Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41780 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41780 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROVERETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 marzo 2025, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco in data 28 marzo 2024 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica, dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 3, 219, comma 1, n. 1 e 223, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per avere, quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecco del 19 marzo 2015, in concorso con l ‘ amministratore di fatto, NOME COGNOME, giudicato separatamente, sottratto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, parte dei libri e delle scritture contabili obbligatori relativi agli esercizi 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e, in ogni caso, per averli tenuti in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; fatti accertati in Lecco, il 19 marzo 2015. In particolare, non era stato rinvenuto alcun documento contabile relativo al 2015, né erano state consegnate le fatture di vendita e di acquisto relative agli esercizi 2011, 2012 e 2013 e i corrispondenti estratti conto bancari. Infine, non erano stati rinvenuti i mastrini dei clienti/fornitori per gli anni 2012, 2013, 2014 relativi alla RAGIONE_SOCIALE e quelli relativi alla RAGIONE_SOCIALE degli anni 2012, 2014, né i mastrini fornitori del 2013, così come tutte le fatture di acquisto relative alla RAGIONE_SOCIALE e le note di credito emesse dalla RAGIONE_SOCIALE verso tale società.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO , deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216, comma 3, 219, comma 1, n. 1 e 223, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento di prove essenziali. La Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la responsabilità di COGNOME sulla scorta di un integrale richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, senza un ‘ analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e, peraltro, mediante l ‘ errato riferimento al comma 3 dell ‘ art. 216, r.d. n. 267 del 1942. Più precisamente, il Giudice di appello avrebbe omesso di considerare: la proprietà della società, la domiciliazione della sede presso lo studio di COGNOME, la pervasiva ampiezza della procura per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la gestione dell ‘ operatività; le dichiarazioni dei testimoni che nulla avrebbero riferito su COGNOME, non avendo mai
interloquito con lui, come gli acquirenti di immobili e i lavoratori dipendenti; la circostanza che il curatore avesse esercitato l ‘ azione risarcitoria solo contro COGNOME e non anche contro COGNOME e che sarebbe stato lo studio COGNOME a fornire la documentazione contabile al rag. COGNOME per la tenuta della contabilità; che COGNOME non gestiva i rapporti bancari della fallita, monopolizzati da COGNOME; che solo le fatture e i mastrini afferenti ad alcune società del gruppo RAGIONE_SOCIALE non vennero rinvenuti, a riprova che l ‘ interesse all ‘ occultamento dei medesimi documenti risalisse solo a colui che controllava pervasivamente la RAGIONE_SOCIALE ; e, infine, la mancata percezione di emolumenti da parte di COGNOME. Inoltre, la Corte avrebbe frainteso la collaborazione prestata da COGNOME in favore del rag. COGNOME relativamente ad altra società del c.d. RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE ) nonché la competenza in materia contabile del medesimo (contraddetta dal curatore in sede dibattimentale); i rapporti personali e amichevoli tra COGNOME e il geom. COGNOME; l ‘ azione di responsabilità del curatore nei confronti del solo COGNOME quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
Per quanto sopra, il ricorso eccepisce la carenza di motivazione e/o il vizio di apparente motivazione, anche per travisamento di prove essenziali.
Inoltre, dalla mera carica di amministratore di diritto non potrebbe dedursi la sussistenza del dolo specifico richiesto, non ricavabile dalla mera mancanza delle scritture contabili e rilevante per distinguere tale reato dalla bancarotta semplice documentale, punibile anche per colpa. Stante la carenza di dolo specifico, il fatto potrebbe al più riqualificarsi nella fattispecie di cui all ‘ art. 217, comma 2, legge fall., come già sollecitato con l ‘ atto di appello in assenza di qualunque motivazione da parte della Corte territoriale. La richiesta derubricazione, infine, imporrebbe, una volta esclusa la recidiva per le ragioni indicate con il secondo motivo, di dichiarare l ‘ intervenuta prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 99, comma quarto, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva. La condanna ex artt. 110 cod. pen., 216, legge fall. risalirebbe al 19 luglio 1978 e riguarderebbe fatti commessi nel 1971, mentre le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti del 16 ottobre 2007 concernerebbero fatti-reato commessi, rispettivamente, il 10 febbraio 2003 e il 9 maggio 2002, e le relative pene sarebbero state interamente condonate. Pertanto, l ‘ episodio per cui è condanna non potrebbe ritenersi indice di una maggiore pericolosità di un soggetto che, per oltre un decennio, avrebbe serbato un comportamento irreprensibile.
Con requisitoria scritta in data 25 agosto 2025 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Muovendo dall ‘ analisi del primo motivo, giova evidenziare, per una migliore comprensione delle censure difensive, come dal complesso dell ‘ istruttoria dibattimentale sia emerso che la società RAGIONE_SOCIALE era stata amministrata, dal 2012 e sino alla data del fallimento, da NOME COGNOME, affiancato da COGNOME, il quale, considerata la peculiare ampiezza dei poteri gestori con procura generale e degli intensi e continuativi rapporti professionali con la società fallita, doveva ritenersi amministratore di fatto della stessa. A seguito del fallimento, COGNOME aveva indicato, quale depositario delle scritture contabili e responsabile dei rapporti con il Fisco, il rag. COGNOME, il quale aveva messo a disposizione della curatela soltanto i fascicoli dei bilanci, che non erano mai stati depositati, del 2011, 2012 e 2013, senza però consegnare alcuna documentazione relativa al 2015. Particolarmente lacunosa, inoltre, era poi risultata la contabilità relativa ai rapporti della fallita con altre società riconducibili a COGNOME, come la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e come la RAGIONE_SOCIALE , che aveva un rapporto di partecipazione incrociata con la fallita, in specie con riferimento alle fatture di vendita e acquisti relative agli anni 2011, 2012 e 2013 e ai corrispondenti estratti conto bancari, mancando sia le schede di dettaglio (i cosiddetti mastrini contabili) relativi ai rapporti con le prime due società oltre che con il geom. COGNOME (quale fornitore e cliente), sia le schede relative alle operazioni di finanziamento soci per gli anni 2013 e 2014 e non essendo stato consegnato al curatore alcun documento contabile per il 2015. Secondo quanto riferito dal rag. COGNOME, nell ‘ attività prodromica alla redazione dei bilanci della RAGIONE_SOCIALE , egli si era confrontato con COGNOME, il quale si era mostrato molto preparato a livello contabile e aveva evidenziato una reale conoscenza delle vicende della RAGIONE_SOCIALE , altra società gravitante nell ‘ orbita del cd. RAGIONE_SOCIALE, di cui gestiva personalmente la contabilità. COGNOME ha, anche, riferito che la documentazione contabile della fallita gli era sempre pervenuta tramite e-mail dallo studio del geom. COGNOME e di aver partecipato ad alcune cene aziendali organizzate da costui, cui prendeva parte, tra gli altri, proprio COGNOME, in rapporti molto confidenziali con COGNOME.
Muovendo dal dato che una parte essenziale, in termini di ricostruzione delle vicende societarie, della contabilità di RAGIONE_SOCIALE non era mai stata consegnata alla curatela fallimentare, i Giudici di merito hanno, dunque, ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale a carico di COGNOME, tenuto conto della sua veste di amministratore unico e di legale rappresentante, dal gennaio 2012, del relativo obbligo , previsto dall’art. 2302 cod. civ., di tenere e conservare le scritture contabili di cui all’art. 2214 cod. civ.; obbligo gravante
sull’amministratore di diritto anche ove investito solo formalmente dell’amministrazione della fallita (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754 – 01). Rispondendo alle censure difensive sul punto, la sentenza di appello, pur riconoscendo che il geom. COGNOME fosse l’amministratore di fatto della società, ha peraltro escluso che COGNOME fosse una mera ‘ testa di legno ‘ , all ‘ oscuro delle dinamiche dell ‘ impresa, avendo egli svolto un effettivo ruolo gestorio, ancorché subordinato a quello del concorrente, indicativo del suo pieno coinvolgimento alle vicende societarie. All’uopo la Corte territoriale ha evidenziato come COGNOME avesse consegnato parte della contabilità della fallita al curatore, avesse tenuto rapporti con il rag. COGNOME, cui aveva personalmente conferito l ‘ incarico di tenere la contabilità per il 2014, confrontandosi con lui per la preparazione del dossier dei bilanci e mostrandosi a conoscenza sia delle questioni amministrativo-contabili della RAGIONE_SOCIALE , altra società del