Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27229 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27229 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di euro 6.527,00, realizzato mediante l’emissione di bonifici in favore di RAGIONE_SOCIALE, di cui al capo e);
– Relatore –
Sent. n. sez. 517/2025 UP – 09/07/2025
1.1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29/03/2018, ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato ascritto al capo o), così rideterminando la pena inflitta previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio della equivalenza, rispetto alle contestate aggravanti – nella misura di anni sei di reclusione ed ha confermato nel resto la sentenza gravata, anche con riguardo alla confisca disposta in relazione ad alcuni rami d’azienda.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 223 comma 1 e 216 comma 1 n. 2 R.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, relativamente al reato ascritto sub b) della rubrica, nonchØ mancanza o, comunque, manifesta illogicità della motivazione sul punto. Stando alla tesi prospettata nell’impugnazione, nel giudizio rescindente l’annullamento della condanna con riguardo alla contestazione sub b), essendo conseguente all’annullamento pronunciatoanche per la bancarotta distrattiva sub d), avrebbe instaurato un inscindibile nesso fra le due fattispecie ascritte.
In ipotesi difensiva, laddove ad integrare gli estremi della bancarotta distrattiva fosse stata sufficiente l’annotazione in contabilità dei crediti verso la Dias, e verso NOME COGNOME , anche a prescindere dall’annotazione delle sei fatture di cui al capo d) della rubrica, oggetto ora di pronuncia assolutoria, la Corte di cassazione non avrebbe avuto alcuna ragione per disporre l’annullamento parziale anche con riferimento al capo b).
tutelato non debba ritenersi limitato alla mera informazione, in ordine alle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, concernendo esso, invece, una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile. Resta integrata la fattispecie tipica, pertanto, non soltanto allorquando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile, a causa delle incongrue modalità di tenuta delle scritture contabili, bensì anche nel caso in cui gli accertamenti – ad opera degli organi della procedura fallimentare risultino ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 – 01; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, COGNOME, Rv. 265682 – 01; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, COGNOME, Rv. 218383 – 01; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, NOME, Rv. 232212 – 01).
La eventuale mancata emersione della prova della sussistenza della bancarotta distrattiva, dunque, non comporta necessariamente – per una sorta di impropria forma di derivazione logica – l’esito assolutorio, dall’imputazione concernente la corrispondente bancarotta documentale; l’effetto proprio di quest’ultima, infatti, Ł di frequente proprio la soppressione della prova utile, ai fini della verifica delle distrazioni.
La Corte distrettuale – nel caso di specie – ha ritenuto che, nella contestata bancarotta documentale fossero venuti ormai meno gli addebiti inerenti alle poste di cui alla bancarotta distrattiva sub d), a causa della acclarata insussistenza dei corrispondenti fatti; nonostante tale esito, però, ha ugualmente considerato integrata la violazione della norma penale della bancarotta documentale, per essere restate intonse le ulteriori inadempienze contabili, correlate alle operazioni distrattive di cui ai reati sub g) ed f). Operazioni di distrazione, queste ultime, incidenti sulla tenuta delle scritture stesse, essendo poi risultate le aporie superabili esclusivamente attraverso l’adozione di verifiche attuate con particolare diligenza. Nonostante le pregevoli deduzioni sussunte nel ricorso, l’esito prescelto dalla Corte territoriale, in definitiva, Ł del tutto compatibile con il diritto fallimentare e non viene efficacemente avversato dalle deduzioni difensive.
4. Con il secondo motivo, parimenti ribadito in sede di memoria, la difesa lamenta che – in relazione alla concorrente NOME COGNOME, amministratrice di diritto della società fallita sia stata individuata la pena base di anni tre di reclusione, corrispondente al minimo edittale previsto per la ritenuta fattispecie tipica, laddove nei confronti del COGNOME nella veste di amministratore di fatto e imputato dei medesimi reati ascritti alla suddetta, la pena base Ł stata fissata in maniera notevolmente piø elevata. Le ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio, poi, a decretare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti (comportamento processuale e trascorrere del tempo) avrebbero riguardato, in particolare, proprio la posizione di COGNOME. Il sensibile scostamento dal minimo edittale, comunque, non terrebbe adeguatamente conto dell’evoluzione della vicenda nei vari gradi di giudizio.
Tale censura, che si incentra sull’entità della pena, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell’art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e il contributo offerto dal singolo, nell’accertato meccanismo causale. La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha infatti esposto gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena, valorizzando adeguatamente e in modo coerente la gravità della condotta e il comportamento serbato dall’imputato (elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME