Bancarotta Documentale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di bancarotta documentale, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del ricorso nel giudizio di legittimità. Un imprenditore, già condannato nei primi due gradi di giudizio, ha visto il suo ricorso respinto perché ritenuto generico e finalizzato a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imprenditore è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La condanna, confermata in appello, si basava su prove che dimostravano la tenuta inattendibile della contabilità della sua società, risultata fallita. Secondo i giudici di merito, le scritture contabili non solo non includevano tutte le operazioni, ma erano anche diverse dai bilanci finali, rappresentando così un quadro ingannevole della situazione patrimoniale ed economica dell’ente. Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imprenditore ha presentato ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e la tesi per la bancarotta documentale
Il ricorrente ha basato il suo unico motivo di ricorso su una presunta carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo all’affermazione della sua responsabilità. In sostanza, ha contestato il modo in cui i giudici di secondo grado avevano valutato le prove a suo carico, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali che, a suo dire, sarebbe stata più adeguata a scagionarlo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e netta che ribadisce principi fondamentali del processo penale.
Innanzitutto, il ricorso è stato definito ‘generico’ e ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno osservato che l’imputato non ha fatto altro che riproporre le stesse doglianze già respinte dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione logica e congrua su tutte le questioni sollevate.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha sottolineato la distinzione cruciale tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Il compito di ricostruire i fatti e valutare le prove spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i ‘giudici di merito’). La Corte di Cassazione, invece, ha il solo compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Non può, quindi, effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
La mera prospettazione di un diverso e più favorevole apprezzamento delle prove non costituisce un vizio di legittimità che possa essere fatto valere in Cassazione. La condanna per bancarotta documentale era fondata su ‘plurime evidenze’ che dimostravano l’inattendibilità della contabilità, un dato fattuale la cui valutazione non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione consolida un principio cardine del nostro ordinamento: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, il ricorrente deve denunciare specifici vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione, senza tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Questo caso di bancarotta documentale serve da monito: le strategie difensive in Cassazione devono concentrarsi su questioni strettamente giuridiche. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria rappresenta, infine, un deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
Perché il ricorso per bancarotta documentale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e meramente reiterativo di doglianze già respinte con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello. Non presentava vizi di legittimità, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. La sua funzione è quella di giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, mentre la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente e l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di denaro, in questo caso 3000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si lamenta di una carenza della motivazion ordine all’affermazione di responsabilità, è generico – perché esclusivamente reiterativo di doglianze g respinte con motivazione razionale dalla sentenza della Corte di merito – e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomeitato – sotto il profilo della congruità e della logicità – su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica eff sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l’affermazi responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo della inattendibile tenuta della contabilit non include ed è altro rispetto ai bilanci, che in definitiva rappresentano un prospetto finale situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente – cfr. sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., 273925 – fermo restando che la società fallita è la RAGIONE_SOCIALE e non altra società), esulando dai pote questa Corte la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazio in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità l prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e del somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6/12/23