Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23636 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23636 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 411/2025
UP – 28/03/2025
R.G.N. 2119/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Venosa il 29/12/1968
avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonchŽ la memoria presentata dallÕavvocato NOME COGNOME che, nellÕinteresse dellÕimputato, ha contestato la fondatezza di quanto dedotto dal Procuratore generale, in particolare in relazione ai primi due motivi di impugnazione, e ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso;
Con sentenza del 22 marzo 2024 la Corte di appello di Bari Ð per quel che qui rileva Ð in parziale riforma della pronuncia in data 15 ottobre 2020 del Tribunale di Bari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine a fatti di bancarotta consistiti nel pagamento di NOME COGNOME e nella restituzione anticipata di un finanziamento allo stesso COGNOME, perchŽ estinti per prescrizione, ha stimato prevalenti le circostanze attenuanti generiche e rideterminato le pene (con il beneficio della sospensione condizionale), confermato nel resto la prima decisione nella parte in cui aveva affermato la responsabilitˆ dellÕimputato per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.
Avverso la decisione di secondo grado il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilitˆ per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, affermata:
quanto allÕelemento oggettivo, in difformitˆ rispetto ai princ’pi posti dalla giurisprudenza di legittimitˆ, nonostante la difesa abbia dimostrato che è stato possibile ricostruire senza difficoltˆ il patrimonio aziendale e la Corte territoriale si sia espressa in senso contrario senza motivare e riportando circostanze inesatte e in contrasto con il compendio probatorio, oggetto di una lettura parcellizzata (senza considerare che il COGNOME non ha depositato solo parte della documentazione relativa allÕesercizio 2009, a causa di un furto, ma ha depositato gli atti indicati nella consulenza della difesa, Çprova tecnicaÈ erroneamente apprezzata dal Giudice di appello); tanto che lo stesso consulente del pubblico ministero (che, peraltro, non ha utilizzato tutta la documentazione offerta dallÕimputato, senza acquisirne altra, a dimostrazione che essa era sufficiente) ha ipotizzato unÕesatta ricostruzione del patrimonio (indicando le merci che sarebbero state distratte, come dallo stesso rassegnato in dibattimento);
quanto allÕelemento soggettivo, ritenendone la sussistenza Ð pur a fronte delle specifiche doglianze contenute nellÕatto di appello e senza argomentare su di esse Ð nonostante il COGNOME non avesse Çalcuna intenzione di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio della societˆÈ (in quanto, qualora egli avesse agito con il prescritto dolo specifico, non avrebbe consegnato la consistente documentazione contabile in atti); inoltre, la Corte di appello non avrebbe motivato su un dato rappresentato dal Çragioniere della societˆÈ fallita, dott. COGNOME ossia sullÕincarico allo stesso affidato dal COGNOME, e svolto dal teste, di ricostruire la contabilitˆ dellÕanno 2010 in ragione del furto subito, che renderebbe Çevidente la mancanza del dolo intenzionaleÈ (come la consegna al curatore di tutta la documentazione che il COGNOME Çera riuscito a ottenereÈ, cos’ ÇsostanzialmenteÈ assolvendo agli obblighi di cui allÕart. 16, comma 1, n 3, legge fall., nonchŽ il versamento nella casse dellÕente di una somma superiore ai prelevamenti, come rassegnato dal consulente della difesa).
2.2. Con il secondo motivo ha assunto la mancanza assoluta di motivazione sulla chiesta riqualificazione del fatto contestato come bancarotta fraudolenta documentale della bancarotta semplice.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge penale in ragione della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, prima della sentenza di secondo grado, del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in ordine al quale non sarebbe stata contestata la lÕaggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravitˆ (essendo, dunque, decorso giˆ allÕatto della pronuncia di appello il termine massimo di dodici anni e sei mesi dal fallimento, dichiarato il 27 gennaio 2011).
2.4. Con il quarto motivo ha prospettato la mancanza assoluta di motivazione sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte di merito avrebbe ritenuto che Çil furto del
materialeÈ in imputazione sarebbe stato organizzato dallÕimputato, tuttavia il compendio probatorio non dimostrerebbe la simulazione del furto; tanto che il curatore non ha neppure presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento instaurato a carico di ignoti per tale reato; nŽ è stata Çipotizzata una denuncia per simulazione di reatoÈ dei soci, profili trascurati dalla Corte di merito quantunque fossero fondamentali, alla luce delle altre considerazioni espresse nellÕatto di appello, per fugare ogni dubbio sulla sussistenza o meno del furto. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe neppure specificato la condotta con la quale lÕimputato avrebbe partecipato allÕapprensione dei beni posta in essere dagli ignoti autori del furto, cos’ essendosi determinata una violazione del diritto di difesa; nŽ per vero sarebbe dato comprendere in cosa sarebbe consistito il concorso dellÕimputato nella bancarotta per distrazione, di cui non pu˜ rispondere solo in ragione della propria qualitˆ di amministratore (ricoperta unitamente a un altro soggetto), difettando i presupposti di cui allÕart. 110 cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in quanto la pena doveva essere ridotta anche in ragione della declaratoria di prescrizione di alcuni fatti resa dalla Corte di appello, ravvisandosi peraltro una Çinspiegabile disparitˆ di trattamentoÈ nella determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla coimputata NOME COGNOME.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso, in ragione della sua infondatezza.
LÕavvocato NOME COGNOME ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale, segnatamente in relazione ai primi due motivi di impugnazione, e ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo, nel complesso infondato, nonchŽ il secondo e il quarto motivo, entrambi inammissibili, possono essere trattati congiuntamente.
Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale la Corte di merito ha evidenziato non solo la mancata consegna della contabilitˆ relativa in particolare allÕesercizio 2009, indicando le ragioni (su cui si tornerˆ appena oltre) per cui ne ha ritenuto del tutto inverosimile il furto (unitamente ai cespiti aziendali) ma ha anche rimarcato come la residua documentazione contabile non fosse idonea a consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita in termini più ampi (segnatamente, in ragione del difetto del necessario dettaglio per tutti gli esercizi esaminati), evidenziando in maniera congrua e logica che neppure dalla relazione di consulenza della difesa pu˜ trarsi una conclusione difforme e rimarcando Ð in maniera conforme al diritto (cfr. Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 Ð dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 Ð 01; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588) Ð che lÕacquisizione presso il competente ufficio finanziario dei modelli F24 presentati dalla societˆ (invocata dalla difesa) non avrebbe potuto mandare esente da responsabilitˆ lÕimputato alla
luce dello stato della contabilitˆ messa a disposizione della curatela e della parziale sottrazione di essa. Inoltre, la sentenza impugnata Ð il che rileva pure sotto il profilo dellÕelemento soggettivo Ð ha apprezzato i dati relativi allo stato della contabilitˆ nel più ampio contesto probatorio, evidenziando ulteriori anomalie non solo nella compilazione degli assegni emessi, che ne hanno impedito il protesto, e nellÕoccultamento delle risultanze contabili proprio relative al periodo in cui si era manifestata la crisi dellÕimpresa; ma anche a proposito delle modalitˆ dellÕasserito furto, dei beni strumentali e della contabilitˆ, nonchŽ della denuncia di esso (considerando per nulla plausibile la sottrazione di numerosissimi e pesanti beni Ð cento caldaie, cento climatizzatori, cento scaldabagni, la documentazione contabile Ð ubicati in uno stabile condominiale, ove nessuno si sarebbe accorto di nulla, in una sola notte). Da ci˜ ha tratto indici di fraudolenza dimostrativi del dolo (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 Ð dep. 2023, COGNOME, Rv. 283983 – 01 in particolare ravvisando anche il dolo specifico della sottrazione delle scritture mancanti (cfr. pure Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572 Ð 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 Ð 01).
Dunque, il primo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione denunciati; e nel resto i motivi in esame finiscono per non confrontarsi compiutamente (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 Ð 01), adducendo in maniera assertiva Ð e senza denunciare ritualmente un travisamento della prova, che peraltro non si coglie, segnatamente in relazione a quanto rassegnato dal consulente della difesa, bens’ perorando un alternativo apprezzamento della prova, qui non consentito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 Ð 01) Ð che nel caso di specie sarebbe stato possibile ricostruire il patrimonio dellÕente e che difetterebbe lÕelemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, profilo rispetto al quale la prospettazione difensiva è versata in fatto. Ancora, le censure in esame contengono un generico rimando a quanto sarebbe stato dedotto con lÕatto di appello (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 2015, B., Rv. 264879 – 01;cfr. in particolare, il primo e il terzo motivo); e, quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, si affidano argomentazioni del tutto inconducenti in ordine al concorso dellÕimputato nel delitto di furto Ð estraneo allÕimputazione e introdotto dalla difesa per escludere la responsabilitˆ per bancarotta distrattiva, la cui sussistenza è stata esclusa in maniera argomentata dalla Corte di merito Ð assumendo, nuovamente in maniera assertiva, che non sarebbe chiaro in che termini amministratore dellÕente Ð sia stato ritenuto responsabile della distrazione .
Non occorre, infine, dilungarsi per osservare che la congrua motivazione sulla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale costituisce lÕargomentazione sulla scorta della quale è stata negata la chiesta riqualificazione del fatto dellÕart. 217, comma 2, legge fall. (cfr. secondo motivo).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. é palese che la circostanza aggravante ad effetto speciale di aver cagionato un danno di rilevante gravitˆ (art. 219, comma 1, legge fall.) è stata contestata per tutte i reati in imputazione, inclusa la bancarotta documentale, come
evidenzia non soltanto la menzione dellÕart. 219 cit. nellÕ dellÕeditto accusatorio, ma soprattutto la collocazione della sua descrizione in calce a quella dei fatti. E non pu˜ valere in senso contrario, come asserisce la difesa, che nella parte iniziale dellÕimputazione si faccia riferimento alla commissione di più fatti di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e preferenziale) allo scopo di procurare a sŽ o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, che non inerisce alla contestazione dellÕaggravante in discorso, bens’ Ð oltre allÕelemento soggettivo Ð va posta in relazione al disposto dellÕart. 219, comma 2, n. 1, legge fall. ossia alla cd. continuazione fallimentare che, peraltro, non richiede la formale contestazione (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, COGNOME, Rv. 283253 Ð 01). Si osserva poi, come evidenzia pure la sentenza impugnata, che la contestata aggravante di cui allÕart. 219, comma 1, cit. è stata ritenuta anche per la bancarotta fraudolenta documentale. Con la conseguenza che il termine di prescrizione, pari a diciotto anni e nove mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.) dal 27 gennaio 2011, non è ancora spirato.
Il quinto motivo è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che la pena detentiva è stata irrogata nella misura minima di tre anni di reclusione e, a seguito della riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è stata diminuita a due anni ossia nella misura massima consentita di un terzo. Il che non consente qualsivoglia ulteriore riduzione della pena principale. Nel resto, il ricorso è del tutto generico e parimenti manifestamente infondato, in quanto il trattamento sanzionatorio è definito Çsulla base di parametri squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse è richiesta; nŽ tra i parametri di legittimitˆ per la definizione della pena si rinviene quello della valutazione comparativa tra concorrentiÈ (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266446 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 264020 – 01) e, dunque, non pu˜ avere rilievo la prospettata disparitˆ tra il ricorrente e la coimputata.
Deve disporsi, . 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchŽ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilitˆ dei motivi dÕimpugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01).
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 28/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME