Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26425 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELFRANCO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti della ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo le sole pene accessorie.
Avverso la richiamata sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a
due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all’art. 173 att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, innanzitutto, la COGNOME lamenta che non essendole stata contestata alcuna recidiva, stante l’avvenuta dichiarazione fallimento in data 30 marzo/4 aprile 2012, la decisione impugnata non avrebbe, erroneamente, emesso sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione.
Per altro aspetto, la ricorrente deduce che non ha avuto una effetti conoscenza del procedimento, avendo ricevuto solo una comunicazione presso il carcere di Bologna dove è detenuta sulla circostanza che, in data 11 luglio 202 si era celebrata un’udienza nei suoi confronti, mentre non aveva avuto alt notifiche precedenti e il suo difensore di fiducia aveva omesso di renderla edot dello sviluppo delle fasi processuali.
2.2. Con il secondo motivo l’imputata lamenta, sul piano del trattamento sanzionatorio, l’eccessiva misura della pena e l’omesso riconoscimento dell prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso non è fondato sotto entrambi gli aspetti n quali si articola.
Invero, il delitto contestato si prescriverà solo nella data del 30 sette 2024, ossia dodici anni e mezzo dopo la dichiarazione di fallimento intervenuta 30 marzo 2012, considerati gli atti interruttivi che si sono registrati nella m massima nel corso del giudizio.
Per altro verso, l’imputata pone in maniera disarticolata e generica una ser di questioni eterogenee che spaziano dalla mancata conoscenza del processo (pur avendo ella eletto domicilio presso il difensore di nomina fiduciaria dall’inizio del giudizio, che non ha mai dedotto alcun vizio o omissione del notifiche nei confronti della propria assistita), all’impossibilità di eserc proprio diritto di difesa, al dolo del delitto contestato.
Ad ogni modo, le questioni sulle quali la ricorrente assume non abbia potuto difendersi per dimostrare la propria estraneità al delitto ascritto sono adeguatamente vagliate dalle conformi decisioni di merito con argomentazioni con le quali l’imputata neppure si confronta. Già la pronuncia di primo grado h invero congruamente osservato che la tesi della COGNOMECOGNOME COGNOME la quale le scritture contabili erano in parte detenute dal commercialista e in parte and
distrutte in un incendio, era stata smentita poiché, per un vers commercialista aveva negato alla curatrice la relativa circostanza e, per un alt era emerso che l’immobile dove si era verificato l’incendio non era quello dov avrebbero dovuto essere conservate dette scritture.
Sicché da tali elementi, sin dalla sentenza di primo grado, è sta adeguatamente valorizzato, quanto al dolo specifico necessario per l configurabilità della contestata bancarotta documentale per sottrazione distruzione di documenti (ipotesi cui è sotto questo aspetto equiparata quel dell’omessa tenuta degli stessi), che la relativa condotta ha avuto l’obietti pregiudicare i creditori, come attestato, ad esempio, dall’impossibilità p dipendenti a tempo determinato di poter provare all’RAGIONE_SOCIALE i propri crediti per trattamento di fine rapporto a seguito della dichiarazione di fallimento.
Il secondo motivo è inammissibile, poiché la ricorrente – oltre a proporr l’incomprensibile censura afferente l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti, in situazione nella quale le attenuanti non le sono state in realtà concesse – no confronta in alcuna misura con la motivazione della pronuncia impugnata laddove a pag. 5 sottolinea, nel confermare il trattamento sanzionator comminato in primo grado, che lo stesso è coerente con i criteri indicati dall’ 133 cod. pen. in ragione dell’assenza di elementi positivi da vagliare ne condotta dell’imputata, peraltro gravata da numerosi precedenti per delitti falso e contro il patrimonio, che ne caratterizzano in senso sfavorevole personalità.
Nel complesso, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso in Roma il 30 maggio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Presidente