Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29277 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29277 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 14/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall’AVV_NOTAIO, con cui, nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME si riporta al ric:orso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Benevenl:o in data 12/06/2018, con cui NOME
COGNOME era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 04/03/2013.
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, in data 27/06/2023, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 50 603, 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., quanto alla mancata assunzione del teste della difesa NOME COGNOME, già amministratore della società fallita, il cui esame era stato chiesto al fine di dimostrare il ruolo formale svolto dal ricorrente, come da questi dichiarato in sede di esame, laddove aveva specificato di aver consegnato al curatore la documentazione che aveva ricevuto, avendo la Corte di merito ascritto al COGNOME, in maniera del tutto apodittica, sia comportamenti omissivi che commissivi, rifiutando il richiesto approfondimento istruttorio sul punto;
2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216 e 217 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., i quanto la curatrice ha indicato le cause del fallimento nell’incapacità gestionale dell’amministratore, confusa dalla Corte di merito con la consapevolezza, da parte del predetto, delle ragioni per le quali egli era stato convocato dalla curatrice, come se detta consapevolezza fosse dimostrativa di capacità gestionale, avendo, al contrario, la curatrice evidenziato proprio quella incapacità gestionale che avrebbe dovuto fondare la valutazione della colpa quale elemento soggettivo della condotta del ricorrente, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità;
2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla consistenza del passivo, circostanza del tutto estranea alla condotta del COGNOME, posto che il passivo si era formato in epoca precedente la sua amministrazione, nonché sul disinteresse alla ricostruzione della vicenda, che era proprio la circostanza per la quale era stata richiesta l’integrazione probatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è infondato e va, pertanto, rigettato.
Quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, dopo aver esposto il motivo di appello – con cui si chiedeva l’esame di NOME COGNOME ali scopo di dimostrare che il COGNOME avesse assunto la carica allo scopo di aiutare il predetto COGNOME*, precedente amministratore ed amico dell’imputato – ha osservato come tali circostanze fossero del tutto irrilevanti a fronte dell’assunzione della carica, da cui derivava l’obbligo di istituire e tenere regolarmente le scritture contabili, obbligo gravante anche su di un mero prestanome e, nel caso di specie, non assolto.
Peraltro, in maniera del tutto logica, la Corte di merito ha dato atto che il COGNOME aveva puntualmente risposto alle domande della curatrice, dimostrando di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale della società, avendo anche riferito sia di tasse da pagare che dell’assenza di beni, nonché della mancanza di dipendenti e della inattività della società sin da epoca antecedente all’assunzione della carica.
In tal modo, quindi, l’imputato aveva dimostrato di aver consapevolmente assunto la carica di amministratore di una società inattiva e fortemente indebitata verso l’erario, senza alcuna sussistenza della ipotizzata sopravvenuta decozione della società.
Alla luce di tali circostanze, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto – con motivazione immune da censure logiche – che la scarna documentazione contabile consegnata dal COGNOME alla curatrice, risalente addirittura ad un’epoca antecedente all’assunzione della carica, fosse dimostrativa del concorso del predetto nell’occultamento o nella distruzione delle scritture contabili, ovvero nella volontaria mancata istituzione delle stesse.
In tal senso, il primo motivo di ricorso appare reiterativo del gravame e privo di un serio confronto con la motivazione della sentenza impugnata, fondandosi sulle dichiarazioni del ricorrente, neanche prodotte a questa Corte, senza individuare la decisività dell’esame del teste.
Quanto al secondo motivo di ricorso, l’incapacità gestionale del COGNOME, dal punto di vista logico-motivazionale, appare sostanziare proprio l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, posto che la sentenza, come detto, ha ricordato che il COGNOME era a conoscenza della situazione patrimoniale della società, per cui l’aver assunto e mantenuto la carica senza aver, in sostanza, mai operato, costituiva prova logica della sua disponibilità a svolgere tale ruolo in riferimento ad una società destinata al fallimento, con conseguente consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori dalla radicale assenza di scritture contabili.
In tal senso, quindi, l’ulteriore passaggio logico, quanto alla sussistenza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice – basato sulla presenza di scarna ed incompleta documentazione, comprensibile solo con il concorso dell’imputato
nell’occultamento o nella distruzione delle scritture contabili con il precedente amministratore, oppure con la sua specifica volontà di non istituire le scritture contabili che non gli erano state consegnate -, appare, in tale contesto motivazionale, del tutto coerente e non confutato dalle deduzioni difensive, considerata anche la perduranza dell’inadempimento, del tutto incompatibile con una condotta colposa.
In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha considerato l’assenza di elementi positivamente valutabili in favore del ricorrente, la sua disponibilità ad assumere la caric:a di amministratore di una società evidentemente destinata al fallimento e, quindi, la sua spregiudicatezza, essendosi egli del tutto disinteressato all’attività della società stessa.
Su tali circostanze il ricorso appare del tutto generico, posto che non risulta in alcun modo neanche dedotta quale sarebbe stata l’attività svolta dal ricorrente in favore della società, a fronte di perduranti madempimenti fiscali, maturati anche nel corso dell’amministrazione del COGNOME, che si è protratta per un arco di tempo non irrilevante.
Dal rigetto del ricorso discende, quindi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 05/04/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il residente