Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22669 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22669 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FIRENZE il 18/06/1982
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze dichiarando assorbito il reato previsto dall’art. 216, comma 1, 223, comma 2, n. 2), legge fall. (capo B) nel reato di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. (capo A), confermando, nel resto, le precedenti statuizioni di condanna;
rilevato che il 24 aprile 2025 è pervenuta in Cancelleria una memoria trasmessa via PEC dal Difensore dell’imputato e ritenuto che essa risulti tardiva in quanto non depositata nel termine di 15 giorni prima dell’udienza fissato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, che sarebbe stata affermata dalla Corte territoriale sulla base di un travisamento delle dichiarazioni dell’imputato;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto fondato su motivi aspecifici, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (la quale ha sottolineato, in particolare, la decisività, più che delle dichiarazioni dell’imputato che si assumono travisate, a quelle di NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, che aveva tenuto la contabilità, in relazione alla inattendibilità della contabilità tenuta dalla società dell’imputato) e che, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01), nonché in quanto le censure de quibus hanno carattere rivalutativo a fronte del divieto di sollecitare, in sede di legittimità, un differente apprezzamento degli elementi probatori da parte della Corte di cassazione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, in motivazione), anche tenuto conto di quanto dalla sentenza affermato circa le giustificazioni che l’imputato aveva fornito al curatore circa le ragioni della mancata consegna di una situazione contabile aggiornata a causa della perdita della documentazione a cagione degli sfratti subiti (v. pag. 3 della sentenza di appello);
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla valutazione di un mezzo di prova decisivo ai fini della sussistenza del dolo generico del delitto di bancarotta documentale generica;
ritenuto che anch’esso sia inammissibile, atteso che vi è ampia motivazione rispondente ai criteri di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e si limita,
quindi, a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, tenuto conto che, in ogni caso,
lo sfratto subito dalla società dell’imputato ovvero la cessazione delle licenze, non giustificavano certamente il mancato adempimento della tenuta delle scritture
contabili, che risulta pacificamente accertato successivamente al 2015 (v. pag. 4
della sentenza di appello), né dovevano necessariamente ritenersi dimostrative della cessazione di fatto dell’attività d’impresa, impedendo proprio la inattendibilità
della documentazione disponibile di accertare sia tale circostanza, sia il compimento di eventuali condotte distrattive;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025.