Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21335 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.u.p. di Reggio Emilia, ha riqualificato come bancarotta documentale semplice il fatto ascritto all’imputato e ha ridetermiNOME in mitius il trattamento sanzioNOMErio;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è:
manifestamente infondato in quanto, «in tema di bancarotta semplice documentale, l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie» (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 – 01);
e contiene allegazioni di fatto, non consentite in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, nel resto, l’impugnazione in maniera del tutto irrituale in questa sede di legittimità ha chiesto, in via subordinata, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, senza articolare alcuna censura al riguardo nei confronti della decisione impugnata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.