Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6345 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6345 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Nap che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso il beneficio della sospens condizionale della pena e ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta documenta semplice;
considerato che il primo motivo – che denuncia la violazione della legge penale e il viz motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato – lungi dal mu compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente travisamento della prova (ma offrendo un compendio di taluni elementi in atti), una ricostru alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo – che deduce il vizio di motivazione e violazione di le processuale, in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, e alla mancata applicazio degli artt. 131 bis cod. pen. e 530 cod. proc. pen.- è patentemente generico poiché contien allegazioni del tutto assertive non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/0 Leonardo, Rv. 254584 – 01);
considerato che il terzo motivo – che assume la violazione della legge penale e il viz motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche manifestamente infondato e generico in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in manie congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pe considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinel Rv. 271269 – 01) – rimarcando l’assenza di elementi di segno positivo che possano giustifica l’applicazione – e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per tramite delle allegazioni assertive contenute nel ricorso;
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di co in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in fa della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025.- –