Bancarotta documentale: limiti del ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per Cassazione in materia di bancarotta documentale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per aver sottratto la contabilità aziendale, ribadendo principi fondamentali sia sul piano sostanziale che processuale.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, già condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione di liquidità) e documentale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva confermato la sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e la contestazione sulla Bancarotta Documentale
Il ricorso si fondava su due motivi principali:
1.  Violazione di legge e carenza di motivazione: Il ricorrente lamentava che la sentenza d’appello non avesse motivato adeguatamente la sua responsabilità per il reato di bancarotta documentale. In pratica, contestava la solidità delle argomentazioni che lo ritenevano colpevole della sottrazione dei libri contabili.
2.  Mancanza di prova del dolo specifico: Il secondo motivo verteva sull’assenza di motivazione riguardo alla prova del dolo specifico, ovvero l’intenzione cosciente e volontaria di recare un danno ai creditori, elemento necessario per la consumazione del reato contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una valutazione distinta dei due motivi presentati.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha osservato che la sentenza d’appello aveva, in realtà, motivato in modo logico e congruo la responsabilità dell’imputato. La preordinazione della sottrazione della contabilità in pregiudizio dei creditori era stata desunta, correttamente, dalle altre circostanze del caso, come la distrazione di risorse liquide, che non trovava alcuna giustificazione documentale.
Relativamente al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per una ragione prettamente procedurale. La questione relativa alla prova del dolo specifico, configurata come violazione di legge, non era stata sollevata nei precedenti motivi di gravame (cioè nell’atto di appello). L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale impedisce di presentare per la prima volta in Cassazione motivi che non siano già stati dedotti in appello.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono illuminanti. In primo luogo, viene ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e completa, non può essere censurata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva costruito un’argomentazione solida, collegando la bancarotta documentale a quella patrimoniale, rendendo palese l’intento fraudolento.
In secondo luogo, la decisione sottolinea un importante limite processuale. I motivi di ricorso in Cassazione non possono essere un’occasione per introdurre censure nuove. L’appello e il ricorso per Cassazione sono legati da un nesso di continuità: ciò che non viene contestato in appello si considera accettato e non può essere recuperato nell’ultimo grado di giudizio. Questa regola garantisce la progressione ordinata del processo e la lealtà processuale tra le parti.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la lotta contro la bancarotta documentale si basa su una valutazione complessiva della condotta dell’imprenditore. La sottrazione dei documenti contabili, se associata ad atti di distrazione patrimoniale, costituisce un quadro probatorio solido per affermare la responsabilità penale. Sul piano processuale, la decisione serve come monito: la strategia difensiva deve essere delineata con precisione fin dai primi gradi di giudizio. Le omissioni o le dimenticanze nell’atto di appello non possono essere sanate davanti alla Corte di Cassazione, con la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
 
Perché il primo motivo di ricorso sulla bancarotta documentale è stato respinto?
È stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di Cassazione ha giudicato la motivazione della sentenza d’appello pienamente logica e congrua. La volontà di danneggiare i creditori era stata correttamente desunta dalla sottrazione della contabilità, collegata alla distrazione di beni aziendali.
Per quale ragione il secondo motivo, relativo al dolo specifico, è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata nei precedenti motivi di gravame (in appello). L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di presentare in Cassazione motivi di ricorso non dedotti nel grado precedente.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7844 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7844  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME POLLENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha confermato, nei suoi confronti, la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si lamenta di violazione di legg una carenza della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitt bancarotta documentale, è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato – sotto il profili) della congruità e dell logicità – su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica effettua quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utiliz2:ati per l’affermazi responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo della sottrazione della contabili cui preordinazione in pregiudizio dei creditori è desumibile dalle osservazioni concernenti delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione di risorse liquide, valutato sussistente silenzio dei motivi di ricorso – proprio in relazione all’inesistenza di “giustifi documentale” sottostante) e – del resto – esulando dai poteri di questa Corte la “rilettura” d elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusi riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato appre2:zamento delle risultanz processuali;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che investe puntualmente la mancanza assoluta (come tale equiparata al vizio di inosservanza della legge penale) di motivazione in relazion alla prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice ai firi della consumazione reato contestato – non è consentito in questa sede, dappoichè relativo a violazione di legg non dedotta con i motivi di gravame, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 07/02/2024