Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3831 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3831 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1090/2025
COGNOME COGNOME
Relatore –
UP – 14/10/2025
EGLE PILLA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16.4.2025, la Corte di Appello di Roma, all’esito di trattazione orale, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale assolvendolo, al contempo, dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 216 legge fallimentare. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale in luogo di quello meno grave di bancarotta semplice di cui all’art. 217 legge fallimentare, rilevando che non risulta che l’imputato abbia provveduto alla tenuta dei libri e delle scritture contabili successivamente all’anno 2012, benché la società sia fallita tre anni dopo, venendo così meno, in assenza di qualsivoglia giustificazione, ad un preciso obbligo giuridico su di lui gravante quale amministratore RAGIONE_SOCIALE società. La Corte in ordine alla mancata derubricazione in bancarotta semplice, con un evidente salto logico, si limita esclusivamente ad evidenziare che nel caso di specie risulta invece integrato con certezza l’elemento soggettivo del dolo specifico proprio RAGIONE_SOCIALE bancarotta documentale fraudolenta. Nella sentenza impugnata si ritiene integrato con certezza l’elemento soggettivo del dolo specifico del reato contestato senza tuttavia accertare in concreto la presenza di tale elemento. Non si può invero non tenere conto del fatto che l’imputato è stato assolto dalla distrazione RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.500.000,00 contestata al capo A dell’imputazione, ragione per la quale non è dato comprendere il presupposti su cui la Corte di appello è riuscita a ritenere integrata la volontà di sottrazione in capo all’imputato. Ed infatti, l’importo del passivo fallimentare non incide sull’elemento soggettivo che deve essere accertato sul presupposto RAGIONE_SOCIALE precisa volontà dell’imprenditore di non permettere la ricostruzione degli affari RAGIONE_SOCIALE società. Nel caso di specie tale accertamento non è stato minimamente svolto e le conclusioni RAGIONE_SOCIALE Corte sono esclusivamente il frutto di evidente pregiudizio, laddove la stessa ha ritenuto strumentale, senza nessun ulteriore accertamento, la denuncia penale formulata dall’amministratore RAGIONE_SOCIALE società fallita in ordine all’avvenuto furto o comunque sottrazione RAGIONE_SOCIALE documentazione contabile RAGIONE_SOCIALE società. Né si può ritenere priva di rilevanza la circostanza accertata in dibattimento secondo cui nel 2012, tre anni prima del fallimento, la società fallita è stata sottoposta a verifica fiscale da parte RAGIONE_SOCIALE Guardia di finanza e dal processo verbale di constatazione è emerso che i militari non avevano rilevato alcuna irregolarità relativa alla corretta tenuta dei libri contabili specificando che in tale comparto è stato effettuato il controllo sulla regolare conservazione dei libri e dei registri, esibiti o acquisiti ai fini fiscali, non rilevando violazioni di merito. Anche in relazione alle voci ‘riconciliazione delle fatture attive con le registrazioni’, riconciliazioni delle fatture passive con registrazioni’ e ‘riconciliazione delle registrazioni con le liquidazioni’ la Guardia di finanza non ha rilevato irregolarità. Tuttavia la Corte di appello senza confrontarsi con quanto accettato dalla Guardia di finanza si limita a ritenere integrato il dolo specifico in capo all’imputato sulla base del solo presupposto che la presentazione
RAGIONE_SOCIALE denuncia di furto deve essere considerata come un tentativo da parte dello stesso di attribuire ai ignnoti ladri il furto RAGIONE_SOCIALE documentazione contabile RAGIONE_SOCIALE società fallita. In tal modo la Corte di appello ha omesso qualsiasi accertamento in ordine alla reale sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico in capo all’imputato.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione di legge e la carenza e/o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE pena ritenuta congrua nella misura di quattro anni di reclusione in ragione delle modalità RAGIONE_SOCIALE condotta realizzata e anche dell’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE denuncia di furto delle scritture, del consistente passivo RAGIONE_SOCIALE società e del mancato rinvenimento di alcun bene di proprietà RAGIONE_SOCIALE società. Le conclusioni a cui giunge la Corte di appello non appaiono condivisibili sotto diversi profili. Innanzitutto l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE denuncia di furto delle scritture è frutto esclusivamente del pregiudizio operato dalla Corte di appello in quanto nessun accertamento è stato svolto in tal senso. Quanto al consistente passivo RAGIONE_SOCIALE società questo non deve essere considerato quale unico elemento, ma deve essere considerato in concreto considerando le dimensioni RAGIONE_SOCIALE società. Indi si cita la pronuncia n. 41061 del 11.11.2021 e sulla base ei essa si assume che il mero riferimento al passivo fallimentare non costituisce di per sé un parametro utile ai fine RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità del fatto, evidenziando come tra l’altro nel caso di specie l’imputato sia incensurato.
2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Che la contabilità sia stata regolarmente tenuta ha trovato riscontro nell’accertamento RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza che dimostra che non vi fu la volontà di sottrarre la documentazione contabile.
Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1.1. La doglianza di cui al primo motivo di ricorso, che lamenta la mancata derubricazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie RAGIONE_SOCIALE bancarotta fraudolenta documentale contestata e ravvisata dal giudice di merito in quella meno grave RAGIONE_SOCIALE bancarotta
semplice documentale, fa leva, da un lato, sulla prospettata, attestata, regolarità dei libri e dei registri presi in carico dalla Guardi di Finanza ai fini fiscali, che, in sede di accertamento fiscale operato nell’anno 2012 nei confronti RAGIONE_SOCIALE società, poi fallita, RAGIONE_SOCIALE, avrebbe appurato, appunto, la regolare tenuta formale dei libri, dei registri e delle scritture, non rilevando violazioni di merito, dall’altro, sulla mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE inattendibilità RAGIONE_SOCIALE denuncia di furto, affermata dalla Corte di appello sulla base di un mero pregiudizio.
In realtà, leggendo le conformi pronunce di primo e secondo grado, si ha modo di comprendere, innanzitutto, che la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie RAGIONE_SOCIALE bancarotta fraudolenta documentale, è stata ravvisata, in conformità a quanto contestato nel capo d’imputazione, in termini di sottrazione delle scritture contabili, per avere l’COGNOME consegnato al curatore solo un’esigua parte RAGIONE_SOCIALE documentazione contabile, adducendo che la stessa era stata rubata, come da denuncia di furto dallo stesso proposta due giorni prima dell’incontro col curatore.
Con la conseguenza che tutto ciò che riguarda la regolare tenuta formale delle stesse, come appurata nel 2012 dalla Guardia di Finanza, non ha alcun rilievo ai fini che occupano, versandosi nel caso RAGIONE_SOCIALE sottrazione, successiva, delle scritture contabili, né potrebbe assumerlo ai fini RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dell’elemento soggettivo per dimostrare l’assenza in capo al ricorrente del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice RAGIONE_SOCIALE bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica.
Ed invero, la Corte di appello ha messo, altresì, in evidenza al riguardo che la società ha di fatto cessato di operare successivamente all’accertamento RAGIONE_SOCIALE Guardia di finanza iniziato il 29/02/2012 relativo agli anni 2007 2012, dal quale era emerso che per tutto il predetto periodo la società sistematicamente dichiarava ricavi inferiori a quelli effettivi e detraeva costi per importi maggiori rispetto a quelli consentiti ex lege. Sicché di là RAGIONE_SOCIALE regolarità formale delle scritture.
Di là di tale aspetto, la Corte di appello ha imperniato la ricostruzione del dolo specifico su una pluralità di ulteriori circostanze ritenute indicative di tale elemento soggettivo.
Essa, dopo aver premesso che il ricorrenza è stato unico socio RAGIONE_SOCIALE società dal 11 gennaio 1999 al 9 maggio 2014, quando una quota assolutamente minoritaria veniva acquisita da tale NOME COGNOME, ed è diventato amministratore unico sin dal 11 gennaio ’99 mantenendo la carica fino al fallimento, che l’ultimo bilancio depositato risale all’esercizio 2011, che il fallimento è stato chiesto dalla Cassa edile di Roma per un credito di circa 16.000 euro, derivante dal mancato pagamento dei contributi negli anni 2012-2013, che si è poi insinuata al passivo solo RAGIONE_SOCIALE con un credito di oltre 2,4 milioni di euro, derivante dal mancato versamento di imposte nel periodo 2004-2012, ha posto in evidenza che l’COGNOME, convocato dal
curatore in data 24/03/2015, si era presentato solo il 23 Aprile 2015 consegnando un’esigua parte RAGIONE_SOCIALE documentazione RAGIONE_SOCIALE società, adducendo che la stessa sarebbe stata rubata, come da denuncia dallo stesso proposta due giorni prima. L’COGNOME – precisa la sentenza impugnata a corollario RAGIONE_SOCIALE sua scarsa credibilità aveva dichiarato, inoltre, che la società non possedeva beni benché dalle visure eseguite presso il PRA risultasse proprietaria di un motociclo e due autocarri mai acquisiti alla procedura fallimentare e dei quali è rimasta ignota la sorte (il fallimento si era chiuso per totale mancanza di attivo).
In particolare – si espone nella sentenza impugnata – il ricorrente aveva ricondotto la mancata disponibilità RAGIONE_SOCIALE documentazione societaria ad un furto che sarebbe avvenuto presso l’ufficio provvisorio sito in INDIRIZZO nel quale ignoti si sarebbero introdotti in epoca compresa tra il 20 luglio 2014 e il 21 Aprile 2015, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso al solo scopo di impossessarsi di alcuni faldoni contenenti documentazione varia amministrativa, del tipo libri contabili, iva, giornale, inventari beni ammortizzabili, verbali assemblee, libro soci, tutti i relativi al periodo dal 2011 ad oggi, come da verbale di ricezione di denuncia in data 21 Aprile 2015. Nel medesimo verbale il ricorrente dava atto di aver constatato il furto nella medesima data RAGIONE_SOCIALE denuncia, andando a prelevare dei documenti, circostanza che smentirebbe l’asserzione dello stesso di essersi invece recato sul posto prima RAGIONE_SOCIALE convocazione presso lo studio del curatore del fallimento.
Le predette dichiarazioni, di là RAGIONE_SOCIALE conferma del sostanziale abbandono RAGIONE_SOCIALE società al suo destino, non spiegano – osservano i giudici di merito – perché l’imputato abbia atteso un mese dopo la convocazione del curatore per reperire la documentazione di interesse, così, tra l’altro, venendo meno allo specifico obbligo a carico dell’amministratore di depositare i bilanci e le scritture contabili entro tre giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di fallimento, il cui adempimento è imposto per legge a prescindere dall’esistenza di un’espressa richiesta o di un invito al deposito da parte degli organi RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale.
Sotto altro profilo, osservano i giudici di merito, non risulta affatto che il luogo in cui sarebbero stati depositati quei documenti fosse sottoposto a sequestro, vincolo del quale l’imputato non ha fatto alcuna menzione nella denuncia e che non è altrimenti desumibile dagli atti (d’altra parte, osserva la Corte di merito, se fosse vero che l’immobile era stato sequestrato nel procedimento concernente la società RAGIONE_SOCIALE sarebbe quantomeno singolare che li ricorrente non abbia chiesto il dissequestro e la restituzione dei documenti inerenti alla società fallita, evidentemente estranei alle necessità di quella curatela e per lui indispensabile al fine dell’espletamento degli obblighi di legge).
La Corte di appello, alla luce di tali argomenti, ha, dunque, tratto la conferma dell’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE menzionata denuncia, già in sé poco credibile per aver avuto ad oggetto documenti del tutto privi di interesse per un normale ladro, peraltro lasciando residuare solo quelli di più vecchia data del tutto inutili per la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
E, ad ulteriore conforto di tale inattendibilità, e quindi RAGIONE_SOCIALE strumentalità RAGIONE_SOCIALE denuncia di furto ai fini illeciti, annota, altresì, la Corte di appello che la segretaria NOME COGNOME ha, tra l’altro, riferito che il suo ufficio si trovava in INDIRIZZO presso la sede di tre società tra le quali la società fallita RAGIONE_SOCIALE, che svolgevano tutte attività inerenti all’edilizia, circostanza che conferma l’obiettiva commistione tra le società e i diversi ruoli operativi svolti dai familiari – i COGNOME – in essa variamente coinvolti.
Le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE COGNOME sono state ritenute indicative delle connotazioni illecite che hanno improntato la gestione del ‘gruppo’, laddove la teste ha riferito che i documenti erano stati portati via, che era stato, anzi, ‘portato via proprio l’ufficio e si erano spostati’ in altro luogo, aggiungendo di aver constatato, quando le società erano ancora operative, che venivano prelevati materiali senza documenti di trasporto, destinati alla ristrutturazione di proprietà personali degli amministratori.