cd. RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratore, sia delle dinamiche operative e gestionali della stessa RAGIONE_SOCIALE , avendo partecipato alle assemblee di quest’ultima per l ‘ approvazione dei bilanci del 2012 e del 2013. Inoltre, la sentenza ha valorizzato la circostanza, riferita sempre da COGNOME, che egli fosse in rapporti amicali e di lunga conoscenza con COGNOME, e che fosse stato amministratore, dal febbraio 2014, anche della RAGIONE_SOCIALE , altra società del cd. RAGIONE_SOCIALE, non essendo dirimente che il solo COGNOME avesse concordato la transazione con il fallimento, non essendo tale fatto indicativo di una gestione esclusiva della fallita da parte dell ‘ amministratore di fatto, posto che il fallimento si era mosso nei confronti di colui che rispondeva dei fatti patrimoniali non giustificati, evitando di disperdere risorse anche nei confronti di COGNOME, all ‘ evidenza incapiente e in posizione più defilata per le vicende patrimoniali delle quali non è stato accusato. Nella medesima prospettiva, è stato inoltre valorizzato il fatto che le carenze contabili riguardavano proprio i rapporti con altre società del gruppo, comprese la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE , non potendosi spiegare le ingenti poste creditorie della fallita stornate con giroconti e compensazioni alquanto anomali, né i compensi a COGNOME senza alcuna documentazione di supporto; di tal che proprio la mancata consegna della contabilità costituiva la dimostrazione di come, all ‘ interno del gruppo di società gravitanti intorno a COGNOME, vi fosse la volontà condivisa dall ‘ imputato, inserito stabilmente in tale contesto e a conoscenza dei fatti gestionali della fallita – di occultare le reali dinamiche e i rapporti intercorrenti con tali società. Quanto al fatto che taluni dipendenti e una parte dei clienti non conoscessero COGNOME, ciò è stato spiegato con la circostanza che la maggior parte degli aspetti gestionali fossero assorbiti dalla ampia procura conferita a COGNOME.
Risulta allora chiaro, dalla esposizione che precede, che le odierne censure hanno un carattere meramente reiterativo, essendo state le stesse articolate attraverso una pedissequa riproposizione degli argomenti già dedotti con l ‘ atto di appello e puntualmente disattesi, con una motivazione non manifestamente
illogica, da parte della Corte territoriale. Essa, pertanto, lungi dal realizzare acriticamente un pedissequo richiamo alla sentenza appellata, ha correttamente rilevato, da un lato, l ‘ assenza, pur dopo la proposizione dell’impugnazione, di elementi di effettiva novità rispetto alle emergenze del processo di primo grado e, dall ‘ altro lato, la selettiva censura di alcuni soltanto tra gli elementi del compendio probatorio operata , con l’atto di appello, dalla difesa dell’imputato , rispetto ai quali la sentenza di primo grado aveva, invece, offerto una lettura globale e non parcellizzata e, soprattutto, priva delle contestate omissioni e aporie logiche.
Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.
Quanto al secondo motivo, concernente l ‘ applicazione della recidiva, la Corte territoriale ha motivato la decisione con il significativo precedente specifico di cui COGNOME si era reso responsabile e con la commissione, più recentemente, di reati di natura patrimoniale, valutati come «per nulla distonici rispetto alla presente vicenda» (così pag. 9 della sentenza impugnata).
Tale apprezzamento appare corrispondere a una tipica valutazione di merito e non può ritenersi espressa con motivazione manifestamente illogica, anche tenuto conto che la prospettazione difensiva circa il carattere risalente delle precedenti violazioni della legge penale non è stata corredata da alcuna documentazione in grado di comprovarla (non potendo essa ricavarsi dal certificato del casellario giudiziale presente agli atti, privo, ai sensi dell’art. 687, comma 1, cod. proc. pen., di qualunque annotazio ne in ragione del dato anagrafico dell’imputato, ultraottantenne).
Ne consegue, dunque, l’infondatezza della relativa doglianza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME