Bancarotta Documentale: Quando la Mancata Tenuta delle Scritture è Fraudolenta
Il reato di bancarotta documentale rappresenta uno degli illeciti più gravi nel contesto delle crisi d’impresa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali in materia, chiarendo quando la semplice omissione nella tenuta delle scritture contabili integra la fattispecie fraudolenta. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche per gli imprenditori.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado per bancarotta documentale fraudolenta. La condanna si basava sulla contestazione di aver sottratto o distrutto le scritture contabili della propria azienda, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari.
L’imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata applicazione della legge penale: Sosteneva una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché la sua condotta era stata di ‘omessa tenuta’ delle scritture e non di ‘sottrazione o distruzione’, come contestato nell’imputazione.
2. Mancata derubricazione del reato: In subordine, chiedeva che il reato fosse qualificato come bancarotta semplice (meno grave) e non fraudolenta, sostenendo la mancanza dell’intento specifico di arrecare un danno ai creditori.
L’Equivalenza tra Sottrazione e Omessa Tenuta nella Bancarotta Documentale
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo, definendolo manifestamente infondato. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudici hanno affermato che, ai fini del reato di bancarotta documentale, le condotte di sottrazione, distruzione e omessa tenuta delle scritture contabili si equivalgono.
L’obiettivo della norma è infatti quello di tutelare i creditori, garantendo la trasparenza contabile necessaria per ricostruire il patrimonio dell’impresa fallita. Che le scritture non si trovino perché distrutte, nascoste o mai redatte, il risultato lesivo è il medesimo: l’impossibilità per gli organi della procedura fallimentare di verificare le operazioni aziendali.
Il Dolo Specifico e la sua Prova nella Bancarotta Documentale
Anche il secondo motivo di ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la censura generica e ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d’Appello. Il punto centrale è la distinzione tra bancarotta semplice e fraudolenta, che risiede nell’elemento psicologico: il dolo specifico.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che il fine di recare pregiudizio ai creditori, che caratterizza la bancarotta documentale fraudolenta, non necessita di una prova diretta, ma può essere logicamente desunto da elementi fattuali e circostanziali (prova indiziaria). Nel caso di specie, l’intento fraudolento è stato dedotto da due elementi chiave:
1. Il contesto temporale: La mancata tenuta della contabilità era iniziata proprio in concomitanza con l’insorgere della crisi aziendale. Questo ha fatto presumere che lo scopo fosse quello di occultare le operazioni gestionali nel momento più critico.
2. L’inutilità della documentazione parziale: I pochi documenti consegnati dall’imputato si erano rivelati del tutto inutili per la ricostruzione del patrimonio e delle attività.
Questi fattori, letti congiuntamente, hanno colorato l’omissione di una specifica valenza fraudolenta, rendendo impossibile qualificarla come una mera negligenza tipica della bancarotta semplice.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione riafferma un principio cruciale: l’omessa tenuta della contabilità non è una mancanza formale di poco conto, ma può integrare il grave reato di bancarotta documentale fraudolenta. La distinzione risiede nello scopo dell’omissione. Se tale scopo è quello di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali per danneggiare i creditori, la condotta assume carattere fraudolento. La prova di tale finalità può essere ricavata logicamente dal comportamento complessivo dell’imprenditore e dal contesto in cui l’omissione si è verificata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per il reato di bancarotta documentale, omettere di tenere le scritture contabili è grave quanto distruggerle?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la mancata tenuta delle scritture contabili è una condotta del tutto equivalente alla loro sottrazione o distruzione, poiché l’effetto è il medesimo: impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Come si dimostra l’intenzione di un imprenditore di danneggiare i creditori?
L’intenzione di danneggiare i creditori (dolo specifico) può essere dimostrata non solo con prove dirette, ma anche attraverso elementi indiretti. La Corte ha chiarito che tale intenzione può essere logicamente desunta da circostanze come, ad esempio, l’aver cessato di tenere la contabilità proprio all’inizio della crisi aziendale o l’aver fornito documentazione del tutto inutile alla ricostruzione dei fatti.
Qual è la differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale?
La differenza fondamentale risiede nell’elemento psicologico. Nella bancarotta semplice documentale, l’irregolarità o l’omissione è frutto di negligenza o comunque non è animata da un fine specifico. Nella bancarotta fraudolenta documentale, invece, l’imprenditore agisce con lo scopo preciso di creare un pregiudizio ai creditori, rendendo impossibile la ricostruzione del suo patrimonio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24989 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24989 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
.
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Gorizia in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex artt. 216 comma 1 n. 2 e 222 R.D. n.267/1942.
Lette le conclusioni pervenute nell’interesse del ricorrente in data 22 maggio 2024, con le quali il difensore di fiducia ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge penale per aver fatto rientrare nella condotta della sottrazione o distruzione la mancata conservazione di scritture contabili – è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell’ipotesi in cui la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia pronunciata per omessa tenuta delle scritture contabili, piuttosto che per sottrazione o distruzione delle stesse come indicato nell’imputazione, poiché tali fattispecie si equivalgono. (Sez. 5, n. 42754 del 26/05/2017, Rv. 271847).
Ritenuto che il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta in subordine l’erronea applicazione della legge penale per mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di cui all’art. 217 L. fall. – è ripetitivo e generico p indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (pag. 12: integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, delle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo. L’elemento psicologico del dolo specifico, vale a dire il fine di recare pregiudizio ai creditori, nella specie è logicamente desumibile da un lato dal mancato rinvenimento della scritture, della cui tenuta è stato sollevato lo RAGIONE_SOCIALE dopo l’anno 2005, proprio in concomitanza dell’inizio della crisi dell’attività imprenditoriale, dall’altro dal fatto ch documentazione consegnata dall’imputato non è stata di alcuna utilità per la ricostruzione del patrimonio e dell’attività della fallita.)
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il ci- GLYPH liere etpnsore
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Il Presidente