Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17954 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a San Pedro (USA) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 5 maggio 2023, della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, depositando note d’udienza;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato tratto a giudizio per rispondere, nella sua qualità di legale rappresentante della società cooperativa RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 17 maggio 2016), del reato di bancarotta fraudolenta documentale perché avrebbe sottratto o comunque occultato i libri e le altre
scritture contabili, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, rendendo così impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Espletata l’istruttoria dibattimentale (con l’esame del curatore, delle altre persone a vario titolo inserite nell’organico della società fallita – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME – e di NOME COGNOME, ufficiale di polizia giudiziaria che ha svolto le indagini), il NOME è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
La decisione, all’esito dell’impugnazione proposta dallo stesso imputato, è stata confermata dalla Corte d’appello.
Ricorre per cassazione l’imputato articolando tre motivi di censura, tutti formulati sotto il profilo del vizio di motivazione e, il primo, anche sotto quell della violazione di legge.
3.1. In particolare, con il primo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie di reato contestata.
Sostiene la difesa, invero, che nulla sarebbe stato rilevato né in ordine ad una concreta sottrazione o distruzione della documentazione, né, tantomeno, in relazione alla pur ritenuta partecipazione soggettiva (in termini di dolo specifico) del NOME.
L’unico dato emerso dall’istruttoria sarebbe la nomina dell’imputato quale presidente del consiglio di amministrazione, avvenuta nel 2004 e mai più rinnovata fino al successivo fallimento. E tanto, anche alla luce del trasferimento dell’imputato all’estero, darebbe conto, da un canto, della natura fittizia della società e, dall’altro, della sua sostanziale estraneità rispetto alla gestione societaria. Circostanze, peraltro, confermate anche dalla teste COGNOME.
3.2. Il secondo deduce il travisamento delle dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME. Il primo avrebbe reso dichiarazioni contrastanti con quelle rese nelle indagini preliminari (nel corso delle quali mai avrebbe fatto riferimento al NOME) e il secondo lo avrebbe descritto come alto e robusto e, all’epoca, dell’età di circa 50 anni, mentre l’imputato allora ne aveva appena 26.
3.3. Il terzo, in ultimo, deduce la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui avrebbe rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttori dibattimentale avanzata dalla difesa (quanto alla necessità di una perizia grafologica al fine di accertare la riconducibilità della firma apposta in calce al verbale assembleare di nomina) alla luce di una motivazione autoreferenziale (ritenendo, apoditticamente, l’insussistenza della prospettata diversità di firma), richiamando le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste COGNOME (anche queste
incoerenti con quelle rese nel corso delle indagini preliminari) e senza considerare come la procura firmata dal NOME, in realtà, riportava anche le firme degli altri due consiglieri di amministrazione, rimasti, tuttavia, estranei alla vicenda penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è indeducibile in quanto postula un’inammissibile rivalutazione degli elementi probatori utilizzati dai giudici di merito.
Va premesso che l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950).
Ciò considerato, la piena consapevolezza delle modalità di tenuta della documentazione e, con essa, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunta dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304). E fra queste, anche il rilevante importo del passivo societario (accertato attraverso le insinuazioni dei creditori) e la stessa irreperibilità dell’amministratore (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983).
Ebbene, la Corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione, ha offerto, a fondamento della ritenuta responsabilità del NOME, una motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici:
la società fallita, attiva dal 2004, era stata formalmente gestita da un consiglio di amministrazione composto dall’imputato, quale presidente, da NOME COGNOME, quale vice presidente, e da NOME COGNOME, quale consigliere;
il fallimento era stato dichiarato per un credito di euro 5.588.116,13, vantato da RAGIONE_SOCIALE;
l’imputato si era reso irreperibile e la sede sociale era risultata sloggiata;
non è stata consegnata alcuna scrittura contabili della società fallita;
dalle concordi dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME è stato accertato che l’imputato, approfittando della giovane età dei due, all’epoca ventenni, e della loro necessità di trovare lavoro, li aveva indotti a firmare un non meglio precisato
contratto di lavoro, mai concretizzatosi giacché lo stesso imputato si era subito dopo reso irreperibile e che soltanto molti anni dopo, allorquando erano stati convocati dalla polizia giudiziaria, i predetti testi avevano scoperto delle cariche formalmente assunte nella società dichiarata fallita, a loro del tutto ignota.
Le argomentazioni sono logiche e coerenti e, in quanto tali, non sindacabili in questa sede.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha effettivamente valorizzato le concordi dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, valutate attendibili al di là delle pur rilevate imprecisioni (ritenute marginali e comunque giustificabili in ragione del lungo tempo trascorso), dalle quali è emerso da un canto la loro estraneità rispetto all’intera vicenda oggetto delle imputazioni e, dall’altro, lo specifico intento fraudolento del NOME, che, approfittando della giovane età dei due (all’epoca ventenni) e della loro necessità di trovare lavoro, li aveva indotti a firmare un non meglio precisato contratto di lavoro, mai concretizzatosi poiché l’imputato subito dopo si era reso irreperibile.
Ebbene, a dispetto della formale indicazione dei vizi motivazionali asseritamente individuabili nella sentenza impugnata, anche in questo caso le censure sollevate sono, in realtà, dirette a sollecitare a questa Corte una non consentita rilettura, peraltro parcellizzata, del compendio probatorio e a richiedere direttamente una nuova valutazione dello stesso; una rivalutazione che postula apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623). Il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, invece, un orizzonte circoscritto, in quanto limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare solo l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.
L’eccezione che le testimonianze sarebbero costellate da imprecisioni e contraddizioni con quanto riferito in sede di indagini preliminari, da un lato è smentita dal Tribunale (che ha dato conto della marginalità delle incoerenze, giustificandole con il lungo tempo trascorso), dall’altro è generica e non decisiva, sia perché la contestazione effettuata ai sensi dell’art. 500 cod. proc. pen. non legittima, di per sé, un giudizio di automatica inaffidabilità del testimone, sia perché l’atto processuale richiamato non è stato allegato al ricorso (né integralmente trascritto) e manca qualsiasi deduzione sulla natura decisiva di tali contrasti (Sez. 3, n. 35559 del 19/05/2017, C., Rv. 270825; Sez. 6, n. 5146 del
16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499).
3. Il terzo motivo di censura è infondato.
Va premesso che la disposizione di cui all’art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell’indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento o alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come necessaria, non potendo decidere allo stato degli atti (comma 1), o alla circostanza che la rinnovazione riguardi prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (comma 2). Cosicché, mentre nelle prime ipotesi (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell’ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334)
Non essendo, quindi, la perizia invocata una prova nuova o sopravvenuta (ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’art. 603 cod. proc. pen.), l’eventuale assunzione in appello rimane soggetta alla disciplina indicata nel primo comma e, quindi alla dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere. E la Corte territoriale, a fronte delle deduzioni degli imputati, ha valutato, nel merito, la sua eventuale incidenza sul complessivo materiale probatorio acquisito nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado, escludendone la rilevanza e dando atto, specificamente, con motivazione logica e coerente, dell’assoluta inutilità della perizia grafologica richiesta, evidenziando, da un canto, l’insussistenza, contrariamente a quanto sostenuto, dell’ipotizzata identità grafologica e, dall’altro, le dichiarazioni rese alla polizia giudizia (acquisite sull’accordo delle parti) da NOME COGNOME che, riconoscendo la sua grafia nella procura in atti afferente alla comunicazione del relativo verbale, ha precisato che le firme apposte erano dei soggetti indicati, personalmente comparsi dinanzi al lui.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 gennaio 2024
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