Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8313 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8313 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto:
-l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;
-l’annullamento della medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che ha dichiarato NOME COGNOME colpevole, quale amministratore di fatto della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , dichiarata fallita il 24/27 ottobre 2008, di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare e post-fallimentare (capi a, b, c) , aggravate ai sensi dell’art. 219 L.F., essendo stata ravvisata sia la circostanza della pluralità di fatti di bancarotta che il danno di rilevante gravità.
Il coimputato NOME COGNOMECOGNOME amministratore formale della predetta società, è stato assolto da tutti i reati a lui ascritti in concorso con il COGNOME, per non aver commesso il fatto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, che formula quattro motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con i primi due motivi (sui quali si è insistito con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale) sono denunciati violazione di legge processale e vizi della motivazione, per omessa valutazione delle conclusioni scritte depositate dalla difesa nel giudizio di appello, ove si invocava il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione di tutti i reati , e, conseguentemente, per omessa motivazione sul punto relativo alla maturazione di tale causa estintiva.
La mancata allegazione agli atti del fascicolo delle conclusioni rassegnate dalla difesa (pertanto mai giunte all’attenzione dei componenti della Corte), oltre ad integrare un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio ex art. 178, co. 1 lett. c), ha comportato una totale assenza di motivazione della sentenza di appello su quanto dedotto, poiché i Giudici di secondo grado avrebbero dovuto pronunciarsi sul contenuto degli scritti difensivi.
2.2. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della prescrizione con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale contestata al capo A), in relazione alla quale non vi era stata contestazione dell’aggrava nte del danno patrimoniale di rilevante gravità, che si assume contestata esclusivamente con riferimento ai fatti di bancarotta per distrazione di cui ai capi B) e C), e non estensibile al capo A) ai fini del computo del termine di prescrizione.
2.3. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
I primi due motivi sono manifestamente infondati.
2.1. Come si legge nel ricorso, la censura inerente alla intervenuta prescrizione di tutti i reati è stata formulata dal ricorrente unicamente con le memorie conclusive, mentre non era articolata come motivo nell’atto di appello.
2.2 . Dalla consultazione dell’incarto processuale – consentito al Giudice di legittimità essendo stato dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – emerge, esaminando i tempi di deposito di tali memorie (una datata 22 giugno 2024, in vista dell’udienza del 4 luglio 2024, l’altra, datata 1° luglio 2024, in vista dell’udienza del 10 luglio), che esse non sono state depositate nei termini imposti dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen..
Invero, ‘ gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l’i mpugnazione’ (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076).
2.3. Calando tale principio nel caso di specie, emerge l’evidente infondatezza della doglianza difensiva, sia laddove deduce la nullità che nella denuncia del vizio di omessa motivazione.
Non coglie nel segno l’eccezione di prescrizione.
3.1. È corretta, infatti, la motivazione resa del primo giudice, nel senso che -come avviene usualmente – la contestazione delle circostanze aggravanti è indicata dopo l ‘elenco contenente i diversi capi di imputazione, tutti afferenti a fatti di bancarotta, chiaramente essa riferendosi a tutte le contestazioni che l’hanno preceduta.
3.2. Poiché la contestazione dell’aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità è all’evidenza riferibile a tutte le imputazioni, ne deriva che, per nessuno dei reati, risulta maturato il termine di prescrizione.
Non ha pregio l’eccezione con la quale si contesta la sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
4.1. Come è noto, la valutazione del danno deve rapportare il valore dei beni distratti alla massa attiva disponibile per i creditori (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822; da ultimo, Sez. 5 n. 24696 del 10/06/2025, n.m.), cosicché il criterio corretto consiste nel confrontare la diminuzione patrimoniale causata direttamente dal fatto di bancarotta con la massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto tra i creditori se l’illecito non fosse stato commesso. In altre parole, il danno va misurato in relazione a ciò che è stato effettivamente sottratto ai creditori, dovendo essere valutata l’incidenza della distrazione patrimoniale sulla massa attiva che sarebbe stata a disposizione dei creditori.
4.2. Poiché il danno non deve essere valutato in termini assoluti, si impone u n’analisi rigorosa e proporzionale nella valutazione del danno nei reati di bancarotta fraudolenta, dovendo essere garantito che l a pena sia commisurata all’effettivo pregiudizio causato , scrutinio che non è mancato nella sentenza impugnata, la quale, replicando all’analogo motivo di doglianza formulato con l’appello – con cui si mirava a far valere la relatività, anche nel 2008, epoca del fallimento, di un danno minimo cagionato al ceto creditizio dell’importo complessivo di 115.000 euro – ha, del tutto ragionevolmente, osservato come, invece, un danno di tale entità, calato nella specifica e peculiare vicenda fallimentare, risulti, al contrario, particolarmente grave, tenuto conto delle dimensioni dell’impresa e del fatto che il fallimento è stato richiesto da una sola impresa, la quale ha patito interamente il danno, pari, appunto, a 115.000 euro, altresì, correttamente osservando come non possano assumere rilievo, ai fini dell’esclusione della circostanza in commento, fatti post delictum costituiti dall’essere stati recuperati, durante la procedura fallimentare circa 100.000 euro, avendo il curatore intrapreso vittoriosamente l’azione revocatoria. Si tratta di argomentazione che ha puntualmente affrontato il tema calando la censura nella specifica realtà aziendale, e con argomentazione affatto illogica, laddove la sentenza impugnata ha posto in rilievo come l’ attività di recupero è stata compiuta dagli organi fallimentare dopo la consumazione del reato.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 06 novembre 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME