Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4319 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4319 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Alghero il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 marzo 2025, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME per i delitti ascrittigli, di bancarotta documentale, patrimoniale ed impropria, consumati quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 26 gennaio 2015.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello e per quanto qui di interesse, la Corte di merito osservava quanto segue.
La società operava nell’autotrasporto ed era stata costituita dall’imputato e dalla sorella; l’imputato ne era stato l’amministratore unico dalla costituzione al fallimento; le scritture contabili erano state regolarmente tenute fino a fine 2010, quando erano cessati tutti i dovuti adempimenti: le registrazioni, il deposito dei bilanci e la presentazione delle dichiarazioni fiscali; nel 2008 e nel 2009 si erano registrate ingenti perdite d’esercizio; nel 2010 il patrimonio della società era divenuto negativ o, senza che l’imputato provvedesse ai previsti adempimenti di legge.
Peraltro, già a partire dal 2003, l’imputato aveva omesso di versare regolarmente le imposte ed i contributi previdenziali.
Nel dicembre 2012, quando aveva già abbandonato l’attività, l’imputato aveva presentato il NUMERO_DOCUMENTO in cui aveva attestato di avere ricevuto un compenso di 250.853,88 euro, derivante dal pagamento, da parte della fallita, di due buste paga. Il compenso ris ultava deliberato dall’assemblea con verbali che non erano stati regolarmente registrati.
Il curatore aveva osservato che tale compenso era del tutto sproporzionato rispetto a quelli ricevuti negli anni precedenti. NOME gli aveva dichiarato che la somma riguardava pagamenti riferibili anche a diverse annualità. Tuttavia, l’assenza di scritture contabili, che NOME gli aveva riferito essere state sottratte negli anni 2014 2015, non consentiva alcun reale controllo di quanto da questi affermato.
In dibattimento l’imputato dichiarava di non avere mai percepito il compenso indicato nel CUD.
Date tali premesse, la Corte riteneva, quanto al delitto di bancarotta documentale, che la sua configurabilità risultava evidente dal momento che lo stesso curatore aveva riferito che gli era stato impossibilite ricostruire il patrimonio se non, in parte, avvalendosi del lavoro compiuto dalla Guardia di finanza nella parallela verifica.
Quanto alla distrazione dei compensi, seppure al curatore non risultassero uscite corrispondenti a tale somma, restava il fatto che l’imputato ne aveva denunciato l’incasso in un documento destinato proprio a provare tale introito.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in cinque motivi.
2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza impugnata per essere nullo il decreto di irreperibilità dell’imputato emesso il 16 gennaio 2025.
Il detto decreto aveva fatto seguito ad un precedente, analogo, decreto che la Corte aveva ritenuto superato perché la notifica, all’estero, era stata tentata
presso un indirizzo, di Londra nel Regno Unito, diverso da quello risultante dal passaporto dell’imputato.
Il nuovo decreto era stato emesso perché il prevenuto non era stato rinvenuto neppure nel nuovo indirizzo londinese (anche per l’incompletezza del medesimo, mancando il numero che contrassegnava l’immobile), non risultando, lo stesso, iscritto all’AIRE.
La violazione di legge era consistita nel fatto che la Corte, prima di emettere il nuovo decreto di irreperibilità, aveva omesso di rinnovare le ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge discendente dal fatto che la Corte non aveva deciso sulla eccezione di nullità del precedente decreto di irreperibilità, limitandosi a revocarlo.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge a seguito della mancata acquisizione agli atti della sentenza dichiarativa del fallimento, al fine di verificarne la definitività.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale non essendovi prova della effettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio sociale ed il movimento degli affari.
2.5. Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla bancarotta patrimoniale in ordine al compenso ricevuto dall’imputato in assenza di prova documentale della sua effettiva ricezione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso questa Corte, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha inviato memoria con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo ed il secondo motivo, spesi sulla emissione del secondo decreto di irreperibilità (e sulla mancata declaratoria di nullità del primo), per il mancato rinnovo delle ricerche previste dall’art. 159 codice di rito, sono infondati.
In diritto, si è infatti ricordato come, in tema di notificazioni di atti all’imputato, l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159,
comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, COGNOME, Rv. 281977 -01; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, COGNOME, Rv. 268304 -01).
Nel caso di specie, l’imputato era stato ricercato all’estero, dove lo stesso si era trasferito all’indirizzo londinese allora noto. Non era stato reperito e si era così provveduto, non risultando che avesse domicilio alcuno in Italia, ad emettere il primo decreto di irreperibilità.
E, tuttavia, risultando dall’esibizione di copia del passaporto, che l’imputato fosse domiciliato in altro indirizzo, sempre all’estero, si era disposta una nuova notifica presso lo stesso (così superando il primo decreto di irreperibilità che, certo, non doveva essere dichiarato nullo posto che non era affetto da alcun vizio genetico).
Tentata la notifica al nuovo indirizzo, questo si rivelava insufficiente. Veniva così emesso un nuovo decreto di irreperibilità posto che in Italia l’imputato già non era risultato reperibile e che non si era potuta perfezionare la notifica in alcuno degli indirizzi esteri noti.
Né l’imputato o il difensore ne hanno indicati altri.
Era pertanto evidente l’assoluta superfluità delle nuove ricerche ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.
Gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili perché privi di ogni specificità (tanto da essere argomentati in pochissime righe di testo ciascuno).
Il terzo motivo, sulla mancata acquisizione della sentenza civile di fallimento, non tiene conto del fatto che qualora la stessa fosse stata in ipotesi revocata la difesa avrebbe ben potuto produrne una copia che lo attestasse.
Il quarto motivo, sulla bancarotta documentale omette di considerare che la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari era stata resa possibile solo dalle indagini della Guardia di finanza e che si è costantemente affermato che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita “aliunde”, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, COGNOME, Rv. 279346 -01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262588 -01).
Il quinto motivo, sulla bancarotta patrimoniale non affronta gli argomenti spesi nella sentenza impugnata circa il fatto che era stato lo stesso imputato, in un documento fiscale, a confessare di avere ricevuto dalla società il pagamento
della somma indicata. A cui aveva poi aggiunto il fatto, indimostrato, che la medesima riguardava anche competenze relativa ad annualità precedenti, quindi ancora affermandone la ricezione effettiva.
Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME