Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47535 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47535 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili ricorsi, riportandosi al contenuto della memoria depositata;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente nell’interesse dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il 31 marzo 2022, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale relativamente alla fallita RAGIONE_SOCIALE, riformava la sentenza del G.u.p. del Tribunale fiorentino quanto al trattamento sanzionatorio relativo a NOME COGNOME e la confermava nel resto, anche quanto alla responsabilità di NOME COGNOME.
I ricorsi per cassazione proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME constano di tre motivi ciascuno, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’ari:. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Quanto al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, il primo e il secondo motivo lamentano rispettivamente violazione di legge processuale in relazione all’art. 546, comma 3, cod. proc. pen. nonché di legge sostanziale quanto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
3.1 Quanto al primo profilo il ricorrente evidenzia come la Corte di appello non affronti e non risolva la natura alternativa della contestazione, relativa ai delit di bancarotta fraudolenta documentale specifica e generica, confondendo le due fattispecie contestate ai capi C1 e C2 e rendendole una fattispecie unitaria, soprattutto facendo riferimento alla condotta di falso in bilancio non contestata, non indicando per altro, in dispositivo, a quale delle due contestazioni formalizzate si correli la penale responsabilità del ricorrente, dal che deriverebbe la radicale nullità della sentenza.
3.2 Quanto al secondo profilo di censura la violazione di legge si sostanzierebbe nella circostanza che l’impianto motivazionale impugnato sia esclusivamente relativo alla falsificazione del bilancio per l’anno 2009, non anche alla tenuta di altre scritture o dei libri contabili, tralasciando la Corte territor dato che il bilancio sia atto contabile la cui alterazione non può integrare le fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta, come ritenuto in modo consolidato dalla Corte di cassazione. La falsità del bilancio dovrebbe rifluire nell’apposita previsione di fatti di bancarotta fraudolenta impropria, che richiede l’accertamento della causalità rispetto al fallimento.
3.3 Altra violazione di legge atterrebbe alla circostanza che la sentenza impugnata, non avendo optato per nessuna delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta in contestazione, ometta del tutto la motivazione sul punto del dolo richiesto dalle diverse fattispecie incriminatrici.
3.4 Il terzo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME denuncia, come sviluppo dei precedenti motivi, vizio di motivazione in ordine al dolo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche per travisamento.
La sentenza impugnata non offre la prova che COGNOME abbia falsificato il bilancio per danneggiare i creditori o per procurarsi un ingiusto profitto: ricostruita la genesi del fallimento, facendo proprie le dichiarazioni del curatore COGNOME, che palesava come il dissesto della società RAGIONE_SOCIALE fosse conseguenza di quello del RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente evidenzia per un verso come la
sentenza impugnata non abbia tenuto in conto che alcuna condotta distrattiva fosse stata contestata, il che renderebbe ancor meno sostenibile la sussistenza del dolo per la bancarotta fraudolenta documentale; che l’elemento soggettivo del delitto contestato non può trarsi dalla mera condotta di falsificazione, come afferma la Corte di cassazione; che tutta l’indagine posta in essere dalla Corte di appello è tesa a escludere la buona fede di COGNOME, il che però non prova il dolo richiesto, ma al più la negligenza, travisando la sentenza impugnata le emergenze fattuali dalle quali risulta che né gli organi della fallita, né i” RAGIONE_SOCIALE sindac furono a conoscenza (se non dal 2011, quindi dopo la contestata falsificazione del bilancio), che dal 2008 il RAGIONE_SOCIALE non pagava più le fatture, anche perché la società di factoring ne continuò ad anticipare gli importi a RAGIONE_SOCIALE per circa due anni.
Inoltre, la valorizzazione, operata dalla sentenza impugnata, della comunicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – che faceva riferimento alla natura proso/vendo del factoring e, dunque, alla circostanza che l’incapienza di RAGIONE_SOCIALE avrebbe determinato il factor ad agire nei confronti della cedente RAGIONE_SOCIALE – risultava oggetto di travisamento, perché la nota RAGIONE_SOCIALE non si riferiva alla conoscenza concreta del dissesto di RAGIONE_SOCIALE, come chiarito dal presidente del menzionato RAGIONE_SOCIALE.
Ancora, l’aver riportato in bilancio crediti verso RAGIONE_SOCIALE per tre milioni di euro rispondeva al vero, tanto che il curatore riferiva di un credito d quattro milioni di euro: il non aver riportato i debiti verso la società di factoring scaturiva dalla circostanza che gli organi della fallita non avevano contezza della morosità di RAGIONE_SOCIALE, come riferito dal teste COGNOME, commercialista incaricato dalla fallenda.
Il primo motivo del ricorso nell’interesse di COGNOME replica le censure proposte dal secondo motivo del ricorso COGNOME, mentre il secondo e terzo motivo, che lamentano vizio di motivazione anche per travisamento delle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, replicano sostanzialmente le analoghe censure del terzo e quarto motivo del ricorso COGNOME.
Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, ai sensi dell’art. comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 94, cornma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31
ni GLYPH 3
ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199 e poi dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso, in funzione dell’analisi dei motivi di ricorso, che a fronte delle originarie imputazioni, fin dal primo grado veniva ritenuta la responsabilità penale degli attuali ricorrenti in ordine alle condotte di bancarotta documentale fraudolenta generica e specifica di cui al capo C), ripartite in due sottocapi, C1) e C2).
In particolare, nella prima delle due condotte (C.1) veniva contestato di aver « falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiust profitto o di recare pregiudizio ai creditori, le scritture contabili e i bilanci esercizi precedenti al 2010, che risultano, infatti, inficiate da registrazioni operazioni rappresentative di crediti ed altri elementi attivi non esistenti e dall omessa registrazione di debiti risultati, invece, esistenti, circostanze emerse solo a seguito delle rettifiche contabili apposte in sede di bilancio aventi ad oggetto debiti, crediti e lavori in corso non rilevati nel bilancio del 31.12.2009 – ch evidenziano debiti ammontanti ad euro 7.191.191,00, i quali concorrono a formare la perdita della società di complessivi euro 10.885.380,00»; il secondo sottocapo (C.2) risultava consistere nell’aver «tenuto libri e le altre scritture contabili in gui da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, sia attraverso le suindicate irregolarità contabili, sia omettendo di tener regolarmente gli inventari, non disponendo, infatti, la società di un inventario analitico delle attrezzature che consentisse di effettuarne un controllo con l’inventario fallimentare».
Accertata la responsabilità penale per tali condotte, il Tribunale di Firenze proscioglieva per estinzione del reato per prescrizione gli imputati dal delitto di bancarotta semplice ex art. 217, nn. 3 e 4 legge fall. (capo A), per essersi astenuti dal richiedere tempestivamente la dichiarazione di fallimento con aggravamento del dissesto, nonché per aver posto in essere operazioni imprudenti consistite nella stipula in data 16 ottobre 2010 di un accordo transattivo con il RAGIONE_SOCIALE, riconoscendogli un credito di 600mila curo, deliberando in data 4 febbraio 2011 di presentare la domanda di concordato preventivo risultata inammissibile, per essere stati celati ai professionisti incaricati della redazione della stessa e al
collegio RAGIONE_SOCIALE, sia l’atto di transazione menzionato, sia anche l’esistenza di un debito societario verso il RAGIONE_SOCIALE di euro 1.614.137,00, infine per aver emesso assegni e cambiali per un importo di un milione di euro, non risultati contabilizzati, debiti non sostenibili dalla società che già aveva manifestato lo stato di insolvenza.
Anche estinte per prescrizione venivano dichiarate due condotte di bancarotta preferenziale, consistite nella cessione di due immobili per compensare un credito vantato da due creditori (Capi D1 e D2), mentre invece per una terza condotta di bancarotta preferenziale gli imputati venivano assolti per insussistenza del fatto. Per la condotta ex art. 236 legge fall. (capo B) – relativa all’attribuzione alla società di attività inesistenti, per consentire l’ammissione alla procedura di concordato preventivo – l’assoluzione interveniva perché il fatto non costituiva reato.
Tanto premesso, deve quindi evidenziarsi come le condotte residue, ora all’attenzione di questa Corte, risultino riferite rispettivamente a quella bancarotta fraudolenta documentale ‘specifica’ a mezzo della falsificazione (C.1), nonché alla bancarotta fraudolenta di tipo ‘generico’, in relazione alla tenuta di libri e scritture contabili, compresi gli inventari, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari.
Di recente, il che rileva quanto alla condotta contestata nel caso in esame nella sua materialità, Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 02, in motivazione ha ricordato come, ai sensi dell’art. 2214, comma primo, cod. civ., tutti gli imprenditori commerciali devono, obbligatoriamente, tenere il libr giornale – in cui vanno annotate, giorno per giorno e con immediatezza, tutte le operazioni nell’ordine in cui sono compiute – ed il libro degli inventari – ch comprende l’inventario redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e gli inventar annuali, per indicare lo stato patrimoniale dell’impresa, la cui funzione è quella di elencare e valutare le attività e le passività relative all’impresa, nonché le attivi e le passività dell’imprenditore estranee alla stessa -; l’inventario, come noto, si chiude con il bilancio, ossia con un conto patrimoniale costituito dalla contrapposizione tra il complesso delle attività ed il complesso delle passività, e con il conto dei profitti e delle perdite, che è, invece, un conto economico indicante le fonti dei ricavi e delle spese pertinenti ad ogni esercizio (art. 2217 cod. civ. Alla stregua delle dimensioni e della natura dell’impresa, inoltre, il comma secondo della detta norma, prevede che l’imprenditore debba tenere le altre scritture contabili e conservare, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture, sia ricevute che spedite.
Quanto alle condotte di falsificazione proprie della bancarotta di tipo ‘specifico’, il che rileva nel caso in esame data la contestazione (C.1) per quel che si leggerà a seguire, va richiamato quanto affermato da Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321, per la quale “la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma può avere natura tanto materiale che ideologica, ma consiste comunque in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale ‘generica’ si realizza sempre, invece, con un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità alla tenuta della contabilità. In altri termi l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall.” (nello stesso senso, Sez. Gualandri, cit., in motivazione).
Quanto all’elemento soggettivo, che qui rileva in special modo dato il tenore dei motivi di ricorso, Sez. 5, Gualandri, ponendosi in linea con un orientamento ormai consolidato di questa Corte, ha richiamato il contenuto della disposizione normativa, in forza della quale il dolo da omessa tenuta, sottrazione, falsificazione od occultamento delle scritture contabili, condotte previste dall’art. 216, comma primo, n.2, prima parte, legge fall., sia un dolo specifico; mentre, nell’ipotesi prevista dalla seconda parte della medesima disposizione, per le condotte di infedele tenuta delle scritture contabili, in guisa da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio sociale, è sufficiente il dolo generico (tr le altre: Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, COGNOME, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 279838).
Tanto premesso, quanto al primo e al secondo motivo del ricorso COGNOME, e al primo motivo del ricorso COGNOME, va da subito evidenziato come le censure siano in parte inedite e in parte aspecifiche.
4.1 In vero, la doglianza relativa alla circostanza che vi sarebbe confusione fra le due fattispecie in contestazione e che vi sarebbe il riferimento al falso in bilancio, documento contabile quest’ultimo che non può essere annoverato fra le scritture e i libri contabili, risulta del tutto inedita.
Difatti i motivi di appello nulla censuravano in ordine a tale documento contabile, limitando la censura alla sola assenza di motivazione quanto al dolo della bancarotta specifica in ordine al punto C.1), nel quale pure vi è riferimento
al bilancio e in relazione al quale la sentenza di primo grado effettuava richiami alla falsità del bilancio, contestando invece, quanto al delitto nella sua materialità, solo la sussistenza di quello sub punto C.2), ove alcun richiamo al bilancio si rinviene. In sostanza gli appellanti non si sono mai doluti dei riferimenti al bilanci e alla sua falsità.
Anche la doglianza relativa alla confusione fra le condotte in contestazione, e quindi alla genericità della condanna, risulta del tutto inedita, pur essendo proponibile già con l’appello, essendo le condotte descritte ai punti C.1) e C.2) indicate in dispositivo dal primo giudice con l’unico riferimento al capo C).
D’altro canto le condotte contestate possono anche conc:orrere, in quanto la bancarotta di tipo specifico per sottrazione, falsificazione o distruzione può riguardare anche solo parte delle scritture, come recita la norma incriminatrice, mentre per le altre la tenuta può risultare disordinata e tale da rendere più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, oltre a poter essere le due condotte contestualmente contestate in via alternativa, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione (Sez. 5 , n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01).
Pertanto, i motivi fin qui analizzati, in ordine alle predette doglianze, non sono consentiti. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabilli, ma non richiamati, nell’atto d appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto d motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso
conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368).
4.2 Ad ogni buon conto, al di là della natura inedita delle censure fin qui analizzate, deve osservarsi quanto segue.
Quanto alla falsità del bilancio, corretta è l’impostazione dei ricorrenti, i quanto il bilancio non può essere annoverato fra le scritture e i libri di cui all’a 216, comma 1, n. 2 legge fall. Se tale ultima disciplina – a differenza dell’ipotesi della bancarotta semplice documentale che ha come oggetto del reato solo libri e scritture contabili assolutamente o relativamente obbligatorie (artt. 2241, commi 1 e 2, cod. civ.) – riguarda oltre alle scritture obbligatorie anche quelle facoltative non di meno il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scrittu contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. (Sez 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 – 03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268503 – 01).
D’altro canto, però, i ricorsi non si confrontano con le sentenze di merito, in quanto già con la sentenza di primo grado, come con quella ora impugnata, per un verso i riferimenti alle scritture e ai libri contabili non si esaurivano nel richia alla falsità del bilancio, bensì riguardavano la totalità delle scritture contab riprendendo il contenuto della deposizione del curatore che riferiva che le scritture contabili degli esercizi precedenti al 2010 risultavano inficiate da registrazioni d operazioni indicative di elementi attivi in realtà non esistenti e dalla omessa registrazione di poste debitorie, irregolarità che avevano comportato anche rilievi da parte del RAGIONE_SOCIALE (foll. 7-8); le irregolarità nella registrazione d movimenti contabili rendevano molto difficile la ricostruzione dei movimenti effettivi degli affari, anche da parte dei professionisti incaricati della proposta piano finanziaria a supporto del concordato (fol. 8); inoltre, il Tribunale di Firenze richiamava poi oltre alla deposizione di COGNOME, anche quella di COGNOME, che riferiva come dalla contabilità della RAGIONE_SOCIALE non emergesse il debito di oltre un milione e seicentomila euro verso il factor, e anzi risultava l’estinzione della anticipazione verso lo stesso, come pure dava atto della omessa comunicazione della transazione operata con RAGIONE_SOCIALE (fol. 11 della sentenza di primo grado); anche COGNOME, presidente del collegio RAGIONE_SOCIALE, riferiva che plurimi «appunti» erano stati fatti quanto alla inadeguatezza del sistema contabile della società da parte dei sindaci, e altrettanto riferivano COGNOME e COGNOME, componenti del medesimo collegio, che sottolineavano la «poca trasparenza e veridicità della situazione contabile» (cfr. fol. 12).
Tale richiamo alla motivazione del primo Giudice consente di rilevare da subito come sia assolutamente marginale nella economia complessiva della decisione il tema della falsità del bilancio – certamente non contestata come bancarotta impropria da reato societario, ma scaturente dal richiamò dell’imputazione al punto C.1) – e come la sentenza ora impugnata, dopo un’ampia ricostruzione, richiami le irregolarità contabili indicate dal curatore, come anche la mancanza di un inventario che consentisse il recupero dei beni sociali, per altro dispersi in varie località e presso cantieri di terzi, scrittura contabile quest’ultima che, per quant si è osservato in precedenza, non può mancare in una società delle dimensione della fallita.
D’altro canto, la Corte di appello evidenzia- quindi pur escludendo ogni riferimento alla falsificazione del bilancio – come sia stata omessa la registrazione dei debiti in contabilità che gravavano sulla società per importi rilevantissimi, quale quello di un milione seicentomila euro verso il factor, crediti di 913.000 euro verso il RAGIONE_SOCIALE, crediti soggetti a compensazione per importi significativi, crediti verso soci incapienti (fol. 6).
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – richiama la Corte di appello – muoveva critiche alla esternalizzazione completa dell’apparato contabile, che non risultava adeguata alle necessità della società, per dimensioni consistenti e scelte aziendali (2008), all’assenza di aggiornamento della contabilità su elaboratore elettronico nei 60 giorni precedenti il controllo (2009) con l’invito a provvedere alla regolarizzazione, ribadendo l’inopportunità della menzionata esternalizzazione; analoghi richiami venivano ripetuti dai sindaci nel 2010, ricorda la sentenza impugnata, mentre nel 2011 le censure rappresentavano il disordine contabile e il mancato aggiornamento, più volte sollecitato (fol. 8).
Ne consegue, quindi, che al di là della natura inedita dei motivi in esame, gli stessi risultano anche aspecifici, in quanto si limitano alla critica di una sola del rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all’impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l’interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448)
In sostanza l’«attacco» rivolto alla motivazione sul falso in bilancio non risulta decisivo al fine di disarticolare l’argomentazione complessiva della sentenza impugnata.
5. L’ultima parte dei motivi già esaminati si concentrava su una violazione di legge: la circostanza che la sentenza impugnata, non avendo optato per nessuna delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale in contestazione, avrebbe omesso del tutto la motivazione sul punto del dolo richiesto dalle diverse fattispecie incriminatrici.
Tale censura introduceva i residui motivi (terzo e quarto del ricorso COGNOME, secondo e terzo del ricorso COGNOME), che attaccavano la sentenza in ordine al vizio di motivazione quanto al dolo, denunciando anche travisamento.
5.1 Va premesso che la sentenza impugnata, a differenza di quanto deducono i ricorrenti, si sofferma oltremodo sulle ragioni della sussistenza del dolo, rispondendo in modo compiuto alla prospettazione difensiva di COGNOME, che si diceva ignaro del disordine contabile, nonché di COGNOME che si diceva ignara delle vicende societarie e affidata a COGNOME.
Invero, la Corte territoriale esamina ai parr. 6.1 e 6.2 della sentenza gli elementi fattuali, grazie ai quali giunge a ritenere che COGNOME, gestore di una società di rilievo per fatturato e importanza delle opere realizzate, in contatto con grossi committenti e con professionisti del settore anche contabile, aveva piena consapevolezza della necessità di garantire la regolare tenuta della contabilità «in funzione di una sana gestione economica e finanziaria e, sia al fine di consentire, all’occorrenza, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari »(fol. 6). La Corte territoriale esamina poi l’insieme delle infedeltà contabili che, come anticipato, non si risolvono esclusivamente nella redazione del bilancio per l’anno 2009, né solo nei rapporti con il RAGIONE_SOCIALE e nella consapevolezza della insolvenza dello stesso nei confronti del factor che aveva anticipato il pagamento delle fatture pro-so/vendo alla fallita, ma sono estese anche alla complessiva contabilità, oltre che all’assenza del libro inventari, anche dopo la redazione del bilancio 2009.
A ben vedere la Corte di appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica valorizza oltre quanto riferito dal curatore e dai sindaci, in precedenza richiamato, anche la condotta di COGNOME, che proprio mentre era in corso la predisposizione del piano di concordato operava la transazione con RAGIONE_SOCIALE, senza informare i professionisti incaricati per il concordato, che pertanto veniva ritirato in quanto fondato su risultanze contabili false; sempre COGNOME cedeva due immobili a vantaggio di due creditori della società, integrando la bancarotta preferenziale estinta però per prescrizione.
Trae, la Corte territoriale, anche logicamente la prova della consapevolezza e della volontà di COGNOME e COGNOME quanto alla situazione di disordine contabile, in forza dei plurimi solleciti, in precedenza richiamati e rimasti vani, da parte del collegio dei sindaci.
5.2 A fronte di tale ricostruzione del tutto congrua è la conclusione che COGNOME abbia agito ben consapevole della situazione di crisi della società e abbia tenuto volontariamente la contabilità in modo non adeguato a consentire la ricostruzione dei movimenti e del patrimonio, come dimostrano, oltre a quanto riferito dal curatore, anche le difficoltà patite dai professionisti, come COGNOME, incaricati per la predisposizione dei piano di concordato, fallito sia per le condotte di bancarotta preferenziale che per il nascondimento della transazione con il RAGIONE_SOCIALE, condotte tutte non contabilizzate e comunque indicative di una volontà di spoliazione del patrimonio sociale.
Pertanto, l’obiezione difensiva che ravvisa nel difetto di condotte distrattive un deficit logico a sostegno della prova del dolo, viene ampiamente superata dalla ricca argomentazione della Corte territoriale, conclusa con la considerazione non manifestamente illogica che il disordine contabile e la falsificazione annotativa fossero volute e non subite, oltre che funzionali a condotte di spoliazione del patrimonio sociale.
Per altro, non è necessario, come sembrano richiedere i ricorrenti, che si operi una distinzione astratta fra le due fattispecie di dolo, in quanto, a fronte dell motivazione di primo grado, che aveva optato per il dolo generico e dunque per la relativa bancarotta fraudolenta documentale ‘generica’ – consistente nella «consapevole volontà di mantenere una situazione che non avrebbe consentito l’agevole ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della compagine dolo generico sufficiente per la bancarotta da documentazione da confusione contabile » (fol1.15 e s) – la Corte di appello conferma tale ricostruzione replicando alle censure difensive che avevano prospettato la buona fede e l’ignoranza di COGNOME.
Pertanto, essendo le due sentenze conformi e dunque integrandosi, non è centrata l’obiezione che rileva come la Corte territoriale avrebbe escluso la mala fede ma non la negligenza, che farebbe rifluire la condotta nella bancarotta semplice, in quanto invece la motivazione impugnata dimostra come vi fosse piena consapevolezza e volontà da parte di COGNOME, così smentendo la censura che prospettava la ignoranza e la buona fede. Pertanto la Corte fiorentina si muove in linea con il principio per cui l’invocata bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, che, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito
dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 – 01).
D’altro canto, fa buon governo la Corte territoriale anche di ulteriori principi in materia, in quanto le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall., sono ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine all tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita – che richiede il solo dolo generico – diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch’es contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Rv. 271753 – 01).
5.3 Analoghe argomentazioni non illogiche, bensì congrue, si rinvengono in ordine al dolo generico per la ricorrente COGNOMECOGNOME COGNOME aveva avallato le scelte di COGNOMECOGNOME concludeva personalmente la transazione con RAGIONE_SOCIALE, annullando la posizione creditoria della fallita, vendeva un appartamento della società in fase di piena insolvenza e interloquiva a più riprese con il collegio RAGIONE_SOCIALE, ricevendone i solleciti di regolarizzazione delle scritture contabili, oltr a rilasciare numerose cambiali, per circa un milione di euro, senza informare l’organo di controllo.
Pertanto, anche quanto al profilo materiale del delitto, vi è perfetta corrispondenza da parte delle sentenze di merito con gli orientamenti già citati di questa Corte, in quanto le condotte di falsificazione contestate ai punti C.1) e C.2) si sostanziano tutte in un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità della falsificazione alla tenuta della contabilità, integrando una annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità ovvero nell’omessa annotazione di dati veri, il che integra la bancarotta documentale ‘generica’ e non quella specifica, aggravando la difficoltà di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari.
D’altro canto, anche l’esternalizzazione della contabilità a fronte delle dimensioni della società – oggetto di censure costanti, anno dopo anno, da parte del collegio RAGIONE_SOCIALE che invitava sia la COGNOME che COGNOME a predisporre una organizzazione contabile interna – richiamata dalla sentenza impugnata, non esclude la responsabilità degli imputati, in forza del consolidato principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione
semplice – superabile solo con una rigorosa prova contraria – che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa (Sez. Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133 – 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 – 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 – 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 – 01).
Anche le censure di travisamento non risultano fondate: per un verso in quanto si concentrano esclusivamente sul tema della conoscenza del debito verso il factor, che si è visto non essere l’unico profilo di falsificazione delle scritture.
Per altro verso deducono un travisamento delle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, senza considerare che fin dal primo grado il compendio probatorio si fondava anche sulle dichiarazioni di COGNOME (fol. 10 sentenza del Tribunale di Firenze), COGNOME, COGNOME e COGNOME (fol. 11).
Tali circostanze evidenziano la non decisività del dedotto travisamento, sia quanto al tema di prova, sia anche in ordine alla pluralità delle fonti di prova, che avrebbe imposto comunque una verifica di resistenza da pari:e dei ricorrenti che non si rinviene.
D’altro canto, per un verso il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d’appello di prove non considerate dal giudice di primo grado, il che nel caso in esame non è) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).
Ne consegue l’infondatezza manifesta anche di tali motivi dei ricorsi.
6. Ne consegue l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 05/10/2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presi