Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42451 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42451 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 gennaio 2024, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME per i delitti di bancarotta ascrittigli quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 23 giugno 2017, per avere distratto le somme indicate al capo A (euro 2.600 ricevuti in corrispettivo dell’autovettura ceduta ed euro 9.375 prelevati dai conti della RAGIONE_SOCIALE), e per avere, in pregiudizio dei creditori, tenuto le scritture contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e per averne aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere tempestivamente il fallimento della medesima.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.
Quanto agli euro 2.600, rivenienti dalla vendita della vettura, era stato lo stesso teste COGNOME che, nella compravendita aveva assunto il ruolo di intermediario, a riferire che la somma in questione era stata corrisposta proprio all’imputato.
I prelievi per complessivi 9.375 euro erano poi ascrivibili al prevenuto perché effettuati a partire da pochi giorni dopo l’assunzione da parte dello stesso del ruolo di liquidatore e perché si erano fatti serrati dopo essere stati in precedenza sporadici e diradati nel tempo.
Quanto alla bancarotta documentale, non poteva ritenersi, nella tenuta lacunosa della contabilità, la mera colpa, nella forma della negligenza, essendo evidente, almeno nella forma del dolo eventuale, che l’omessa tenuta della contabilità avrebbe determiNOME l’impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita.
Quanto all’aggravamento del dissesto, era evidente il nesso fra la condotta tenuta dall’imputato e l’evento del reato.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta distrazione della somma di euro 9.375, prelevata dai conti della RAGIONE_SOCIALE.
Non era sufficiente affermare, come aveva fatto la Corte:
che i prelievi erano avvenuti dopo che il prevenuto era divenuto il liquidatore della RAGIONE_SOCIALE per poterli al medesimo attribuire;
che a quelle date l’imputato potesse già operare sui conti, a fronte del fatto che anche altri soggetti erano abilitati a farlo.
Irrilevante era anche il fatto che, dopo la nomina dell’imputato a liquidatore, i prelievi si fossero intensificati e fossero stati effettuati per somme maggiori di quanto prima avveniva.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale.
I giudici del merito avevano affermato che il prevenuto aveva totalmente omesso la tenuta della contabilità nel periodo in cui era stato il legale rappresentante della fallita (come liquidatore, dal 15 settembre 2016 al 23 giugno 2017, la data del fallimento).
Si trattava pertanto di un’ipotesi di bancarotta generica. Che richiede il dolo diretto, intenzionale, e non quello meramente eventuale, ritenuto dalla Corte.
2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza, ancora, dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale.
Non si era, infatti, argomentato sulla consapevolezza dell’imputato che lo stato delle scritture avrebbe realmente impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della RAGIONE_SOCIALE, anche considerando la scarsa preparazione professionale del medesimo, rilevata anche dal curatore.
La condotta del prevenuto era stata caratterizzata piuttosto da negligenza o imperizia, così da diversi riqualificare la condotta nella diversa ipotesi punita ai sensi dell’art. 217 legge fall.
2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all’elemento materiale del delitto di aggravamento del dissesto, contestato al ricorrente ai sensi dell’art. 217, n. 4, legge fall.
Particolarmente scarna sul punto era stata la motivazione della Corte d’appello, che aveva apoditticamente affermato come vi fosse prova del nesso causale della condotta con il fallimento, non affrontando così le censure specifiche mosse con l’atto di appello.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento in relazione alle censure mosse alla sentenza impugnata in relazione ai delitti contestati ai capi B e C della rubrica, rispettivamente ai sensi degli artt. 216, comma 1 n. 2 (la bancarotta documentale) e 217, comma 1 n. 4 (la bancarotta semplice per l’aggravamento del dissesto), legge fall.
In relazione alla bancarotta patrimoniale il ricorso è invece privo di fondamento.
La Corte territoriale, infatti – preso innanzitutto atto che il prevenuto aveva direttamente incassato il prezzo della vendita dell’auto della fallita (condotta di distrazione che nel ricorso neppure si contesta – aveva osservato che i prelievi dai conti della RAGIONE_SOCIALE si erano fatti più frequenti e più sostanziosi proprio dal momento in cui il legale rappresentante della stessa (e l’unico, pertanto, legittimato ad agire sui conti medesimi, nonostante le precedenti diverse deleghe) era divenuto l’odierno imputato e che di detti prelievi non era stata fornita giustificazione alcuna (nel senso dell’utilizzo delle somme così ricavate per assolvere i debiti della RAGIONE_SOCIALE).
Risulta pertanto del tutto priva di manifeste aporie logiche la conclusione a cui era pervenuta la Corte di merito, laddove aveva ritenuto di confermare la condanna di prime cure anche per gli ulteriori (rispetto ai 2.600 euro provenienti dalla vendita dell’auto) 9.375 euro non destinati alla soddisfazione di passività aziendali.
Si ricorda, poi, come si sia costantemente affermato (da ultimo: Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204) che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione (tanto più quando, come nel caso di specie, nessuna indicazione sia stata fornita in proposito dall’imputato, che si è limitato ad ipotizzare come i prelievi fossero stati operati da soggetti diversi, che peraltro, non ne erano legittimati, non essendo più i legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE).
Diversamente, per il delitto di bancarotta documentale, la Corte di merito non ha correttamente considerato quanto accertato dal primo giudice.
Il Tribunale, infatti, aveva accertato in fatto come il prevenuto avesse del tutto omesso di tenere la contabilità nel periodo in cui ne era stato il liquidatore (avendo il curatore riferito come non risultasse operata alcuna registrazione contabile da tale nomina, del 15 settembre 2016, e per vero anche da prima, e precisamente dal 24 maggio 2016, fino al fallimento).
Si trattava così di una condotta di omessa tenuta della contabilità e non di irregolare tenuta della stessa, configurandosi pertanto la prima e non la seconda ipotesi di quelle contemplate dall’art. 216, comma 1 n. 2, legge fall.
Si è infatti affermato che l’omessa tenuta della contabilità configura un’ipotesi di bancarotta “specifica” e non quella di bancarotta “generica” in riferimento alla quale la contabilità risulta tenuta, ma fraudolentemente (in guisa, appunto da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari: così ex plurimis Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).
Coerentemente con tale osservazione, il Tribunale aveva dedotto il necessario “dolo specifico” dall’intento del prevenuto di occultare le consumate distrazioni, con il conseguente effetto, voluto, di recare danno alle ragioni dei creditori e vantaggio a sé medesimo.
La Corte d’appello, invece, ha ritenuto la diversa ipotesi, l’irregolare tenuta della contabilità, non però configurabile nel caso concreto (non emergendo affatto né che le scritture siano state effettivamente tenute dall’imputato, né, conseguentemente, che le stesse non consentissero la ricostruzione del movimento degli affari), così non argomentando sulla sussistenza del necessario dolo specifico.
Anche in riferimento al reato di aggravamento del dissesto, contestato al ricorrente al capo C della rubrica ai sensi dell’art. 217, comma 1 In. 4, legge fall., la Corte non ha adeguatamente motivato la conferma della condanna del Tribunale.
A fronte, infatti, di un motivo di appello in cui si affermava come non fossero derivate conseguenze dall’omessa tempestiva richiesta del fallimento (a partire dal marzo 2016, quando l’insolvenza appariva già evidente), la Corte si era limitata ad affermare che “vi erano tutti gli elementi per ritenere che la condotta descritta si ponga in nesso causale con il fallimento”. Nesso che, peraltro, risulta anche superfluo, difettando, comunque, l’esposizione delle ragioni per cui il ritardo nel segnalare l’insolvenza abbia generato il contestato aggravamento del dissesto.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale ed alla bancarotta semplice, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Rigetta, nel resto, il ricorso di NOME COGNOME.
Così deciso, in Roma il 25 ottobre 2024.