Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1156 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1156 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
Con sentenza del 15 luglio 2022 la Corte di appello dì Messina ha parzialmente
riformato – assolvendo gli imputati dai reati loro ascritti ai capi b), c) e d) del perché i fatti non sussistono e rideterminando la pena inflitta agli imputati per la sola di cui al capo a) della rubrica, per la Quale è stata confermata la condanna (pre d,aonoscimento in favore della sola NOME NOME delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art.62 bis cod. pen., e riduzione per ii rito per entrambi), in ann reclusione per NOME NOME ed in anni uno e mesi Quattro di reclusione per NOME NOME – la pronuncia di primo grado con cui, in data 21 settembre 2021, il Tribunale de medesima città aveva affermato la responsabilità degli imputati per i delitti di cui ag 110 cod. pena 223 e 126. comma 1 n.2 l,fall di cui al capo a), artt. 110 cod. pen., comma 2 n.1, 224 e 217 n.2 Lfall di cui al capo b), artt. 110 cod. pen a 219 comma n.1, 224 e 217 n.4 I.fall di cui al capo c), ed infine, per il solo NOME NOME, per il reato artt.219 comma 2 n.1, 224 e 217 re2 I.fall di cui al capo d),
Avverso la predetta sentenza. ricorrono autonomamente gli imputati, tramite i ,-ispettivi difensori di fiducia.
Ricorre per cassazione NOME.COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. 5. NOME COGNOME affidando le censure ad un unico motivo, con il quale dedu violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agii artt.110 cod. pen., 223 e 216 comma 2 n.2 1,fall.
La motivazione emessa dalla Corte non appare adeguata, emergendo dalle acquisizioni processuali che l’imputata non avesse alcuna possibilità di autonoma iniziativa all’inte della società essendo rimastelquale amministratore di fatto, NOME NOME fino alla da del fallimento; di conseguenza, a ricorrente non avrebbe potuto consegnare alcun documento al curatore fallimentare.
La Corte ha errato nel dare per scontata la partecipazione colpevole della NOME NOME alla società poi dichiarata fallita / senza indicare da quale circostanza fattuale ne ha assunto la prova.
Ricorre per cassazione anche COGNOME COGNOME tramite ii proprio difensore d fiducia, avv. NOME COGNOME articolando le censure con Quattro motivi.
4,1. Con il primo motivo contesta violazione di legge penale e processuale penale nonché vizio di motivazione. in particolare, !a Corte ha dato per scontato l’intenz fraudolenta dei soggetto agente di recare pregiudizio ai creditori, non motivando inol
sulla mancata riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art.217, comma 2, espressamente richiesta nei motivi di appello.
La Corte territoriale nel caso di specie si è limitata a rilevare le mancanz irregolarità contabili addebitabiii all’imputato senza approfondire l’eventuale pres dell’elemento soggettivo del reato così dando luogo, ad una motivazione carente ed inadeguata a giustificare il riconoscimento della responsabilità in capo al ricorrente; è insufficiente la menzione del “lungo corso imprenditoriale” del ricorrente, senza indagine approfondita sulla consapevolezza di agire illegalmente, indispensabile ai fini perfezionamento del reato.
A fondare la pronuncia di responsabilità sembra sia stata solo un’analisi incentra sull’elemento oggettivo del reato e non anche sulla sussistenza dell’elemento psicologico.
In tema dì bancarotta fraudolenta documentale, l’esistenza dell’elemento soggettivo deve essere desunto’ non solo dal fatto materiale, bensì dalla coscienza e volontà di no rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari a causa de stato delle scritture.
In riferimento alla seconda ipotesi di cui si discute, l’accertamento del dolo gene dovrebbe basarsi, oltre che sui criteri ordinari, anche su indici di fraudolenza, fondamen non solo in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma anche con riguardo a quella documentale proprio ai fini di detto accertamento.
La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla riqualificazione dei fatti ai dell’art,217 i, fall e connessa alla mancata indagine sull’elemento soggettivo del reato; la distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale richiede un’analis accurata dell’elemento psicologico, che nella prima può essere costituito indifferentement da dolo o da colpa ravvisabili quando l’agente ometta con coscienza e volontà o per semplice negligenza di tenere le scritture contabili, mentre nella seconda l’elemen psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dal coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore.
In assenza di Lin adeguato accertamento in ordine allo scopo perseguito dall’agente ed all’oggettiva finalizzazione della irregolarità e carenza delle scritture contabili, ques deve essere ricondotta all’ipotesi di bancarotta semplice e non alla più grave ipotes bancarotta fraudolenta documentale,
La rigualificazione inoltre sarebbe già dovuta avvenire non solo per l’assenz dell’elemento psicologico richiesto dalla fattispecie per il perfezionarsi dell’iilecito, per l’insussistenza della componente oggettiva; secondo quanto è possibile osservare in base alle risultanze dell’attività istruttoria, la contabilità ed il patrimonio socie state compiutamente e fedelmente ricostruite, in base a guanto rappresentato dalla curatela fallimentare, in soli quarantacinque giorni.
Per effetto dell’invocata riqualificazione la Corte avrebbe dovuto dichiarare estinto intervenuta prescrizione i delitto contestato al ricorrente.
4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito al riconoscimento de ruolo di amministratore di fatto in capo all’imputato nonché violazione di legge in rela ali’art.157 cod. pere
La Corte di appello si è limitata ad affermare che il ricorrente fosse per certo “deus ex machina della RAGIONE_SOCIALE e il motore delle decisioni operative”, senza motiva adeguatamente al fine di qualificare la sussistenza della responsabilità per i fatti ogge contestazione, neli’arco temporale nel quale l’imputato non rivestiva ruoli di rappresenta della compagine aziendale.
Si è ritenuto sufficiente al fine di qualificare il ricorrente quale amministratore della società, il conferimento di una delega a continuare ad operare sui conti della soci our dopo il passaggio della qualifica di amministratore in capo alla sorella NOME come si evince anche dalla relazione del curatore di cui all’art.33. La scel .delegare NOME a continuare ad operare sui conti è stata corretta ed è stata fatta p bene della società, ma era ormai NOME, come affermato anche dalla Corte, a ricoprire formale carica apicale di amministrazione, di conseguenza si configura vizio motivazione in quanto non si comprende perché la Corte di appello abbia affermato che fosse il Giaimis ii vero “deus ex machina” della società.
4.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione rispetto al contenuto di confluiti integralmente ne; fascicolo del merito per effetto della scelta dei rito.
La Corte di appello non ha considerato alcuni elementi incontrovertibili incompatibili con la decisione presa innanzitutto dalla relazione e>: art.33 !.f, è emers il Curatore non ha accertato alcun comportamento errato da parte del ricorrente rispetto onesiti richiesti (come ad esempio se avesse distrutte o dissipato i propri beni, o sott distrutto o falsificato scritture contabili o ancora se non avesse ottemperato all’obbligo di consegnare al curatore la contabilità): in secondo luogo la sentenza impugnata non ha tenuto conto della completa ricostruzione patrimoniale emergente proprio dalla stessa relazione, nell’ambito della quale il patrimonio aziendale è minuziosamente rappresentato infine non ha preso in considerazione la conclusione del Curatore che ha evidenziato dì non essere nelle condizioni di ritenere sussistenti profili di responsabilità penale.
Con il quarto motivo contesta violazione di legge in relazione all’art.62 bis non vizio di motivazione; in particolare’ la motivazione resa dalla Corte di appello è appare non argomentando in merito al coinvolgimento psicologico del ricorrente né all’effettivo ruolo svolto dallo stesso nell’assetto societario, considerando esclusivamente ii maggiore coinvolgimento rispetto alla coimputata. 4.4
5. Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8′ del d. I. n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù dei comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino quindicesimo giorno successivo al 31..12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi e il ricorso di NOME e annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di NOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere rigettati, essendo i motivi di ciascuno nel loro compl infondati.
1AI ricorso proposto nell’interesse di NOMECOGNOME
La censura con cui si lamenta vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata preso nella dovuta considerazione la posizione meramente formale rivestita dalla ricorrent mera testa di legno e priva di qualsiasi possibilità di autonome iniziative rispetto alla ci amministratore di fatto ricoperta dal fratello, NOME NOMECOGNOME al quale er dall’assemblea conferita procura ad operare sui conti correnti della società – è info perché i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno spiega come il ruolo dell’imputata non fosse riducibile a quello di mera testa di legno, ponen risalto ia sua partecipazione all’attività di gestione della società poi fallita, collab l’altro, alla formazione delle deliberazioni societarie. Testualmente si afferma che nonos si dovesse ritenere che NOME fosse il concreto ‘deus ex machina’ della società e motore delle decisioni operative non si potesse ritenere l’imputata una mera testa di l ricoprendo la stessa formale carica apicale di amministrazione ed occupandosi anche, sia pu di risulta rispetto ai fratello, della gestione della società fallita anche s partecipazione alle delibere assembleari e societarie; e rispetto a tale ricostruzione la ce meramente contestativa risultando formulata in termini assertivamente negatorì di quant affermato dai giudici.
Quanto alla doglianza che fa leva sulla circostanza secondo cui non sarebbe ascrivibi all’imputata !a omessa consegna delle scritture contabili perché la stessa non era stata n condizioni di consegnare ai curatore fallimentare alcun documento in considerazione della su qualifica meramente formale, risultando peraltro la documentazione contabile già consegnata in sede di domanda di concordato presentata nell’inte.:NOME della società poi fallita, essa e tutto destituita di fondamento non considerando che ciò che e stato in buona sostanz
contestato nel!’ imputazione ed ascritto dai giudici di merito alla ricorrente è la fa della tenuta delle scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzio movimento degli affari e del patrimonio, ossia una condotta che è stata accertata sulla b dei documenti depositati.
È il caso di precisare al riguardo che la tenuta cd. a macchia di leopardo, che è qu che, per la frammentarietà dei dati emergenti dalla incomplete scritture contabili deposi non consente la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio societario – c nella sostanza la fattispecie ravvisata nei caso di specie per essere stata rilev incompletezza delle scritture contabili depositate oltre che la inattendibilità di annotazioni contabili in essa riportate – è frutto della valutazione svolta sulle contabili depositate, laddove la omessa consegna di una scrittura o libro contab presuppone che ne sia emersa la sussistenza perché solo in tal caso potrà parlarsi, appunt di omessa consegna – che ove sostenuta da dolo specifico integra la fattispecie, di cui :’ma parte dell’ad, 216 cornrna 2 l.f., dell’occultamento, sottrazione, distruzion scritture contabili: laddove nel caso di specie né la difesa, né giudici fanno spe riferimento a libri esistenti e sottratti alla curatela..
Sicché dei tutto fuori fuoco è la censura formulata nei termini indicati, tenuto conto che la COGNOME ricoprì la carica dal 2008 e le domande di concordato, cui fa riferim ie difesa – delle quali l’ultima revocata per inadeguatezza della proposta e propri dinattendibilità dei dati contabili con conseguente dichiarazione di fallimento risalgon ai periodo della sua amministrazione (e sono state ritenute dai giudici di merito, cfr. su la pronuncia di primo grado a pag. 1.1 e 12, dei tentativi per evitare il fallimento i’insolvenza era già evidente nel 2007 oltre quattro anni prima della data di presentaz deila prima domanda di concordato preventivo).
D’altra parte, la presentazione delle domande di concordato, quale ulteriore a l’un -naie intervenuto nel periodo dell’amministrazione della COGNOME, non può che esse attribuita – anche alla stessa, avvalorandone il coinvolgimento anche sostanziale e non s formale nelle vicende prefallimentari non conciliabile con la pretesa di estraneità ai fa al riguardo anche la sentenza di primo grado, pag, 8 ove si indicano gli altri element escludono una sua qualifica solo formale nell’ambito della società, prima tra tu circostanza che l’imputata era preposta all’esercizio di una serie di aziende acquisite società in questione).
2.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME.
2.1.11 primo motivo che si appunta sulla motivazione della Corte di appello in punto verifica della ricorrenza dell’elemento soggettivo non considera che la sentenza impugnata vedere è andata anche ortre quanto ie era richiesto dal momento che versandosi nell’ipotesi della tenuta delle scritture contabili in modo tale da non consentire la ricos
del patrimonio e del movimento degli affari, non era tenuta a verificare la sussistenz dolo specifico; essa ha in ogni caso indicato le ragioni per le quali dovesse ritenersi i addirittura specifico – in capo al ricorrente, come desumibili anche dalla comples ricostruzione della vicenda che – come già sopra posto in rilievo – evidenzia la presenta di ben due domande di concordato preventivo allorquando lo stato Ci insolvenza era da tempo conclamato e sulla base di dati contabili ritenuti già in quella sede inattendibili.
Ed è nell’ambito di tale complessiva ricostruzione che !a Corte di appello è giunt affermare che ;e innumerevoli irregolarità presenti nella contabilità depositata – che risolvono affatto, come dalla medesima precisato, in innocui tecnicismi contabili qua piuttosto in tenuta dei registri in maniera completamente avulsa da criteri di traspar completezza e integrità prospettica riguardo le attività aziendali, foriera quindi di ind lesione della possibilità di ricostruzione della contabilità sociale in base alla documen pervenuta al curatore – fossero state il frutto di una precisa volontà di mascherare, osc intorbidire e rendere discontinua l’analisi della gestione societaria nell’ambito delle c operazioni imprenditoriali di riferimento (ed è su tali basi che ha affermato che fosse chiaro lo scopo perseguito dai due imputati, di recare pregiudizio ai creditori ritenendo metodologia gestionale ed operativa al riguardo fosse più che atta a non rendere possibile ricostruzione del patrimonio e delle vicende societarie); e non ha mancato di evidenziare Corte di appello, che ai numerosi riscontri negativi elencati dal curatore nella relazione 33 I.f. dovesse aggiungersi che ” non esiste alcuna corrispcndenza tra le scritture contabi :ibro dei beni ammortizzabili della società con relative incongruenze anche per quan attiene agli ammortamenti rapportati ad altre vicende gestionali prime tra tutte l’accord RAGIONE_SOCIALE e la gestione dei costi di ristrutturazione dell’immobile affittato commerciale Tremestieri di Messina’,
E’ sulla base di un siffatto contesto e di una siffal:ta tenuta delle scritture contab Corte di appello è in definitiva giunta a confermare la condanna degli imputati per U reat bancarotta fraudolenta documentale – cd. generica; la cui integrazione – è i cas aggiungere atteso il rilievo in ricorso al riguardo prescinde dai fatto che il curator comunque riuscito a ricostruire le vicende societarie, essendo pacifico nella giurisprudenz auesta Corte che non rileva se poi il curatore sia comunque riuscito, reperendo dati aliund con particolare diligenza ; a ricostruire le vicende societarie (cfr. Sez. 5, n, 21028 21/02/2020, Rv. 279346 – 01; Sez. 5, n, 1925 del 26/09/2018 Ud. (dep. 16/01/2019), Rv. 274455 – 01),
Rimane altresì evidente come del tutto estranea ad una siffatta ricostruzione doves essere l’ipotesi di una rnera tenuta irregolare delle scritture contabili inquadrabile nel sicché infondata è anche la (lagnanza svolta ai riguardo, essendo chiaro che la Corte appello attraverso la motivazione indicata abbia implicitamente superato il punto
reclamava in subordine la riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale d cui all’art. 217 I.f., del tutto inconciliabile con guanto ricostruito nel caso di specie.
Il motivo è pertanto nel suo complesso infondato,
2.2. Il secondo motivo che contesta, peraltro genericamente, la qualifica amministratore di fatto attribuita ai ricorrente è nel suo complesso Infondato, avendo i g di merito – in particolare quelli di primo grado ma anche dalla sentenza di secondo grad evincono segnali in tal senso attraverso la complessiva ricostruzione operata – indicat ragioni per le quali sussiste tale qualifica in capo al ricorrente. Questi è stato indic colui che ha in buona sostanza gestito !a società senza soluzione di continuità aven ricevuto, appena due giorni dopo la nomina del nuovo amministratore nella persona della sorella NOME, dall’assemblea ordinaria la procura ad operare sui conti corre societari senza limitazioni né per valore né per tipologia. Ciò senza considerare che lo s motivo in scrutinio al fine di giustificare il rilascio dì tale procura adduce la circo qli aveva mantenuto la qualità di socio e a detenere rapporti commerciali ormai consolid iasciando intendere che appunto lo stesso avesse continuato ad interessarsi delle sor societarie in quanto oramai addentro alle vicende societarie (si specifica in ricorso ch scelta imprenditoriale diversa da parte della società sarebbe stata nociva alla società stes
2.3, Il terzo motivo è manifestamente infondato deducendo aspetti, peraltro prospett :n maniera del tutto generica senza dedursi la loro specifica incidenza rispetto ai compless articolato. quadro esposto nelle sentenze di merito, del tutto inconferenti (si pe esempio alla circostanza secondo cui il ricorrente avrebbe rispettato l’obbligo di residenza
2.4. Il quarto motivo, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze generich è inammissibile in quanto non considera il principio, diffuso nella giurisprudenza di legi secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di ia cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittori conto, anche richiamandoli – come nel caso di specie degli eílementi, tra quelli in nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’escl (cfr. ex plurimis Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Rv, 271269 – 01), principio al (3 .1.1ae il giudice di merito si è correttamente attenuto, ritenendo ostativi alla riconosc delle attenuanti generiche l’assenza di elementi positivi di valutazione in tal senso e assunto dall’imputato, laddove !a comparazione rispetto alla sorella si impernia s incontestabile minore durata della amministrazione di quest’ultima rispetto a quella ricorrente protrattasi nel tempo,
3 Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dej ricorsi, cui consegue, per legge, e.›. art. 616 cod, proc. pen’ la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/11/2023.