Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34461 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34461 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, che ha confermato quella del Tribunale reggino in ordine al delitto di bancarotta societaria fraudolenta di tipo specifico;
Considerato che a fronte del motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente deve osservare questa Corte che il motivo di appello, che lamentava l’insussistenza del dolo specifico richiesto, risultava non confrontarsi con la motivazione di primo grado: infatti Tribunale aveva ancorato la prova del coefficiente soggettivo anche a condotte di vendite di mezzi aziendali che non risultavano dalle scritture contabili, in sostanza condotte distrattive de bene o dell’equivalente pecuniario. Tale argomentazione rientra in quella cd. connessione probatoria forte che sostiene il dolo specifico della bancarotta documentale. E’ stato, infatt evidenziato, come l’affermazione di responsabilità in relazione a tale fattispecie non possa derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Il consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo espresso da Sez. 5 Gualandri, fol. 12 e ss. della motivazione, rileva come «… gli elementi
dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, o del dolo generico, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, non possono certamente coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili o con la sola tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari – e, quindi, rende evidente come, in concreto, a fronte di fenomeni di distrazione, la prova della bancarotta documentale risulti indiscutibilmente più agevole. Sicché, a fronte del dato fenomenico descritto dalla norma incriminatrice, ulteriori circostanze devono essere, volta per volta, individuate dai giudici di merito, funzionali a circoscrivere, in caso, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizi creditori, ovvero, nell’altro, la consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile sia in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio. Appare evidente come tra le suddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa, nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice di mer potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sul piano probatorio, la logica presunzione per la quale l’irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all’occultamento o a dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale, ovvero che l’omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla detta dissimulazione di at depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o avvantaggiare il fallito, ovver terzi (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02, in motivazione, che cita Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME NOME, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, COGNOME, Rv. 262384)». A fronte di tale consolidato principio e del rilievo ai fini della correttez della motivazione, il motivo di appello non si confrontava con la sentenza di primo grado sui fatti depauperativi non annotati, integranti la prova del dolo, cosicché sul punto il motivo in esame non è consentito: difatti, le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d’ufficio in sede di legittimità, qualora l’inammissibilità stessa non sia stata rilevata giudice d’appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell’impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel cors delle indagini preliminari; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente