Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 3 ottobre 2023 la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condanNOME NOME COGNOME alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, contestatigli quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 12 aprile 2012.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare gli elementi documentali (l’ampia procura institoria rilasciata dal precedente amministratore, NOME COGNOME, a NOME COGNOME, il quale, in data 27 febbraio 2009 e 19 marzo 2009, aveva richiesto il finanziamento per l’acquisto degli autocarri oggetto di distrazione) e dichiarativi (la deposizione del teste COGNOME, le indicazioni dei dipendenti della società fallita, del commercialista della società, AVV_NOTAIO COGNOME, e dello stesso COGNOME, raccolte dal consulente di parte NOME COGNOME), menzionati nell’atto di appello dai quali emergeva che il ricorrente era stato investito solo formalmente dell’amministrazione della società, nella quale il ruolo gestorio era stato concretamente assunto dal COGNOME e da NOME COGNOME. Peraltro, il COGNOME, con raccomandata del luglio 2009, aveva espresso la volontà di dimettersi, perché tenuto all’oscuro delle vicende societarie.
Aggiunge il ricorrente: a) che i prelievi di denaro oggetto delle contestate distrazioni erano riconducibili in gran parte al periodo antecedente alla nomina del COGNOME e solo in minima parte erano stati effettuati nelle prime settimane nelle quali l’imputato aveva assunto la carica di amministratore; b) che i beni strumentali oggetto della condotta distrattiva erano stati acquistati in epoca anteriore all’assunzione della carica da parte del COGNOME, mentre era rimasto sconosciuto il momento della distrazione; c) che era la COGNOME ad occuparsi della tenuta delle scritture contabili.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
L’unico, articolato motivo di ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito che, laddove sia dato riscontrare, come nel caso in esame, il requisito della specificità dei motivi di appello (a proposito del quale si vedano Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01), il giudice dell’impugnazione è efficacemente investito dei poteri decisori di cui all’art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. ed è tenuto ad affrontare nella motivazione le critiche sviluppate dalla parte, con un grado di analiticità che è correlato a quello dei motivi di impugnazione.
La giurisprudenza di questa Corte, escluso qualunque automatismo in punto di attribuzione di responsabilità, ha inoltre reiteratamente affermato che, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 – 01).
Ora, nel caso di specie, a fronte delle puntuali censure sviluppate nell’atto di appello e poi riproposte nel ricorso, nei termini sopra riassunti, la Corte territoriale si è limitata a reiteratamente valorizzare la qualifica formale ricoperta dall’imputato, l’assenza “di prova di una sua inconsapevolezza” e l’esistenza di obblighi correlati alla carica, in tal modo escludendo, in termini assertivi e apodittici, la stessa qualifica dell’imputato come una mera “testa di legno”.
La sostanziale elusione dei temi di indagine sollecitati dall’atto di appello, anche alla luce del dinamismo di altre persone, comporta il necessario annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte Di Appello di Perugia.
Così deciso il 04/04/2024