Quindi la Corte d’appello ha desunto sia che lo spostamento dei documenti societari in un luogo ignoto era avvenuto ben prima RAGIONE_SOCIALE denuncia di furto dell’imputato, sia l’esistenza di attività poco trasparenti che gli amministratori delle società del ‘gruppo’ legati da stretti vincoli familiari avevano tutto l’interesse ad occultare.
E quanto alla deduzione difensiva RAGIONE_SOCIALE mancanza di un interesse dell’imputato a sottrarre le scritture contabili al fallimento, la Corte di appello, ha messo, altresì, in evidenza come dall’ultimo bilancio depositato – la cui attendibilità non era stata messa in discussione nemmeno dall’imputato ed era anzi avvalorata dalla constatazione da parte RAGIONE_SOCIALE Guardia di finanza RAGIONE_SOCIALE regolare tenuta formale delle scritture contabili – risultino ingenti poste attive, tra cui rimanenza per 384.000 € e crediti esigibili entro l’esercizio successivo per euro 3.030.847,00 nonché disponibilità liquide, la cui sorte è rimasta totalmente ignota poiché in assenza di contabilità non è stato possibile ricostruirne la natura e la sorte ad essi impressa dall’amministratore, con conseguente gravissimo danno per i creditori rimasti integralmente insoddisfatti ed impossibilità di verificare altri profili di responsabilità a carico dello stesso imputato, che, anche per tale motivo – sottolinea la pronuncia impugnata – è stato assolto dalla bancarotta patrimoniale (avendo il Tribunale ritenuto insufficiente, al fine di provare la riconducibilità alla società fallita delle
ingenti somme transitate sui conti correnti personali dell’imputato e di altri soggetti a lui vicini, l’assenza di giustificazioni circa la relativa provenienza).
Il tutto – rappresenta la Corte territoriale a chiusura dell’articolata motivazione posta a sostegno RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale dell’imputato e qui oggetto di critiche non dirimenti – mentre la società accumulava ingentissimi debiti con l’Erario.
La Corte di appello è, dunque, partita dal dato certo e incontestato che le scritture contabili esistevano quanto meno sino ad una determinata data e non erano state mai consegnate al curatore. Per giustificarne la mancata consegna era stato predisposto l’espediente di simularne il furto, denunciato solo due giorni prima RAGIONE_SOCIALE comparizione – tardiva – dinanzi al curatore fallimentare.
La Corte territoriale ha, dunque, esposto – attraverso il congruo e logico percorso argomentativo sopra riportato nei suoi passaggi fondamentali – gli elementi che l’inducevano a ritenere con certezza che il furto fosse stato simulato.
Dalla congrua rappresentazione degli elementi che depongono per la sussistenza del dolo specifico, non poteva che derivare il rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta derubricazione del reato nella meno grave fattispecie RAGIONE_SOCIALE bancarotta semplice documentale. Di qui l’infondatezza del motivo di ricorso anche in parte qua .
1.2. Quanto agli ultimi due motivi relativi al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione anche al riguardo, confermando l’inesistenza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro non menzionati nemmeno nell’impugnazione, non potendosi reputare tale il mero riferimento all’assoluzione da altre fattispecie di reato.
Milita, piuttosto, negativamente – osserva la Corte di merito anche ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE entità RAGIONE_SOCIALE pena inflitta, peraltro determinata in misura ampiamente inferiore alla media edittale – il comportamento dissimulatorio tenuto dall’imputato, che risulta peraltro essere gravato da plurimi, anche se risalenti nel tempo, precedenti penali (in ogni caso ostativi al riconoscimento degli invocati benefici).
E’ jus receptum, d’altronde, che, nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALE concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili; laddove
nel caso di specie sono state esplicitate le ragioni del diniego con indicazione adeguata e logica di circostanze specifiche.
La concessione delle attenuanti generiche richiede, infatti, l’apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l’attribuzione di una sanzione meno afflittiva; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette – come certamente nel caso di specie – da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 – dep. 23/02/2004, P.G. in proc. RAGIONE_SOCIALE ed altri, Rv. 229768).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/10/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
COGNOME COGNOME