Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27254 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27254 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 680/2025
NOME COGNOME
CC – 09/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 8088/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Carate Brianza il 20/02/1966
avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d’appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Con sentenza del 15 novembre 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia in data 5 dicembre 2023 del Tribunale di Milano, ha concesso a NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e rideterminato in due anni di reclusione la pena principale, confermando nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilitˆ per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nonchŽ impropria da operazioni dolose (rispettivamente, capi A., B e C. della rubrica) e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonchŽ inabilitato allÕesercizio di unÕimpresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per una durata pari a quella della pena principale.
Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso dal difensore dellÕimputato, che ha formulato tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine allÕaffermazione della responsabilitˆ del COGNOME per bancarotta fraudolenta distrattiva, deducendo lÕerroneitˆ delle argomentazioni spese nella sentenza impugnata, in
quanto la fallita RAGIONE_SOCIALE aveva i mezzi per far fronte ai propri debiti (come si trarrebbe: dalla documentazione relativa al contezioso con lÕAgenzia delle Entrate di Milano 1 e alla mancata costituzione nel giudizio di appello, innanzi alla Commissione tributaria regionale, per colpa dei professionisti di cui si è avvalsa la fallita e di NOME COGNOME; nonchŽ dal credito di euro 1.500.000 della societˆ verso la RAGIONE_SOCIALE); e il compendio probatorio (le dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME nonchŽ la documentazione prodotta, tra cui il documento contenente le direttive impartite da COGNOME a Negri) avrebbe dimostrato il ruolo di amministratore solo formale del ricorrente e che beneficiario delle condotte distrattive fosse solo il COGNOME, dovendosi considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimitˆ, la consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dallÕamministratore di fatto.
2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine allÕaffermazione della responsabilitˆ del COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; lÕargomentazione della Corte di merito non meriterebbe condivisione poichŽ la mancata consegna della contabilitˆ al curatore deve essere sorretta dal prescritto dolo specifico e nel caso di specie non si sarebbe tenuto conto del positivo comportamento serbato dal ricorrente (il quale, al più, potrebbe essere responsabile di bancarotta semplice) nel corso della procedura concorsuale e si sarebbero valorizzati a suo carico elementi dimostrativi di buona fede, difettando in capo al COGNOME qualsivoglia intenzione di non consegnare la contabilitˆ di cui peraltro disponeva lÕeffettivo amministratore COGNOME (come si trarrebbe dalla testimonianza del commercialista COGNOME).
2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilitˆ del Negri per il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, ritenuta quantunque la sussistenza del reato richieda la prova di un nesso causale tra la prosecuzione dellÕattivitˆ e lÕaggravamento delle condizioni patrimoniali e finanziarie della fallita e nonostante nella specie la societˆ avesse intrapreso una ristrutturazione (ripianando gran parte dei propri debiti, ad eccezione di quelli tributari, dapprima contestati e divenuti esigibili solo a seguito della mancata costituzione nel giudizio di appello contro lÕAgenzia delle entrate, innanzi al Giudice tributario). Inoltre, Çtutte le decisioni venivano preseÈ dal COGNOME e non dal COGNOME.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
I motivi di ricorso sono inammissibili; tuttavia, deve rilevarsi dÕufficio lÕillegalitˆ della pena accessoria inflitta allÕimputato.
Il primo motivo Ð inerente alla bancarotta fraudolenta distrattiva Ð ha reiterato il medesimo ordine di censure giˆ disattese dalla Corte distrettuale senza denunciare in maniera specifica il travisamento della prova, che non pu˜ prospettarsi per il tramite di un riferimento
parcellizzato al compendio in atti, come quello che il ricorso compie (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 Ð 01). Inoltre, Il Giudice di appello, anche ribadendo quanto esposto dal Tribunale, ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha escluso che il COGNOME ricoprisse solo formalmente la carica di amministratore, facendo riferimento alla deposizione del commercialista COGNOME (presso cui lÕimputato aveva prestato la propria attivitˆ) sui rapporti tra questÕultimo e il COGNOME, e negando che tali dichiarazioni Ð pur dando conto di una Çprevalenza decisionaleÈ del secondo, riferita dal teste, consentissero di attribuire il primo il ruolo di mero prestanome (nellÕamplissimo lasso di tempo in cui ha ricoperto la carica amministrativa); ancora, la Corte di merito ha attribuito al COGNOME la concreta gestione della fallita sulla scorta delle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME, professionisti che avevano collaborato con la societˆ, e delle specifiche competenze tecniche del COGNOME, nonchŽ valorizzando che nella specie somme significative sono state distratte in favore proprio di questÕultimo. Si tratta di unÕargomentazione adeguata e non manifestamente illogica che qui, come anticipato, non è stata oggetto di puntuali censure di legittimitˆ.
NŽ possono giovare al ricorrente le allegazioni relative alla capienza della societˆ fallita (o allÕincapienza determinata da condotte altrui), non solo perchŽ esse (che non possono venire in rilievo sotto il profilo del difetto dei presupposti per dichiarare il fallimento: Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398 – 01) non sono state neppure correlate Çda un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericoloÈ, da parte delle condotte in imputazione, Çdell’integritˆ del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontˆ della condotta in concreto pericolosaÈ (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763 Ð 01); ma anche perchŽ sono assertive. Tantomeno lÕaffermazione di responsabilitˆ del COGNOME pu˜ essere ritualmente censurata rimarcando un ruolo gestorio di fatto del COGNOME che non esclude la responsabilitˆ del ricorrente cui Ð come osservato Ð è stata pure comunque la gestione effettiva della societˆ.
2. Anche il secondo motivo Ð che riguarda il reato di bancarotta fraudolenta documentale Ð ha riproposto a prospettazione giˆ disattesa dalla Corte di appello, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata ed anzi finendo col perorare irritualmente un diverso apprezzamento del compendio in atti. Il Giudice distrettuale, in maniera congrua e logica, ha affermato la responsabilitˆ del COGNOME per la sottrazione delle scritture Ð come riferito dal commercialista della societˆ, restituite proprio al ricorrente Ð traendo indici di fraudolenza e, segnatamente, del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 Ð dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983 Ð 01; cfr. pure Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572 Ð 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 Ð 01), proprio dalla commissione dei fatti distrattivi (si è esposto, anche in favore dello stesso ricorrente), attribuendogli la finalitˆ di impedirne la ricostruzione che, come noto a un soggetto esperto quale il COGNOME, la contabilitˆ avrebbe permesso.
Il terzo motivo, avente ad oggetto delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, è generico, poichŽ contiene allegazioni estranee alla Ð che ha correlato il fallimento della societˆ non alla prosecuzione della sua attivitˆ bens’ alla sistematica omissione del pagamento dei tributi (Sez. 5, n. 30735 del 05/04/2019, Cassano, Rv. 276996 Ð 01) Ð e versato in fatto.
Pur in presenza di un ricorso inammissibile deve eliminarsi (non essendo stata avanzata alcuna censura al riguardo; Sez. U. n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689- 01) l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni (art. 29, comma 1, cod. pen.), trattandosi di pena illegale: essa, infatti, non pu˜ essere irrogata all’imputato in ragione della pena detentiva in concreto a lui inflitta all’esito del giudizio di appello, inferiore a tre anni (cfr. Sez. 5, n. 15413 del 28/01/2020, Rama, Rv. 279080 – 01). Ragion per cui, , la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell’imputato all’interdizione dai pubblici uffici, statuizione che elimina.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Cos’ deciso il 09/05/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME