Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45864 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45864 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a DELICETO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La pronunzia impugnata è stata deliberata il 12 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Bari, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Foggia nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannati in primo grado per alcuni reati fallimentari in relazione alla procedura concorsuale relativa alla società RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia il 6 giugno 2013.
In particolare, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello di NOME (amministratore della società fino al marzo 2011), che in primo grado era stato condannato sia per bancarotta da operazioni dolose che
per bancarotta fraudolenta documentale; quanto a COGNOME (amministratore della società dal marzo 2011 al fallimento), la sentenza di primo grado è stata riformata in appello nel senso che è stata dichiarata la prescrizione per un fatto di bancarotta semplice e la pena, per i due addebiti comuni al coimputato per cui la sentenza appellata è stata confermata, è stata conseguentemente ridotta.
Avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e, riferendosi all’imputato «NOME», indugia su una questione concernente la configurabilità del delitto di ricettazione in relazione alla detenzione di manufatti esplosivi.
3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto agli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., contestando la reiezione della richiesta di patteggiamento in relazione all’imputato «NOME» solo per alcune delle imputazioni per cui questi è stato tratto a giudizio (in particolare quelle in materia di stupefacenti ed esplosivi).
3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva reiterata, riferendosi ad alcune proposizioni che sarebbero contenute nella pag. 4 della sentenza impugnata.
3.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche all’imputato «NOME».
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi.
4.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente esordisce con un riepilogo di quanto si evince dalla sentenza di primo grado e da quella di appello in ordine alla storia e alle vicende della società fallita e di quanto sostenuto nell’atto di appello. A seguire, l’imputato contesta che gli sia stata attribuita la responsabilità per il mancato versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali – condotta integrante la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose – mentre tali omissioni si riferivano ad un periodo antecedente al suo ingresso nella società, avvenuto nel 2011, senza che
risultasse un rapporto di collaborazione con il precedente amministratore COGNOME. Di talché la stasi che gli si poteva imputare, legata alla necessità di trovare una soluzione di fronte alle accertate problematiche della società, non può dirsi un’omissione cosciente e volontaria e, quindi, dolosa. La protrazione della morosità della società e il mancato pagamento di alcune imposte, scadenti nel periodo della gestione COGNOME – sostiene il ricorso – al più avrebbero potuto determinare un’imputazione di bancarotta per ritardata richiesta di fallimento.
Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente contesta il giudizio della Corte di appello, secondo cui non sarebbe plausibile che COGNOME avesse chiesto, senza successo, al precedente amministratore la consegna delle scritture contabili, mentre tale mancata consegna era stata testimoniata dal commercialista COGNOME. Il ricorso, infine, contesta la sussistenza del coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale per omissione.
4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello, prima di decurtare di soli due mesi di reclusione la pena complessiva a seguito della declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo d), avrebbe dovuto porre rimedio al vizio della sentenza di primo grado, laddove il Tribunale aveva effettuato un aumento omnibus per tutti i reati in continuazione.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, esse andavano concesse in ragione dell’incensuratezza dell’imputato e della non gravità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile in quanto – verosimilmente per un errore di collazione dell’impugnativa – esso si riferisce ad altro imputato e ad altro processo, come può evincersi dai ripetuti riferimenti al cognome diverso da quello dell’imputato suddetto, ad altre imputazioni e ad altre evoluzioni processuali, estranee al presente procedimento.
Il ricorso di COGNOME è infondato e va, pertanto, respinto.
2.1. Sul primo motivo di ricorso – che concerne la conferma del giudizio di penale responsabilità – si osserva quanto segue.
2.1.1. Il primo versante – quello che contesta la conferma della condanna per la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose – non coglie profili di manifesta illogicità motivazionale nelle puntuali argomentazioni della Corte di
appello, che ha evidenziato due circostanze rilevanti ai fini del giudizio di penale responsabilità dell’imputato.
Da una parte, che il termine per il pagamento di alcune delle imposte evase (addizionale regionale, addizionale comunale, Irap) cadeva nel periodo di gestione del prevenuto, il che neutralizza la proposizione difensiva secondo cui il debito tributario era maturato tutto nel periodo della precedente gestione; dall’altra che il debito fiscale e previdenziale accumulatosi negli anni della gestione COGNOME si era comunque protratto, incrementandosi, negli anni della gestione COGNOME – che effettivamente nulla aveva fatto per ripianarlo; ciò era dimostrato dal fatto che nell’unico bilancio disponibile, quello al 31 dicembre 2010, il debito fiscale era di 25.000 euro mentre, al momento della dichiarazione di fallimento, ammontava ad oltre 75.764,25 euro, incremento coincidente, dunque, proprio con il subingresso dell’odierno ricorrente nella società.
Si tratta di argomentazioni la cui razionalità non è smentita dalle critiche del ricorrente, che non prova neanche a contestare la ricostruzione della Corte di appello, opponendovi solo un generico proclama di estraneità alla maturazione del debito.
2.1.2. Sorte non diversa deve avere l’argomento di censura che concerne la bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale il ricorrente agita a propria difesa la circostanza di non avere ricevuto le scritture contabili dal precedente amministratore. Orbene, il Collegio osserva, in primo luogo, che non if è manifestamente illogica l’argomentazione adoperata dalla Corte di appello, secondo cui non sarebbe plausibile che un soggetto acquisti la totalità della quote di una società e ne diventi anche amministratore, senza avere – prima, aggiunge il Collegio – avuto la disponibilità della documentazione necessaria al fine di verificare le condizioni della società.
Non solo.
Il ricorrente non si confronta con l’altra ratio decidendi della sentenza impugnata, vale a dire quella secondo cui a NOME viene addebitata anche l’omessa istituzione delle scritture contabili per il periodo del suo mandato.
Quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta di cui si discute, il Collegio osserva che la motivazione della Corte distrettuale, benché stringata, non è manifestamente illogica né errata in diritto laddove ha tratto la dimostrazione della volontà decettiva nei confronti dei creditori dalla condizione stessa della società, che aveva forti debiti, che ne compromettevano la solidità e che l’amministratore in carica aveva interesse a non rendere nota ai creditori.
D’altra parte, il motivo di appello sul dolo era piuttosto generico, limitandosi a giustificare l’inerzia dell’amministratore con la pretesa volontà di «cercare di riorganizzare» la società, agitando, poi, il tema dell’assenza di pregiudizio dei
creditori, che è altro rispetto al dolo proiettato in tato saasz; in questo senso, anche il ricorso finisce per ripetere gli stessi argomenti dell’appello .
Il Collegio aggiunge che il ricorso – quanto alla bancarotta fraudolenta documentale – presenta tratti di inammissibilità fin dall’impostazione dell’argomento di censura perché – senza le dovute specificazioni – lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, si ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 COGNOME (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi a oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
2.2 Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, dal momento che non si comprende quale sarebbe il vizio della sentenza impugnata laddove la Corte di merito era legittimata ad individuare, nell’ambito dell’aumento omnibus effettuato dal Tribunale, la pena per il reato dichiarato prescritto da decurtare e nessuna censura specifica riguarda la correttezza di tale individuazione.
Riguardo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a far riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Al rigetto del ricorso di COGNOME consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di
NOME, oltre alla condanna ale spese processuali, consegue altresì la condanna al pagamento di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/9/2023.