Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34796 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34796 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALTANISETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale COGNOME,
che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 20 giugno 2023 dalla Cort di appello di Cagliari, che ha riformato – riconoscendo il beneficio della sospens condizionale della pena – la sentenza del Tribunale di Cagliari che av condannato NOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in
relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita il 12 dicembre 2016.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – nella qualità di amministratore unico – avrebbe tenuto le scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione do patrimonio e del movimento degli affari della società.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di erronea applicaziorie della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 23-bis, decretolegge n. 137 del 2020.
Rappresenta che: il giudizio di appello era stato celebrato in forma “cartolare”; il Procuratore generale non aveva trasmesso le proprie conclusioni; la difesa, con le proprie conclusioni scritte, aveva eccepito la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte di appello aveva trattato il processo, nonostante avesse dato atto della mancanza delle conclusioni scritte del Procuratore generale.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la mancanza de le conclusioni scritte del Procuratore generale determini una nullità di ordine generale, tempestivamente eccepita dalla difesa.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 216 e 223 legge fall.
Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe «manifestamente lacunosa, nella parte motiva, in relazione alle censure formulate con l’atto di appello». Le «spiegazioni trasfuse nella motivazione» sarebbero «mere congetture apodittiche e per niente convincenti».
2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che mancherebbe la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Le «spiegazioni trasfuse nella motivazione» sarebbero «mere congetture apodittiche e per niente convincenti». La Corte di appello avrebbe fatto «derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto costituente l’elemento materiale del reato».
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato conclus le quali ha chiesto di accogliere il ricorso. oni scritte con
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dagli atti (il cui esame è consentito, essendo stata fatta questione di inosservanza di norme processuali) risulta che il Procuratore generale non ha rassegnato le conclusioni né di esse vi è traccia nella sentenza impugnata.
Non ci troviamo, dunque, di fronte a una mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, ma a una loro mancata formulazione.
Con riferimento alla questione della mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni del pubblico ministero, previste dall’art. 23-bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, la prevalente giurisprudenza ritiene che non si determini alcuna nullità: «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventual» (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, COGNOME, Rv. 283307; Sez. 7, n. 28273 del 25/06/2024, Cordeddu, n.m.; Sez. 5, n. 46393 del 03/10/2023, COGNOME, n.m.).
In base a tale orientamento, nel caso in esame, alcuna nullità si è determinata.
Il motivo, peraltro, risulterebbe infondato anche se si volesse seguire il diverso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 h. 137, integra un’ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio nn può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all’osservanza della disposizione violata» (Sez. 2, n. 44017 del 19/09/2023, Sharaf, Rv. 285346; Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, COGNOME, Rv. 282175).
Anche seguendo quest’ultimo orientamento, la sentenza impugnata non andrebbe annullata, non avendo il ricorrente alcun interesse a eccepire la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Esso, invero, si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato a quali specifici motivi di gravame la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata risposta né ha indicato quali sarebbero le argomentaziOni spese dal giudice di secondo grado che si risolverebbero in mere congetture.
Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello, con motivaziOne adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipo accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ribadito che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globa e, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente corifutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 der 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
1.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Anche esso, invero, si presenta del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a un’aspecifica contestazione della motivazione, nella parte relativa all’elemento soggettivo del reato.
Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha reso una motivazione adeguata in ordine all’elemento psicologico del reato, evidenziandO non solo il numero e la gravità delle irregolarità riscontrate, ma anche come la sottrazione delle scritture fosse avvenuta mediante una tecnica «a macchia di leopardo», finalizzata a non consentire il rilievo proprio dei cospicui compehsi percepiti dall’amministratore, quando la società era già in stato di insolvenza.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 03/07/2024.