Bancarotta Documentale e Ricorso in Cassazione: Analisi di una Pronuncia di Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso in Cassazione in materia di bancarotta documentale. Un imprenditore, già condannato nei gradi di merito per la totale omissione delle scritture contabili, ha tentato di contestare la sentenza di appello davanti alla Suprema Corte. La decisione di quest’ultima di dichiarare il ricorso inammissibile delinea con precisione i confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità, ribadendo principi fondamentali del diritto processuale penale.
Il Contesto del Ricorso
Il caso nasce dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, limitandosi a ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: la presunta violazione della legge penale e il vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. In sostanza, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una diversa interpretazione delle prove, in particolare della testimonianza di una persona e richiamando la redazione di un bilancio d’esercizio.
I Motivi dell’Inammissibilità per la Bancarotta Documentale
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per due ragioni principali, entrambe cruciali per comprendere i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
Tentativo di Riesame del Fatto
Il primo punto sollevato dalla Corte è che le argomentazioni del ricorrente non denunciavano un vero errore di diritto, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. La Cassazione, tuttavia, non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proporre una lettura alternativa delle testimonianze, come ha fatto il ricorrente, costituisce un tentativo di invasione nel merito, precluso in sede di legittimità.
Manifesta Infondatezza e Aspecificità
In secondo luogo, il richiamo alla redazione del bilancio dell’esercizio 2010 è stato giudicato manifestamente infondato e privo di specificità. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione centrale della sentenza di condanna, che si basava sulla totale assenza delle scritture contabili. La Corte ha chiarito che la semplice esistenza di un bilancio non può sanare la mancanza di tutti i libri e registri contabili su cui tale bilancio dovrebbe fondarsi. Il bilancio è un documento di sintesi; il reato di bancarotta documentale si concretizza proprio nell’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari a causa dell’omessa tenuta della contabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha emesso una decisione netta, rigettando il ricorso e stabilendo conseguenze onerose per il proponente.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Le critiche mosse alla sentenza impugnata non costituivano motivi validi di ricorso in Cassazione, ma si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del fatto. Inoltre, l’argomento relativo al bilancio è stato considerato palesemente infondato, poiché non scalfiva la ragione portante della condanna, ovvero l’assenza completa delle scritture contabili. La condotta del ricorrente è stata inoltre giudicata colpevole per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, giustificando l’imposizione di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio cardine: non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un pretesto per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto dai giudici di merito. La condanna per bancarotta documentale diventa così definitiva, e l’imprenditore è tenuto a subire le conseguenze di un’impugnazione presentata senza validi presupposti legali.
Perché il ricorso per bancarotta documentale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Inoltre, era manifestamente infondato perché non affrontava la motivazione centrale della condanna: la totale assenza delle scritture contabili.
La redazione di un singolo bilancio può escludere il reato di bancarotta documentale?
No. Secondo la Corte, la mera redazione di un bilancio d’esercizio è irrilevante se mancano tutti i libri e le scritture contabili sottostanti. Il reato sussiste proprio quando, a causa di tale assenza, non è possibile ricostruire il patrimonio e l’attività dell’impresa.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso palesemente inammissibile?
Oltre a vedersi respingere il ricorso, il proponente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’app CSG. -ète —ue –Nreo COGNOME, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale ditaixa ha rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari e ne ha confermato la condanna per il bancarotta fraudolenta documentale;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con il quale si denunciano la violazione d penale e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo non è utilmente deducibile in sede di legittimità perché tende ad ottenere una altern fatto (segnatamente alla luce di un diverso apprezzamento della deposizione di COGNOME; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) e, nella parte in cui r la redazione del bilancio dell’esercizio 2010, è manifestamente infondato e privo della n specificità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) poiché non si co con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto della totale assenz scritture contabili, profilo in ordine al quale non viene neppure dedotto il travisam prova, senza che possa rilevare in senso favorevole al ricorrente la mera redazione bilancio (che non è oggetto materiale del reato: cfr. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/201 E., Rv. 273925 – 03);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte c 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al ve in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tr
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.