Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12371 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLLECORVINO il 20/09/1960
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello dell’Aquila, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Pescara del 10.11.2022 che condannava COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore pro tempore, dal 10/07/2013 al 20/07/2015, della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pescara del 14.09.2017, per avere, allo scopo di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, sottratto i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, riconosceva le circostanze attenuanti generiche e rideterminava la pena.
Avverso la suindicata sentenza, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, Avv. NOME COGNOME affidato a tre motivi qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 II primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza della penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, deducendo omessa valutazione delle prove emerse in dibattimento (la contabilità per gli anni 2014/2015, di cui mancano solo i libri giornali per gli anni 2012 e 2013, il ruolo di amministratore della società fallita riguarderebbe il periodo dal 10 luglio 2013 al 20 luglio 2015) da cui conseguirebbe l’impossibilità di J consegnare al curatore le scritture contabili (libro giornale) relative agli anni 2012 e 2013, ed i registri IVA per gli anni 2011 e 2012;
2.2 II secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di elemento soggettivo del dolo specifico, deducendo non essere stata fornita la prova della oggettiva inesistenza della operazione commerciale (acquisto nel mese di ottobre 2013 dalla RAGIONE_SOCIALE, di due linee tagliatrici, modello RAGIONE_SOCIALE, e di una linea di robot Connau, generando un credito IVA pari ad euro 443.300,00) per mancata contestazione del reato di cui all’art.8 D.vo 74/2000 e che l’eventuale azione delittuosa non avrebbe comunque consentito di celare l’operazione ritenuta oggettivamente inesistente; che avrebbe dovuto presumersi che fin dal 2013 l’imputato avesse premeditato di portare la società RAGIONE_SOCIALE al fallimento, avvenuto soltanto nel 2017, che la società è stata mantenuta e proseguita negli anni 2014 e 2015 con rinvenimento della contabilità relativa a detti anni, e che non poteva ravvisarsi in tale condotta un dolo specifico, che la Corte di appello non avrebbe preso posizione sulle deduzioni difensive, contestando la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta documentale semplice in quanto la mancata consegna al curatore della documentazione contabile riguardava anche le scritture non obbligatorie.
2.3 II terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio deducendo la mancata applicazione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche nella massima estensione richiamando la condotta processuale (la sottoposizione ad esame, confermando di avere ricevuto la documentazione contabile dal precedente amministratore, NOME COGNOME anche se agli atti era presente un documento che attestava il passaggio di consegne, consentendo conta propria posizione di acclarare la verità della predetta scrittura privata).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il motivo ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello riconducibili alla omessa considerazione delle prove emerse in dibattimento. Le deduzioni svolte sono meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appello che richiamano interamente la sentenza del Tribunale.
2.1 Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subìto il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767).
Nel caso di specie, si è in presenza di una ”doppia conforme” di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criter utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2- , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Invero, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi di illogicità, confrontandosi con il motivo di ricorso, ha ritenuto integrato l’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale specifica sulla base della omessa consegna delle scritture contabili (libro giornale) relative agli anni 2012 e 2013 e dei registri IVA relativi agli anni 2011 e 2012, circostanze non contestate, anche a volere ritenere, come dedotto dal ricorrente, completa la contabilità degli anni 2014 e 2015.
La condotta sanzionata dall’art. 216 comma 1 numero 2 L. Fall. prevede in modo alternativo la sottrazione, la distruzione o la falsificazione delle scritture contabili, quali nella specie il libro giornale per gli anni 2012 e 2013 e i registr IVA per gli anni 2011 e 2012.
Corretta la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni spontanee dell’imputato in quanto improntate ad una rilettura in chiave esclusivamente innocentista dell’accaduto, risolvendosi in mere, non verosimili congetture, non supportate da alcun indizio di prova della verità di quanto dichiarato (richiesta di accesso da parte dell’imputato ai locali del Tortuga, al fine di acquisire la documentazione oggetto della imputazione) nonché smentite dalle prove raccolte, non sussistendo prova del dedotto sequestro della documentazione obbligatoria per gli anni 2010/2011/2012 e 2013 sino alla sua nomina nella T&A.
2.2 Il secondo motivo è infondato.
2.2.1 Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta per le condotte previste dalla prima parte della disposizione di cui all’art.216, comma 1, n.2), L.F., l’occultamento delle scritture contabili che consiste nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sot forma della omessa tenuta della contabilità interna, quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori impedendo la
ricostruzione dei fatti gestionali. Il dolo specifico, che si atteggia quale volontà del soggetto agente nell’omettere l’adempimento dell’obbligo di contabilizzazione al fine di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del successivo comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 252992; Sez. 5, n. 32173 del 11/06/2009, Drago, Rv. 244494).
Nel caso di specie, il capo di imputazione deve ritenersi riferito alla prima ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, essendovi esplicito richiamo al dolo specifico ed essendo indicata la sottrazione e, dunque, l’omessa consegna di ogni tipo di documentazione contabile, sia pure limitata, con la sentenza del Tribunale, alle scritture contabili degli anni 2012 e 2013, non diversamente deponendo l’ulteriore riferimento all’impossibilità della curatela di ricostruire i patrimonio e il movimento egli affari, connaturata alla stessa mancata messa a disposizione della contabilità.
La Corte di appello, con motivazione immune da censure e vizi di illogicità, confrontandosi con il ricorso, ha ravvisato l’elemento soggettivo del dolo specifico nella omessa consegna del libro giornale relativo agli anni 2012 e 2013, nel quale vanno riepilogate tutte le operazioni relative ai flussi di pagamenti, di costo e di ricavo, in tal modo occultando il deficit sociale ed in particolare nella volontaria distruzione dei libri contabili dell’anno 2013 al fine di celare una operazione ritenuta inesistente dal curatore fallimentare sulla base dell’avviso di accertamento notificato il 21.06.2017 (acquisto nel mese di ottobre 2013 dalla RAGIONE_SOCIALE, di due linee tagliatrici, modello RAGIONE_SOCIALE, e di una linea di robot RAGIONE_SOCIALE), operazione che non aveva nulla a che vedere con l’oggetto sociale della RAGIONE_SOCIALE generando un credito IVA pari ad euro 443.300,00, ritenuto inesistente in quanto generato da una fittizia operazione di compravendita di beni strumentali con la società RAGIONE_SOCIALE provata solo mediante fattura di acquisto del 2013, senza una consegna di beni, effettuata al fine di alterare il bilancio della T&A perché la società potesse continuare ad operare sino alla data del fallimento.
Con motivazione congrua ed immune da vizi e censure, la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta illecita contestata ha fatto venir meno il principio della continuità contabile, rendendo inattendibile tutta la contabilità a decorrere
GLYPH
bk
dalla fine dell’anno 2013, non essendovi la possibilità di ricostruire con esattezza tutte le operazioni pregresse tant’è che proprio nei primi mesi dell’anno 2014 venivano poste in essere dall’imputato le operazioni sospette di acquisto della merce segnalate dal curatore nella relazione ex art.33 L.F.
E sul dolo specifico, necessario rispetto alla contestazione, la Corte territoriale ha motivato, richiamando il fine di coprire l’accertamento dell’operazione commerciale sospetta e segnalata dal curatore come inesistente. Si tratta d’altra parte di società con deficit fallimentare elevato (cfr. sentenza d primo grado) ed una operatività chiaramente irregolare con sovrapposizione di più soggetti giuridici. Dati che complessivamente denotano in modo più che congruo la fraudolenza richiesta per l’ipotesi di bancarotta contestata. Si rileva da ultimo che può integrare la bancarotta fraudolenta documentale anche l’omessa tenuta della contabilità nella fase finale della vita dell’impresa (Cass. Sez. 5, n. 39808 del 23/09/2022, Rv. 283801 – 01), in disparte la circostanza che non risulta che sia questo il caso per la RAGIONE_SOCIALE per cui, come detto, non fu consegnata la documentazione contabile indicata.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, è priva di rilievo ai fini dell integrazione del reato contestato la deduzione che non è stata fornita la prova della oggettiva inesistenza della operazione attesa la mancata contestazione del reato di cui all’art.8 D.vo 74/2000.
Parimenti irrilevante è la deduzione che l’eventuale azione delittuosa del COGNOME non avrebbe comunque consentito di celare l’operazione ritenuta oggettivamente inesistente, in quanto la stessa generava un credito IVA su operazione inesistente che veniva in seguito utilizzato per compensare debiti di imposta ed era finalizzata ad occultare il deficit sociale, consentendo ad una società in crisi di continuare ad operare sino al 2017.
Ne consegue la irrilevanza della deduzione difensiva secondo cui per la integrazione dell’elemento soggettivo del reato avrebbe dovuto presumersi che fin dal 2013 l’imputato avesse premeditato di portare la RAGIONE_SOCIALE al fallimento, avvenuto soltanto nel 2017.
Parimenti irrilevante ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo del reato è la circostanza che la società è stata mantenuta e proseguita negli anni 2014 e 2015 con rinvenimento della contabilità relativa a detti anni, in quanto la circostanza non incide sulla condotta di omessa consegna della documentazione contabile che riguarda gli anni 2012 e 2013.
Quanto alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, il motivo non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, corretta ed immune da censure di illogicità, che ha ritenuto non integrati gli estremi del reato di cui all’art.217 L.F., rilevando che parte dell
documentazione non consegnata al curatore e da questi non rinvenuta era relativa non agli ultimi tre anni antecedenti al fallimento bensì anteriore a tale periodo ed inoltre la mancata consegna non riguardava solo le scritture obbligatorie, come previsto dall’art.217 L.F., ma concerneva anche quelle non obbligatorie.
Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che, a differenza che nel reato di bancarotta semplice, in cui l’illiceità della condotta è circoscritta all scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, nel delitto di bancaro fraudolenta documentale, l’elemento oggettivo riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867). L’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, cioè, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015, Rossi, Rv. 265508; Sez. 5, n. 22593 del 20/4/2012, COGNOME, Rv. 252973; Sez. 5, n. 7165 del 29/1/1977, COGNOME, Rv. 136073; Sez. 5, Sentenza n. 37459 del 22/09/2021, Rv. 281875 01).
A fronte di tale motivazione, il ricorso risulta generico e reiterativo, ponendosi in termini meramente contestativi di quanto ricostruito in sentenza. Invero, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione dell prove, con la conseguenza che le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Entrambi i giudici del merito hanno ricavato la consapevolezza dell’imputato dell’attività illecita svolta dalla società dalla condotta dello stesso, dal operazioni commerciali dal medesimo effettuate con motivazione priva di profili di illogicità.
2.3 n terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il motivo non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione, ha richiamato il buon comportamento processuale tenuto anche se non pieno, per avere il Capurri ammesso una circostanza (di avere ricevuto le scritture contabili dal precedente amministratore, di fatto, scagionandolo) risultante da un documento scritto che era in atti, attestante il passaggio della documentazione dal primo al secondo amministratore (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931). Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sulla minore estensione del chiesto beneficio che richiamano la ridotta valenza della dichiarazione ammissiva, sono, pertanto, incensurabili.
Invero, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19/12/2024.