti civili.
Il processo è proseguito su appello dei soli COGNOME e COGNOME, condannati per bancarotta, in assenza di pretese civilistiche.
Non vi è dunque alcuna possibilità che il responsabile civile, in questo processo, sia chiamato a rispondere per i fatti degli imputati ai sensi dell’ar 185, secondo comma, cod. pen., in quanto non è stata pronunciata condanna di questi ultimi al risarcimento del danno.
Passando all’esame del ricorso degli imputati, preliminarmente occorre osservare che è infondata la tesi secondo la quale il reato sarebbe in ogni caso prescritto.
La data di consumazione corrisponde a quella della sentenza dichiarativa del fallimento, pronunciata il 2 marzo 2005.
2.1. Secondo la disciplina in vigore al momento della commissione del fatto, il termine ordinario di prescrizione era di quindici anni. Infatti, l’art. 157, p comma n. 2, cod. pen. prevedeva che si prescrivessero in quindici anni i reati puniti con pena massima non inferiore ai dieci anni di reclusione e il terzo comma del medesimo articolo richiamava l’art. 69 cod. pen. anche ai fini del calcolo della prescrizione: in altri termini, nel caso di specie, si doveva ten presente la pena massima per il reato oggetto di pronuncia (anni dieci di reclusione), senza diminuzioni per le circostanze attenuanti né aumenti per le aggravanti, dal momento che i giudici di merito hanno applicato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza. La pena massima pari a dieci anni collocava il reato nella “fascia” contraddistinta da un termine ordinario di prescrizione pari a quindici anni.
A seguito degli atti interruttivi, la prescrizione poteva poi essere aumentata fino alla metà.
Dunque, tenuto conto degli atti interruttivi, il termine di prescrizion calcolato secondo la disciplina vigente all’epoca del fatto corrisponderebbe a ventidue anni e sei mesi (al netto degli eventuali periodi di sospensione).
2.2. Appare evidentemente più favorevole agli imputati il regime introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che prevede che il termine ordinario di prescrizione coincida con il massimo della pena edittale stabilita dalla legge (nel rispetto comunque dei minimi previsti dall’art. 157, primo comma, cod. pen.), considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale e non tenendosi conto, invece, RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti; e che tuttavia stabilisce, per soggetti non gravati da recidiva qualificata, in un quarto e non più nella metà l’aumento del termine a seguito degli atti interruttivi.
Nel caso di specie, dunque, si deve considerare la pena massima per il reato contestato, ivi compreso il massimo aumento previsto per l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, primo comma, legge fallimentare: termine ordinario è perciò quello di quindici anni (dieci anni corrispondenti al massimo edittale, aumentato della metà, cioè nella massima misura prevista per l’aggravante).
Tale termine va aumentato di un quarto in ragione degli atti interruttivi, fin a diciotto anni e nove mesi.
Il primo motivo è inammissibile, anzitutto, nella parte in cui lamenta la mancata assunzione della perizia, intesa quale prova decisiva (art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.).
Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, «la mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo
di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; v. anche Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, COGNOME, Rv. 236191; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229665; Sez. 5, n. 12027 del 06/04/1999, COGNOME, Rv. 214873).
Con il medesimo motivo i ricorrenti lamentano anche vizio di motivazione in ordine alla questione, che la Corte di appello ha correttamente ritenuto «il punto nodale della vicenda» (pagina 8, ultimo capoverso, della sentenza impugnata), inerente la valutazione RAGIONE_SOCIALE quote di RAGIONE_SOCIALE cedute il 24/04/2003.
Pure questa doglianza è manifestamente infondata e dunque inammissibile.
Va ricordato che compito della Corte di cassazione non è quello di rivalutare, per la terza volta, le prove assunte, ma solo di verificare se il testo de provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, senza poter opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merit una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260 e Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621).
Le conclusioni prese, sul punto specifico, dalla Corte di appello sono tutt’altro che illogiche rispetto alle premesse: lungi dal trarre la prova della distrazione ( della sua entità) da vicende successive intercorse tra persone giuridiche diverse (la transazione avvenuta nel 2007 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), la Corte non ha sottostimato un elemento decisivo (quale i ricorrenti ritengono essere la decisione del curatore fallimentare di non agire in revocatoria) né omesso di confrontarsi con le conclusioni del consulente difensivo, né giudicato fideisticamente attendibili, senza motivazione, le conclusioni di un consulente del pubblico ministero.
La motivazione della sentenza impugnata è perfettamente logica, invece, allorché valorizza la circostanza che, essendosi NOME accollata il debito di RAGIONE_SOCIALE ed avendo concluso una transazione con RAGIONE_SOCIALE, in quel momento e alle condizioni date era del tutto ragionevole tener conto di quel valore ai fin della valutazione RAGIONE_SOCIALE quote di RAGIONE_SOCIALE, posto che il pagamento del debito da parte di NOME avrebbe anche liberato quest’ultima. La Corte ha fornito corretta
lettura della clausola sub B della transazione (che prevedeva solo la riclassificazione del credito, e non invece l’automatica risoluzione, a seguito del pagamento della prima rata: l’atto è allegato sub 1 al ricorso degli imputati) e non vi è contraddizione, rispetto alle premesse, nel prendere atto che, una volta risultata NOME inadempiente, la transazione è stata risolta e, pertanto, le pretese di RAGIONE_SOCIALE hanno avuto ad oggetto l’intero credito. Perciò, non è corretto dire che la Corte non abbia considerato la tesi del consulente della difesa, tesi che ha ritenuto di superare con congrua motivazione, né che abbia fondato le proprie valutazioni esclusivamente sulle dichiarazioni rese da uno dei consulenti del P.M. dinanzi a sé: la Corte ha invero valorizzato gli elaborati di entrambi i consulenti del P.M., richiamati anche dalla prima decisione (si veda pag. 7, ultimo capoverso, della sentenza impugnata).
Inoltre, la Corte ha giudicato irrilevante la decisione del curatore fallimentare di non procedere a revocatoria e anche di tale giudizio ha fornito giustificazione: la valutazione del curatore, infatti, «prescinde dagli specifici accertament compiuti dai consulenti tecnici, i quali erano stati incaricati di approfondi l’analisi RAGIONE_SOCIALE complessive vicende della società e di determinare il valore economico del suo patrimonio» (pagg. 9-10 della sentenza).
Non mancato confronto con un dato decisivo, come lamentano i ricorrenti, bensì motivazione attendibile e logica.
Il motivo inerente il concorso di COGNOME e COGNOME nei fatti ascri all’amministratore è infondato, perché palesemente versato in fatto.
I ricorrenti sollecitano inammissibilmente la Corte ad una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove, per trarre dagli elementi esposti una conclusione diversa da quella fatta propria dalla Corte di appello, la quale ha invece giustificato in modo non palesemente incongruo la sussistenza del concorso dai rapporti personali tra COGNOME e COGNOME, dalle tempistiche relative all’appropriazione dell’albergo da parte dei due imputati, dal ruolo indispensabile del COGNOME quale amministratore di RAGIONE_SOCIALE (non certo al momento della cessione RAGIONE_SOCIALE quote, ma nel momento in cui sono stati svolte le operazioni successive, tra il 2005 e il 2007), dal circostanza che la società del COGNOME abbia regolato il debito di RAGIONE_SOCIALE all stesse condizioni originariamente pattuite da NOME, dal valore dell’azienda passata rapidamente nelle mani di COGNOME e COGNOME.
Infondato è il motivo relativo alla circostanza aggravante contestata.
Correttamente i ricorrenti citano una significativa sentenza di questa Sezione (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274), richiamata anche dalla Corte di appello di Palermo: sentenza che ha precisato quale sia l’interpretazione
preferibile dell’art. 219, primo comma, legge fallimentare, evidenziando come sia stato superato il più risalente orientamento che ancorava la sussistenza della fattispecie circostanziale in esame alla sola entità del passivo (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989, dep. 1990, Piras, Rv. 184139).
Infatti, l’orientamento oggi consolidato ritiene che, mentre la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo e non richiede – nell’azione del fallit – la dimostrazione di un danno reale ai creditori, essendo integrata anche soltanto con la mera messa in pericolo degli interessi creditori senza necessità di un effettivo pregiudizio, questo – ove sussistente in termini di rilevante gravità può integrare l’aggravante in esame (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307).
Ai fini dell’applicazione dell’art. 219 legge fallimentare, «la valutazione de danno va effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla partico tenuità – o gravità – del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tr fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell’imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione non percentuale ma globale – che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti» (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, COGNOME, Rv. 217403; conf. Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, COGNOME, Rv. 191565).
L’art. 219 legge fallimentare «in funzione aggravante o attenuante considera il danno patrimoniale, il quale, ancorché misurato al tempo del fallimento, è solo quello che consegue ai fatti di bancarotta» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi).
Tale orientamento si è poi consolidato ribadendo il principio di diritto in forza del quale, in tema di reati fallimentari, l’entità del danno provocato dai fa configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, COGNOME, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Urso, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, COGNOME, Rv. 255063). Affermazione, quest’ultima, che è stata appunto puntualizzata nel senso che la circostanza aggravante può essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione “non rilevante” del passivo
globalmente considerato (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274, già citata).
Così riepilogato brevemente lo sviluppo della giurisprudenza di legittimità intervenuto sul tema fino alle fondamentali riflessioni svolte dalla ricordata sentenza Meluzio, la conclusione si potrebbe sintetizzare nel senso che, mentre il delitto di bancarotta patrimoniale è reato di pericolo, l’aggravante in parola richiede una valutazione del danno; sicché l’orientamento più risalente incorreva nella contraddizione di obliterare tale ultimo dato e, correlando il giudizio sull sussistenza dell’aggravante all’entità del passivo, di ritenere sussistente anche la circostanza – così come il reato – in presenza di un mero pericolo.
Il passaggio che i ricorrenti svolgono, però, è ancora ulteriore ed è errato, perché manifestamente in contrasto con l’orientamento ormai consolidato nella prospettiva ribadita e puntualizzata dalla sentenza Meluzio.
Essi, cioè, vorrebbero “misurare” la sussistenza dell’aggravante rispetto all’esito del fallimento, laddove invece la circostanza accede ad un reato che si consuma proprio al momento del fallimento.
Come è stato chiarito da altra sentenza di questa Sezione (Sez. 5, n. 4228 del 28/09/2021, dep. 2022, COGNOME, non massimata), «la successiva attività, diretta alla collaborazione con gli organi fallimentari nonché all’esito del riparto non incidere sulla sussistenza della circostanza di cui all’art. 219 Legge fall., considerato che questa va valutata, quanto alla entità del danno patrimoniale … al tempo della dichiarazione di fallimento».
La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi sin qui ricordati e, sul punto, la motivazione è esente da censure.
La sussistenza della circostanza aggravante è stata correlata, infatti, alla cessione a prezzo vile (euro 99.000), meno di due anni prima del fallimento, di quote di una società che valevano invece oltre 4 milioni di euro. Correttamente la Corte di appello ha considerato anche l’ammontare ingente del passivo della società fallita (pari ad euro 1.519.741 euro).
Dunque, una singola operazione ha avuto l’effetto di ridurre di alcuni milioni di euro le risorse a disposizione della massa attiva: milioni di euro che avrebbero dovuto rappresentare il corretto prezzo di cessione RAGIONE_SOCIALE quote di RAGIONE_SOCIALE, e dunque la somma che NOME avrebbe dovuto incassare, in funzione di garanzia dei propri creditori sociali. Tutto ciò ha portato ad un fallimento il cui passivo stato comunque ingente, anche se di importo notevolmente inferiore all’importo della distrazione, il che ulteriormente conferma il giudizio di gravità del danno da questa direttamente provocato: la ricordata cessione, di rilievo economico notevole, ha avuto l’effetto di depauperare immediatamente la massa attiva della società fallita.
Ciò che sia eventualmente accaduto in seguito, nell’ambito della procedura fallimentare, è estraneo alla valutazione che era richiesta ai giudici di merito in ordine alla ravvisabilità, nei fatti di bancarotta ritenuti provati, dell’aggrava contestata.
Inammissibile è l’ultimo motivo, inerente il giudizio di comparazione tra le circostanze.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di affermare, infatti, che le statuizioni sul punto, «implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01): motivazione congrua, resa dalla Corte di appello a pagina 12 della sentenza impugnata, che valorizza la gravità dei fatti, le reiterate operazioni fraudolente e l’assenza di ravvedimento come elementi a sostegno di un giudizio di mera equivalenza dell’aggravante sulle attenuanti generiche, riconosciute solo in ragione dell’incensuratezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso del responsabile civile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 15/03/2023