Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3208 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3208 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a L’Aquila il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d’appello di L’Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che, riportandosi alla requisitoria in atti, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; accoglimento udito, per l’imputato, l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’ del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di L’Aquila ha riqualificato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascritto al ricorrente e per il quale era stato condannato in primo grado in quello di bancarotta documentale semplice, riducendo di conseguenza il trattamento sanzionatorio.
Av verso la richiamata sentenza l’imputat o ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a un unico, articolato motivo, con il quale denuncia manifesta illogicità o mancanza della motivazione rispetto all’affermazione della sua responsabilità penale.
A fondamento delle spiegate censure evidenzia, innanzi tutto, che le decisioni di merito si sono fondate esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla curatrice fallimen tare all’udienza dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare, che pure erano smentite dalle risultanze documentali indicate dal rapporto investigativo della RAGIONE_SOCIALE, a cui risultano allegate la Relazione e il verbale di operazioni compiute, dai quali si evince che la stessa curatrice aveva esibito alla RAGIONE_SOCIALE di finanza medesima tutte le scritture degli anni 2013 e 2014, o comunque in numero tale da consentire la ricostruzione della situazione contabile della fallita.
In secondo luogo, deduce che la decisione impugnata non ha considerato che il passaggio di consegne della documentazione al nuovo amministratore poteva essere agevolmente desunto dalla circostanza che, come provato documentalmente, il COGNOME aveva presentato le dichiarazioni di imposta relative all’anno 2015, che presupponevano la completezza della documentazione contabile.
Il ricorrente lamenta, così, carenza di motivazione e ulteriore travisamento della prova rispetto alla documentazione contabile rivenuta che ha condotto alla derubricazione del delitto in bancarotta semplice mentre avrebbe dovuto condurre ad escluderlo in toto .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Occorre considerare che, in virtù dell’originaria prospettazione accusatoria, ritenuta fondata anche dal giudice di primo grado, l’imputato era stato chiamato a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta fallimentare per le due concorrenti condotte consistenti: a) nella sottrazione dei libri e delle scritture obbligatorie per legge, eccetto il libro giornale degli anni 2013-3014, per arrecare pregiudizio ai creditori e garantire per sé un ingiusto profitto; b) per aver tenuto il libro giornale in modo da rendere impossibile la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale della società fallita.
La Corte territoriale, nel riqualificare il fatto ascritto quale bancarotta documentale semplice, ha ribadito, per un verso, l’insufficienza delle risultanze del libro giornale degli anni indicati per consentire la ricostruzione della situazione finanziaria della società dal 2015 al fallimento e, per un altro, ha ritenuto che l’imputato non aveva curato la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili obbligatorie, così mostrando disinteresse per la gestione della società e per la regolare tenuta della contabilità.
Ciò posto, da un lato non si comprende se le risultanze del libro giornale fossero incomplete o comunque presentassero irregolarità negli anni nei quali era amministratore l’imputato. In quest’ultimo caso, tuttavia, la responsabilità penale non potrebbe essere del ricorrente, trattandosi di circostanze successive alla dismissione della carica.
Per altro verso, la Corte territoriale nel ribadire, pur a fronte della riqualificazione operata del delitto ascritto in quello meno grave di bancarotta documentale semplice, che mancano alcune scritture, non ribadisce quali né spiega perché non considera l’ampia mole di documentazione che, come risulta dal verbale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 15 ottobre 2020, è stata esibita dalla medesima Curatrice fallimentare e che attesta la presenza dei registri IVA per gli anni 2013 e 2014, dei partitar i dell’anno 2014, di fatture e della documentazione afferente la situazione contabile degli anni 2013 e 2014.
Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
Così è deciso, 12/01/2026
Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente NOME COGNOME