Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 21 marzo 2023, la Corte d’appello di Milano ha confermato il giudizio di responsabilità, reso in primo grado, nei confronti di NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ascrittogli al capo b) dell’imputazione, perché, in qualità di amministratore di fatto dal 22 gennaio 2013 della società RAGIONE_SOCIALE – costituita nel 2004 e dichiarata fallita dal Tribunale di Milano in data 9 maggio 2013- sottraeva o, comunque, teneva libri e scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge in relazione: 1) alla contestazione della mancata consegna della documentazione contabile e 2) alla mancata prova del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Si deduce, altresì vizio di motivazione, posto che, in caso di “doppia conforme”, allorché la difesa abbia -come nel caso di specie- sottoposto a specifiche censure le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, il giudice del gravame non può limitarsi a riproporre, con mere clausole di stile, la motivazione fornita in primo grado.
Alcuno dei presupposti richiesti dall’art. 216 primo comma, n. 2, I. fall., soccorrerebbe a supportare la ricostruzione dei Giudici di merito, posto che non è risultata provata né la condotta sottrattiva dei libri e delle scritture contabili, né la volontà e coscienza dell’imputato di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé un ingiusto profitto.
In primo luogo, la difesa ricorda che l’imputato, nei pochi mesi in cui è stato amministratore di una società già da tempo decotta e fallita subito dopo il suo subentro, non aveva svolto alcuna sostanziale attività di gestione societaria: mero “uomo di paglia” o prestanome, indicato al coimputato e dominus effettivo della fallita società RAGIONE_SOCIALE da un avvocato (NOME COGNOME), l’imputato sarebbe stato vittima delle orchestrazioni del COGNOME, il quale, cedendo le quote sociali della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poco prima del fallimento della stessa, alla società del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), intendeva “liberarsi” dalle responsabilità penali connesse alla gestione della RAGIONE_SOCIALE
Come ricordato dagli stessi giudici di merito, il computato COGNOME ha costantemente mantenuto il controllo della fallita società anche dopo il passaggio
delle quote alla società del RAGIONE_SOCIALE, ciò che risulta confermato dalle dichiarazioni dei numerosi testimoni escussi in istruttoria.
Quanto alla contestazione della mancata consegna della documentazione contabile, osserva la difesa come tale circostanza risulti erroneamente provata: innanzitutto, il rinvenimento della documentazione (presso un magazzino della ditta RAGIONE_SOCIALE) ad opera del curatore non è stato affatto casuale, come invece affermato dai Giudici di merito. In secondo luogo, il curatore ha dichiarato che la documentazione era stata consegnata in varie tranches. In terzo luogo, la Corte territoriale non avrebbe spiegato i motivi per cui ha ritenuto non idoneo quel magazzino come luogo idoneo alla conservazione delle scritture contabili. Il punto decisivo, secondo la difesa, è che il contenuto dei trecento scatoloni non è stato visioNOME dal curatore; è dunque ascrivibile alla negligenza di quest’ultimo, e non alla condotta omissiva dell’imputato, la mancata consultazione della contabilità contenuta nei circa trecento scatoloni.
In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la documentazione -conservata, come ricordato dalla Corte stessa, all’interno di un magazzino di RAGIONE_SOCIALE Box- era stata effettivamente consegnata: al curatore fallimentare erano invero pervenuti sia gli scatoloni stipati in tale magazzino, sia documenti contabili inviati a mezzo telematico dal coimputato COGNOME. Del tutto priva di fondamento probatorio, pertanto, è la tesi dei Giudici del merito relativa alla distrazione o occultamento della contabilità.
Infine, per venire alla prova del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, la difesa fa notare l’incongruenza della giurisprudenza citata dalla Corte territoriale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, COGNOME, Rv. 283659 – 01), non attagliandosi tale massima al caso di specie: all’imputato, infatti, non è ascritta la condotta di bancarotta distrattiva, diversamente da quanto appare dal capo d’imputazione.
2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte riqualificato il fatto nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, attesa la mancata prova del dolo nella condotta dell’imputato, come già esposto nella sintesi del precedente motivo. La Corte territoriale non avrebbe reso motivazione sul punto, così disattendendo -del pari, immotivatamente- la richiesta difensiva di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pena. Il trattamento sanzioNOMErio sarebbe stato determiNOME senza alcun riguardo per il marginale ruolo svolto dall’imputato nella vicenda in esame e per il suo status di persona incensurata. La motivazione sul
punto sarebbe del tutto insufficiente a palesare tanto le ragioni del discostamento della pena base dal minimo edittale quanto quelle del differente e meno gravoso trattamento sanzioNOMErio del coimputato COGNOME, malgrado le contestazioni ben più gravi a carico di quest’ultimo. Alcun cenno, infine, è stato dedicato dalla Corte territoriale al tema dell’invocato beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte e memorie di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo è fondato e comporta l’assorbimento delle restanti censure. Invero, a fronte di una contestazione alternativa contenuta nel capo di imputazione, con la quale si attribuisce all’imputato sia la condotta di sottrazione e distruzione delle scritture contabili sia quella di irregolare tenuta, non è dato intendere dalla motivazione della sentenza impugnata quale sia la condotta ascritta, con le inevitabili ricadute in tema di accertamento del dolo (specifico nel primo caso, generico nel secondo).
Peraltro, come di recente ribadito da Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 0, nonostante la differenza strutturale, quanto all’elemento soggettivo, le due fattispecie di bancarotta documentale descritte dalla norma risultano accomunate dalla dimensione dell’accertamento, in quanto, come già condivisibilmente rilevato, “alle diverse configurazioni del dolo nelle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale non corrisponde una sostanziale diversificazione nell’onere probatorio per l’accusa, perché è pur sempre necessario escludere in entrambi i casi la rilevanza di un atteggiamento psicologico di mera superficialità dell’imprenditore fallito”.
In realtà, come chiarito dalla decisione da ultimo citata, l’esclusione del dolo specifico in riferimento alla bancarotta documentale concernente la modalità di tenuta delle scritture contabili non consente, tuttavia, alcuna scorciatoia probatoria. È stato, infatti, evidenziato, come l’affermazione di responsabilità in relazione a tale fattispecie non possa derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; al contrario, infatti, è necessario, con metodo inferenziale, chiarire dalle modalità della condotta contestata la ragione e gli elementi sulla
base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l’oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, considerato che, in tal caso, viene integrato l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, di cui all’art. 217, comma secondo, I. fall.
La sentenza impugnata, senza chiarire il tipo di bancarotta ravvisata e la relazione con lo specifico ruolo attribuito all’imputato, valorizza, senza alcuna analisLcritica, alcuni dati sostanzialmente riconducibili all’assenza di collaborazione 9-r-g delí” mputato. Essi, peraltro in assenza di una bancarotta patrimoniale attribuita al COGNOME, restano caratterizzati da un tasso insuperabile di equivocità.
Il Collegio, pertanto, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Il Consigliere estensore
Presidente
Così deciso in Roma, il 17/11/2023