Bancarotta Documentale: La Cassazione e i Ricorsi Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di bancarotta documentale, fornendo importanti chiarimenti sui doveri degli amministratori e sui limiti dei ricorsi in sede di legittimità. La vicenda riguarda un amministratore la cui condanna è stata confermata, poiché il suo ricorso è stato ritenuto generico e basato su censure di fatto, anziché su vizi di legge. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso: Una Gestione Contabile Contestata
Un amministratore di società veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta documentale. L’accusa si fondava sulla mancata tenuta e conservazione delle scritture contabili, un’omissione che, secondo i giudici di merito, aveva lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori della società, successivamente fallita. L’imputato, nel tentativo di ribaltare la decisione, proponeva ricorso per Cassazione.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Nel suo ricorso, l’amministratore sollevava diverse obiezioni, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione della sua responsabilità. In particolare, contestava:
* L’attribuzione a lui della paternità degli ultimi bilanci, essendo subentrato nella gestione della società in un momento successivo.
* La presunzione che l’attività aziendale fosse proseguita fino a una certa data.
* Un’incompatibilità logica tra la condanna per bancarotta documentale e la sua precedente assoluzione per il concorrente reato di bancarotta impropria per operazioni dolose.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione del materiale probatorio, criticando il modo in cui i giudici di merito avevano ricostruito i fatti.
La Decisione della Cassazione sul caso di Bancarotta Documentale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e le prove, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano correttamente applicato la legge e motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Secondo la Corte, il ricorso dell’imputato si limitava a proporre “mere censure di fatto”, generiche e prive di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziando la logicità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello.
1. Responsabilità dell’Amministratore: La responsabilità per gli ultimi bilanci è stata correttamente attribuita all’imputato, poiché egli aveva assunto la carica gestoria ben prima della loro redazione. La redazione stessa dei bilanci presuppone l’esistenza e la disponibilità delle scritture contabili, che si presume legittimamente siano state trasmesse dal precedente amministratore.
2. Cessazione dell’Attività: La Corte ha ritenuto irrilevante stabilire l’anno esatto in cui l’attività imprenditoriale era cessata. L’obbligo di tenuta e conservazione della contabilità permane e la sua violazione non può essere giustificata dalla cessazione dell’attività. La finalità è sempre quella di garantire la trasparenza nei confronti dei creditori.
3. Finalità di Pregiudizio: La sentenza ha logicamente desunto l’intento di arrecare pregiudizio ai creditori dai dati contenuti nell’ultimo bilancio depositato, un’affermazione con cui il ricorso non si era adeguatamente confrontato.
4. Assenza di Incompatibilità: Infine, è stata giudicata manifestamente infondata l’obiezione sull’incompatibilità tra l’assoluzione per il reato di bancarotta impropria e la condanna per bancarotta documentale. La Corte territoriale, infatti, non aveva basato la prova di quest’ultimo reato sull’esistenza del primo, rendendo le due decisioni perfettamente compatibili.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali. Il primo, di natura processuale, è che il ricorso in Cassazione deve basarsi su specifiche violazioni di legge e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. I ricorsi generici, che si limitano a contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, sono destinati all’inammissibilità. Il secondo, di natura sostanziale, riguarda i doveri dell’amministratore: chi assume la gestione di una società diventa responsabile della corretta tenuta delle scritture contabili, un obbligo che non viene meno neppure con la cessazione dell’attività, essendo posto a tutela dei creditori.
Quando inizia la responsabilità dell’amministratore per la tenuta delle scritture contabili?
La responsabilità dell’amministratore per la tenuta e conservazione delle scritture contabili inizia nel momento in cui assume la carica gestoria. La legge presume che, al momento del passaggio di consegne, i documenti contabili necessari gli siano stati trasmessi dal precedente amministratore.
L’assoluzione per un reato di bancarotta esclude automaticamente la condanna per bancarotta documentale?
No. Secondo la Corte, l’assoluzione per un reato concorrente (come la bancarotta impropria per operazioni dolose) non è logicamente incompatibile con la condanna per bancarotta documentale, a condizione che la prova di quest’ultimo reato non si fondi esclusivamente sull’esistenza del primo.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se, invece di denunciare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti di motivazione), si limita a proporre censure di fatto, ovvero critiche alla ricostruzione degli eventi e alla valutazione delle prove fatte dai giudici di merito, chiedendo di fatto un nuovo esame del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28334 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Considerato che il ricorso, nell’evocare vizi di motivazione della sentenza, avanza in realtà mere censure di fatto, tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio di riferimento e per di più prive del compiuto confronto con l’effettivo apparato argomentativo del provvedimento, quando non intrinsecamente generiche. La Corte territoriale ha infatti logicamente desunto la responsabilità dell’imputato dall evidenze esposte in sentenza e non contestate nella loro oggettività dal ricorrente. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, non è in dubbio che al COGNOME debba attribuirsi la paternità degli ultimi bilanci della fallita rinvenuti dal curat atteso che egli ha assunto la carica gestoria già nel marzo 2007. La redazione dei bilanci presuppone l’esistenza dei libri e delle scritture contabili, fondandosi sui dati estraibili d medesime, che dunque legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto essere stati trasmessi all’imputato dal precedente amministratore. Altrettanto legittimamente la Corte ha ritenuto poi che la società sia rimasta attiva fino al 2010, visto che è stato insinuato a passivo un credito maturato in quell’anno, mentre è comunque irrilevante in quale anno sia effettivamente cessata l’attività imprenditoriale, atteso che comunque ciò non giustificherebbe l’omessa tenuta e conservazione della contabilità. Ancora in maniera logica la sentenza ha desunto la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori dai dat dell’attivo contenuti nell’ultimo bilancio depositato, affermazione con la quale sostanzialmente il ricorso non si è confrontato. Quanto infine all’assoluzione dell’imputato, pronunziata già in primo grado, per il concorrente reato di bancarotta impropria per operazioni dolose, manifestamente infondata è l’obiezione del ricorrente per cui la circostanza sarebbe logicamente incompatibile con la conferma della condanna per quello di bancarotta documentale, posto che la Corte territoriale non ha fondato sull’esistenza del primo reato la prova di quello per cui ancora si procede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/7/2024