Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1820 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BATTENTI NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18.4.2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevol del reato di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1 e 2, 223 e 219 1.f. a lui contestati per agendo dal 11.6.2001 al 13.4.2012 in qualità di amministratore delegato e successivamente (fino alla dichiarazione di fallimento del 24.2.2017) di amministratore unico della societ RAGIONE_SOCIALE“, aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere il fallimento medesima nonostante il capitale sociale fosse completamente perso già a far data dal 31.12.2013 (l’Erario vantava crediti nei confronti della fallita per euro 489.389,66), no allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai c sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte i libri e le scritture contabil averli tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio movimento degli affari.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difen di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, c disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce che la sentenza impugnata non si sia espressa concretamente sugli elementi che ineriscono al dolo specifico richiesto per l’integrazi della fattispecie di bancarotta documentale specifica contestata e ravvisata nel caso specie, in particolare, non avendo considerato tutti gli aspetti evidenziati nell’atto di – quali la serie di condotte poste in essere dall’imputato, che con l’ausilio die genitori impiegato del denaro proprio al fine di sollevare le sorti della società – ovvero circo che contrastano nettamente col carattere fraudolento ravvisato nella condotta dell’imputat A ciò si aggiunge il fatto che il ricorrente non si era occupato della contabilità della prima del 2012 curata sino a tale data dagli altri soci, in particolare da NOMENOME avendo s il lavoro di manuale presso l’azienda ed assunto la qualifica di amministratore unico sol partire dal 2012.
Le osservazioni espresse dalla Corte di appello circa la fittizietà delle poste attive dei depositati non corrispondono al caso concreto in cui, peraltro, non è emerso alcun caratte fittizio di quanto dichiarato nei bilanci antecedenti al 2012 e comunque esaminati curatore in quanto regolarmente depositati.
2.2.Col secondo motivo lamenta che I sentenza impugnata risulta del tutto carente anche relativamente al giudizio di colpevolezza espresso in relazione al reato di cui al 223 comma 2 n. 2 I.f. Osserva che in realtà l’imputazione riporta la contestazione dell’ 223 comma 1 I.f. e, nella parte descrittiva, la descrizione di condotte tese all’aggravam
del dissesto riconducibili alla bancarotta semplice. In ogni caso, le emergenze processu escludono una responsabilità del ricorrente fin ordine, specificamente, al manca pagamento dell’iva, risultando le cartelle esattoriali relative al periodo antece all’amministrazione dell’imputato, ossia al 2012.
Tutto ciò senza considerare l’assenza di qualsivoglia intenzionalità da parte dell’imputat cagionare o aggravare il dissesto, avendo lo stesso, come già evidenziato, posto in esser condotte tese a ripianare i debiti societari, ricorrendo anche a finanziamenti con le banch nome proprio e con la garanzia dei genitori per chiudere alcune esposizioni debitorie.
2.3.Col terzo motivo deduce la violazione dell’art. 521 del codice di rito per ave Corte di appello ritenuto integrata la fattispecie di reato della causazione del fallime operazioni dolose di cui al n. 2 dell’art. 223 I.f., laddove è oggetto di contestazione di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’ari:. 23, comma 8, del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sin quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno co concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Preliminare è osservare che i giudici di merito non sono incorsi nella dedotta violazio principio di corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza dal m che, di là della non perfetta indicazione della fattispecie contestata, richiamata unic con un generico riferimento, in premessa, all’art. 223 I.f., risulta poi descritta la oggetto di contestazione che si aggiunge chiaramente a quella di bancarotta fraudolen patrimoniale e documentale; ed è altrettanto chiaro che attraverso la contestazione di a aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento nonosta capitale sociale fosse completamente perso già a far data dal 31.12.2013, con specificazio sia pure in parentesi, che l’Erario vantava crediti verso la fallita per euro 489.389,6 inteso contestare, come inteso dai giudici di merito, il reato di bancarotta impropria all’art. 223, comma 2, n. 2 I.f., di operazioni dolose aggravanti il dissesto per il si inadempimento dei debiti, in particolare di quelli erariali, cui consegue la produz interessi e sanzioni; sistematico inadempimento a cui vanno ad aggiungersi, le altre condo
poste in essere dall’imputato, già compiutamente indicate nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto integrata anche la componente soggettiva in capo all’imputato, evidenzian come esso era stato socio unico della società fallita, RAGIONE_SOCIALE, dal 23.11.20 amministratore unico dal 19.6.2012, ma aveva, in realtà, in precedenza rivestito la cari presidente, o amministratore delegato, del consiglio di amministrazione, sin dal 1.9.2003.
Né si potrebbe ritenere che vi sia stata una lesione del diritto di difesa, essendosi l’ sin dal primo grado rapportato a tale fattispecie, avendo il Tribunale fatto esp riferimento ad essa, ed avendone già con l’atto di appello contestato la sussistenza.
La Corte di appello, dal suo canto, rispetto alla già esaustiva ricostruzione del giudice d grado, ha solo posto l’accento sull’inadempimento sistematico dei debiti tributari – non quelli relativi al mancato pagamento dell’iva che ha comportato l’aggravamento d dissesto, essendo la società al contempo gravata da debitorie consistenti – verso le banch fornitori e i dipendenti (sul punto si tornerà quando si affronterè il motivo sulle o dolose).
Sicché il terzo motivo che deduce la violazione del disposto normativo di cui all’art. 521 e del diritto di diesa è manifestamente infondato.
1.1.Quanto al primo motivo sulla bancarotta fraudolenta documentale, va precisato che giudici di merito hanno – correttamente – ravvisato la fattispecie della bancarotta fraud documentale cd. specifica, senza omettere – a differenza di quanto si assume in ricorso individuare gli indicatori della sussistenza del dolo specifico in capo al ric evidenziando al contempo come lo stesso non fu estraneo all’amministrazione della societ neppure in epoca antecedente all’anno 2012 – che nell’ottica del ricorso costituireb spartiacque per l’attribuzione delle condotte all’imputato – avendo in precedenza, si 2003, ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione (o di amminist delegato), insieme al socio COGNOME COGNOME a cui il ricorso intende, apoclitticamente, attri esclusiva, le incombenze relativa alla contabilità.
Hanno in particolare osservato i giudici di merito che la bancarotta documentale doves ritenersi provata sotto il profilo oggettivo non solo dal fatto che nulla era stato conse curatore, che i bilanci e le dichiarazioni fiscali non erano stati depositati successi all’anno di gestione 2013, ma anche dalle stesse dichiarazioni dell’imputato che non ave nascosto di non essersi preoccupato di conservare la documentazione sociale precedente all’assunzione dell’incarico di amministratore unico e di tenerla regolarmente aggiornat periodo successivo. Indi, osservano in buona sostanza le conformi pronunce di primo e d secondo grado che la totale mancanza della documentazione contabile e l’assenza anche delle dichiarazioni fiscali per il periodo successivo all’anno di gestione 2013 portano a ri provata anche la natura fraudolenta della condotta, trattandosi di omissione che riguardato pure il periodo in cui l’imputato era amministratore unico ed era, comun proseguita l’attività imprenditoriale, così come !o stesso imputato non aveva negato
evince dalla sentenza in materia di lavoro che situa i mancati pagamenti delle retribuzion dipendenti dall’aprile 2015 e la risoluzione dei contratti con gli stessi solo da settembre 2015 (in tali termini specifici, in particolare, si esprime la sentenza grado). Hanno quindi concluso i giudici di merito che l’assenza della documentazione dovess ritenersi senz’altro volontaria, anzi finalizzata proprio a recare pregiudizio ai creditor tra l’altro, comportato l’impossibilità di ricostruire gli affari, i crediti e i debiti cui le imposte che non erano state pagate.
Si evidenzia, altresì, nella sentenza impugnata che alla data del fallimento il p ammontava ad euro 848.761.03 e l’attivo era pressoché irrisoria, mentre l’imputato si reso irreperibile e non aveva consegNOME al curatore la documentazione contabile richie impendendo un’effettiva ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli aff tenuto conto che l’ultima dichiarazione fiscale e l’ultimo bilancio – come detto – si ferma all’anno d’imposta e all’esercizio 2013, e peraltro non rappresentavano realmente situazione economica della siccità essendo iscril:ti nell’attivo patrimoniale voci rel immobilizzazioni immateriali e rimanenza non corrispondenti al vero e tendenti a dissimula la perdita del capitale sociale; si aggiunge, a completamento del quadro probatorio, che Marzo 2015 la società aveva subito uno sfratto per morosità dall’appartamento abita dall’imputato a spese della società e a partire dall’aprile dello stesso anno la fall iniziato a tardare il pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti determina pochi mesi la dimissione in massa dei lavoratori e quindi la cessazione di fatto dell’a aziendale; indi, conclude coerentemente la Corte di appello, che fossero presenti n vicenda in esame specifici elementi indicativi della sussistenza del dolo specifico i all’imputato, precisando che l’amministratore unico – come già l’amministratore delegat presidente del consiglio di amministrazione – ha l’obbligo di tenere ed aggiornare le scr contabili, e che sull’imputato era certamente gravato tale obbligo essendo stato presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore unico senza soluzione continuità, a partire dall’ottobre 2003 e fino al fallimento del 2017, divenendo nel no 2011 anche socio unico della società fallita. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sintesi, la durata della carica, o meglio del suo coinvolgimento nel contesto gest unitamente, di contro, alle inadempienze registrate rispetto alle scritture contab comportamento assunto dopo la dichiarazione di fallimento sono stati ritenuti suffic elementi sintomatici della specifica intenzionalità che ebbe ad ispirare le condotte po essere dall’imputato.
L’impostazione dei giudici di merito è anche in linea con la giurisprudenza di questa Corte In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, p cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, cons nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, a forma della loro omessa tenuta, costituisce – invero – una fattispecie autonoma ed alternat
– in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo gener presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esamina dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 — 01).
Si è poi anche affermato, riguardo al dolo specifico, che in tema di bancarotta fraudol documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai credit impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto – come accaduto nel ca di specie – dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzaz comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 de 31/01/2023, Rv. 284304 – 01), e ciò evidentemente nell’ottica di perseguire un profitto recare pregiudizio ai creditori.
Il motivo in scrutinio è pertanto oltre che generico anche manifestamente infondato.
1.2. Tutto quanto sopra esposto ha delle evidenti ricadute anche in relazione bancarotta impropria per operazioni dolose che il ricorso ha inteso contestare ritenend poter circoscrivere – erroneamente per quanto sopra detto – la responsabilità dell’imputa periodo in cui assunse la carica di amministratore unico laddove la stessa imputazione riferimento anche al ruolo da lui rivestito in precedenza. In ogni caso i giudici d evidenziano che i debiti erariali non consistevano solo nel mancato pagamento dell’iv l’attività era proseguita sostanzialmente “a nero” – e la sentenza di primo grado smentis un certo senso anche l’argomento qui proposto circa l’intenzione di far fronte ai impegnandosi personalmente con l’aiuto dei familiari, avendo piuttosto essa evidenziato ch genitori erano intervenuti come garanti per consentire un finanziamento – non già per paga i debiti – ma per spostare l’attività nel nuovo capannone; l’imputato aveva piuttos precisa nella pronuncia di primo grado – investito nell’acquisto di nuove auto da rivend nell’attività, che veniva quindi dallo stesso proseguita pure a fronte della situa dissesto in cui già versava la società, incurante dell’accumulo dei debiti, anche eraria non erano sistematicamente onorati con conseguente aggravio del dissesto; situazione di forte indebitamento che l’imputato non poteva di certo ignorare – soggiungono i giudi merito – in considerazione dei ruoli da tempo svolti all’interno della società e che si er aggravata nella fase in cui egli era divenuto socio unico ed amministratore unico a causa plurimi comportamenti dolosi da lui posti in essere, che portavano, tra l’altro, i debi fornitori ad euro 200.000 (oltre all’accumulo dei debito erariale con relativi int sanzioni e agli inadempimenti verso i lavoratori).
D’altra parte, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, legge possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei dover imposti dalla legge all’organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento d
società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall’interesse per l’impres (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv. 277125 – 01, principio affermato in relazione ad una fattispecie, anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in tema di omessa convocazio dell’assemblea per le deliberazioni di cui all’art. 2447 cod. civ., a seguito dell’azzer del capitale sociale, e continuazione dell’attività d’impresa in violazione dell’art comma primo, cod. civ., alla quale era conseguito l’incremento dell’esposizione debitoria). altrettanto pacifico che Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria dall’art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento, costituito dal fallimento della s né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valend disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione in questione abbia cagioNOME anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto, poiché nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben d da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibil (Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189 – 01); e che le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistema inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole sc gestionale da parte dell’ amministratore della società, da cui consegue il prevedi aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenzial
Quanto all’elemento psicologico, il reato in esame si sostanzia, secondo la giurisprudenz dominante, in una «eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale» relazione alla quale «esaurisce l’onere probatorio dell’accusa la dimostrazione de consapevolezza e volontà della natura “dolosa” dell’azione, costitutiva dell’operazione” cui segue il dissesto, in uno con l’astratta prevedibilità dell’evento scaturito per dell’azione antidoverosa» (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247313-4-5; Sez. 5, n. 45672 del 1/10/2015, L.ubrina, Rv. 265510, i motivazione; di recente, sulla natura preterintenzionale del reato, vedi anche Sez. 5 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207).
Sicché, nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell’elemento soggettivo certamente nel caso di specie secondo la congrua ricostruzione svolta dai giudici di merit alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 1/10/2015, Lubrina, Rv. 265510).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricor consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata d
profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugNOMErio, al versamento, in favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.N.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/12/2023.