Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40205 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
»
RITENUTO IN FATTO
– che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 8 febbraio 2024, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 L.F. (cap 217, comma 1, n. 4 L.F. (capo B) (fatti commessi in Rieti il 22 gennaio 2014), ha dichiarato no doversi procedere per il delitto di cui al capo B), perché estinto per prescrizione, rideterminazione della pena per il residuo delitto;
– che l’atto di impugnativa consta di quattro motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo ed il secondo motivo, con i quali si contesta l’affermazione di responsabil dell’imputato e si censura la sentenza impugnata in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prima par L.F. sono generici e manifestamente infondati, posto che la spiegazione della Corte territoria in ordine all’inverosimiglianza della tesi difensiva, ossia che il compendio documentale foss stato rubato (non essendo stata mai prodotta la denuncia di furto neppure alla curatric fallimentare, che, infatti, non ne aveva mai riferito e non essendosi specificato quali scri contabili ne fossero state oggetto), è perfettamente congruente, sul piano logico, con quell secondo la quale, considerate le condizioni della società fallita, che non era una società di capit e l’esistenza di beni patrimoniali riferibili all’imputato, la sottrazione della documenta contabile, con conseguente impossibilità di ricostruire il patrimonio sociale e il movimento de affari, era funzionale ad arrecare pregiudizio ai creditori o a procurare a sé o ad altri un in profitto (vedasi pagg. 6 – 8 della sentenza impugnata);
– che il secondo motivo, che censura il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico e manifestamente infondato, posto che, tenuto conto della pena di mesi due di reclusione già inflitta all’imputato dal Tribunale di Tivoli con sentenza definiti novembre 2019, quella complessiva di mesi due e mesi due di reclusione (a quella dovendosi sommare la pena di anni due d cui alla regiudicanda) supera il limite di due anni previsto dal legge (art. 163 e 164 cod. pen.) per la concessione del beneficio stesso;
– che il terzo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza ch è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato com la pena fosse stata irrogata nel minimo edittale di anni tre, ridotta a due per la concessione d circostanze attenuanti generiche);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente