Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23167 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23167 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/06/1947
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verona – che, avendolo assolto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in essa assorbita l’appropriazione indebita di cui al capo B), ha dichiarato NOME COGNOME, amministratore unico della “95 s.p.a.” dichiarata fallita con sentenza del 05/12/2011, responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società ( in particolare non tenendo il libro giornale e il libro de inventari relativi a plurime annate), – ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, e rideterminato la pena principale e quelle accessorie fallimentari.
Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME è affidato a tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per l motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
…2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 603 cod. 3 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria, mediante la escussione dei testi COGNOME COGNOME, COGNOME che avrebbero potuto riferire elementi utili a provare la estraneità del ricorrente ai reati contestati.
…2.2. Il secondo motivo censura l’affermazione di responsabilità, sostenendosi la insussistenza del fatto di bancarotta documentale, sul rilievo che la curatrice fallimentare non avrebbe cercato di reperire la documentazione obbligatoria, e comunque, è denunciata la contraddittorietà della motivazione che, nell’affermare la responsabilità del ricorrente per l’omessa tenuta della contabilità aziendale, non ha considerato la presenza dell’organo di vigilanza deputato a tale controllo.
…2.3. Con il terzo motivo, ci si duole della mancata riqualificazione del fatto a sensi dell’art. 217 L.F.. in assenza di dolo in capo all’amministratore. Invero, a tal fine, viene posta in rilievo la circostanza che la curatrice, per un verso avrebbe omesso di inventariare la mole di documenti rinvenuti al momento della dichiarazione di fallimento, dall’altro, non ha rinnovato il contratto avente a oggetto il software informatico dal quale avrebbe potuto essere stampata la documentazione contabile da consegnare alla stessa curatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Non ha pregio il primo motivo, con cui è denunciata la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di rinnovare la prova dichiarativa, finalizzata ad acquisire elementi utili a provare la estraneità del ricorrente ai fatti contestati, dal momento che, come ha già considerato il giudice di primo grado, anche se i testi avessero dichiarato che la documentazione
contabile era stata istituita e regolarmente tenuta, tanto non avrebbe fatto venire meno l’obbligo dell’imprenditore di metterla a disposizione della curatela fallimentare.
…1.1. Giova ricordare che, nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttori dibattimentale, prevista dall’art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia potenzialmente irrinunciabile per la capacità di eliminazione delle eventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare risultanze ritenute fondamentali per la decisione; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata ( ex plurimis, Sez. 6, n. 7047 del 15/03/1996 , Rv. 205673; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 , Rv. 246859; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 , Rv. 275114; Sez. 6 – , n. 48093 del 10/10/2018 , Rv. 274230). In considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, il Giudice deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti, cosicchè, si afferma che egli, pur investito – con motivi di impugnazione – di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda, dando conto dell’uso del potere discrezionale connesso al convincimento di non potere decidere ex actis; non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità. (Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
…1.2. Conseguentemente, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale, posto alla base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello ( da ultimo, Sez. 5 n.. 14205 del 07/03/2025 n. m. ; conf. Sez. 5 n., 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 6 n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261798; Sez. 6 n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236).
…1.3. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che ha linearmente motivato in merito alle ragioni che portavano a escludere la rilevanza e decisività
delle prove di cui l’appellante sollecitava l’acquisizione, non ravvisandosi la denunciata violazione del diritto alla prova.
…1.4. Invero, costituisce preciso obbligo dell’imprenditore, sin dalla fase antecedente alla dichiarazione di fallimento, adoperarsi per una corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, con il deposito di una relazione aggiornata, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi, in sede di convocazione prefallimentare (art. 15, comma 4 L.F.); dopo l’apertura della procedura concorsuale, con il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie entro tre giorni dalla comunicazion della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 comma 1 n. 3 L.F.); e con la tempestiva e costante disponibilità all’interlocuzione con il curatore del fallimento (art. 49 L.F.).
…1.5. Ebbene, i giudici di merito hanno richiamato i precisi obblighi gravanti sull’amministratore, non solo in merito alla regolare tenuta delle scritture contabili – evidenziando come pur essendo consentita dalla legge la tenuta informatica della contabilità, ciò non esime l’amministratore della società dall’adempimento degli obblighi di legge in merito alla tenuta e all’aggiornamento delle stesse e sottolineando come «il mancato aggiornamento dei libri e delle scritture contabili non ha consentito la precisa ricostruzione de patrimonio societario, così impedendo ogni utile iniziativa della curatela» ma anche alla tempestiva consegna della stessa al curatore fallimentare, a disposizione del quale, in caso di incompletezza della documentazione cartacea, deve essere messa anche la contabilità informatica. Di qui il giudizio di superfluità della rinnovazione istruttoria, “essendo stato già dimostrato …che i libri e le scritture contabili della società sono stati tenuti su supporto informati e non su quello cartaceo”.
Discende da quanto già osservato anche la infondatezza del secondo motivo, che contiene censure in merito all’operato della curatrice, per non avere cercato di reperire la documentazione obbligatoria in mezzo al ‘caos’ ovvero nei sistemi informatici aziendali, giacchè il ricorrente pretende di trasferire sul curatore un onere di diligenza ( quello, appunto, di consegnare le scritture) in capo al curatore, al quale richiede di svolgere una funzione di supplenza rispetto all’amministratore della fallita. Ma è su quest’ultimo che gravano i gli obblighi di tenuta della documentazione contabile e anche di tempestiva e completa messa a disposizione del curatore, obblighi dai quali l’amministratore non è esentato neppure dall’esito dei controlli da parte del collegio sindacale.
…2.1. In situazione analoga, la Corte ha ritenuto che “la contabilità in formato cartaceo, obbligatoria, venne istituita dalla fallita, ma tenuta volutamente in guisa da non rendere possibile la ricostruzione della vita e del patrimonio sociale, essendosi ostinatamente rifiutato, il ricorrente, di fornire chiarimenti al curatore
mentre, la versione informatica, che si assume completa, non venne, tuttavia,
(Sez. 5 n. 21645 del 16/03/2023 n.m.). Ancora, mai consegnata al curatore.”
“in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la tardiva esibizione, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, dei libri contabili non è idonea a surrogare g
obblighi di deposito della documentazione contabile che gravano sull’amministratore sia nella fase pre fallimentare, sia in quella immediatamente
successiva alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma piuttosto avvalora e corrobora quegli indici di fraudolenza rilevanti per
(Sez. 5 n. 14931 del 05/03/2024, Rv.
l’accertamento della sussistenza del reato”
286371).
3. Il terzo motivo contiene generiche censure, con le quali, in realtà, si invoca la riqualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice per responsabilità
colposa senza addure motivi per scardinare la sentenza impugnata che, come si
è detto, ha ravvisato la responsabilità dolosa sulla base dei descritti indici di fraudolenza, mentre lo stesso ricorrente, contraddittoriamente con l’invocata
riqualificazione, argomenta la prospettazione della corretta e completa tenuta delle scritture contabili.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 16 maggio 2025 Il Con gliere esten