Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10423 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10423 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 09/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 09/03/2022, con cui NOME COGNOME era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale titolare dell’omonima ditta individuale, dichiarata fallita con sentenza del 20/05/2015.
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, in data 18/07/2023, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216 e 217 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto, nonostante i motivi di appello, non è stata ritenuta la fattispecie di bancarotta documentale semplice, con motivazione del tutto generica, senza addurre alcun elemento dimostrativo del dolo che deve sorreggere la ritenuta fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI Il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
Va ricordato che la sentenza di primo grado aveva dato atto che il fallimento della ditta individuale, avente ad oggetto l’esercizio di sala giochi e biliardi, e stato dichiarato su istanza di un creditore, la RAGIONE_SOCIALE, per euro 123.953,81 e che successivamente si era insinuato l’Erario per euro 434.944,17; le scritture contabili, inoltre, non erano mai state depositate; a carico dell’imputato, peraltro, pendeva anche diverso procedimento penale, aperto a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza su apparecchiature da gioco ai sensi dell’art. 220 TULPS, in riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME e amministratore di fatto e che aveva la medesima sede della fallita; non a caso, anche la ditta individuale gestiva una sala giochi con installazione di apparecchi elettronici, per cui – secondo il Tribunale – l’omessa consegna delle scritture era funzionale ad evitare gli accertamenti del c:uratore fallimentare e l’estensione delle indagini anche alla ditta individuale (pag. 5 della sentenza di primo grado), in tal senso individuando chiaramente il dolo specifico della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta o occultamento delle scritture contabili.
La Corte di merito, nell’esaminare i motivi di appello, ha ribadito come fosse stata incontestabilmente accertata la mancanza di tutte le scritture contabili e, nel confutare la versione difensiva, ha anzitutto citato giurisprudenza di legittimità relativa alla diversa ipotesi delittuosa di incompleta e/o irregolar tenuta delle scritture contabili, punita a titolo di dolo generico, richiamando tuttavia, la finalità di recare danno ai creditori e sostenendo che, nel caso di specie, non poteva ravvisarsi semplicemente une mera negligenza o superficialità, ma una precipua volontà di nuocere ai creditori; quindi, la sentenza impugnata procede nel suo percorso argomentativo citando la giurisprudenza di legittimità in tema di differenza tra la bancarotta documentale
semplice e la bancarotta fraudolenta documentale, concludendo che “l’intento ultimo del predetto imputato sia stato proprio quello di rendere difficoltosa la ricostruzione dei movimenti contabili della ditta, in modo tale da non consentire la conoscenza dello stato di dissesto dell’ente e, per l’effel:to, di nuocere all posizione dei creditori.”
Tale motivazione appare il frutto di una totale confusione tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare e/o incompleta tenuta delle scritture contabili, tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, punita a titolo di dolo generico’ e la fattispecie occultamente, sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture contabili, i cui rientra la omissione totale della tenuta, punita a titolo di dolo specific segnatamente in relazione allo scopo del soggetto agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio al ceto creditorio (Sez. 5, 15743 del 18/01/2023, COGNOME NOME, Rv. 284677; Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME NOME, Rv. 278321; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME NOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME NOME, Rv. 276650).
Nella vicenda in esame non vi è alcun dubbio che fosse stata contestata e ritenuta provata la omissione e/o l’occultamento delle scritture contabili, ossia la fattispecie punita a titolo di dolo specifico, per cui la Corte di merito, anche al luce dei motivi di appello, era gravata da un onere motivazionale ben individuato, in riferimento all’elemento soggettivo del reato, dovendo individuare gli elementi alla stregua dei quali ritenere provata la finalità della volontà d soggetto agente, ossia lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Al contrario, come evidenziato, la motivazione sovrappone le due fattispecie, confondendole in maniera irrimediabilmente contrastante con i citati principi di diritto, pacificamente acquisiti dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
Né, di conseguenza, la sentenza impugnata ha fornito alcuna appagante motivazione in relazione alla qualificazione della condotta, posto che proprio lo scopo dell’omissione della tenuta della contabilità – recare pregiudizio ai creditori o procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto – costituisce il discrimine tr reato di bancarotta fraudolenta documentale e quello di bancarotta documentale semplice, di cui all’art. 217, comma 2, legge fallimentare (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 16/06/2020, COGNOME NOME, Rv. 279179; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME NOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 262915).
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo che, in applicazione degli GLYPH illustrati GLYPH canoni GLYPH ermeneutici, GLYPH individuerà GLYPH le ragioni
argomentative relative alla qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fallimentare, ovvero ai sensi dell’art. 217, comma 2, legge fallimentare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 04/12/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente