Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39541 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Preganziol il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d’appello di Venezia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla recidiva;
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Av verso la richiamata sentenza l’imputat o ha proposto ricorso per cassazione con il suo difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 2), e 222 l. fall. e correlato vizio di motivazione.
Lamenta, invero, che, nel ritenere configurabile, sul piano oggettivo e soggettivo, il delitto ascritto, la Corte territoriale ha trascurato di considerare alcune fondamentali argomentazioni difensive quali l’aver optato esso ricorrente per un regime di contabilità semplificata, l’aver presentato le dichiarazioni (ciò che postulava la tenuta delle scritture contabili) , l’essersi affidato , in un primo momento, a professionisti per la predisposizione della contabilità e aver poi proceduto autonomamente.
2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l’imputato lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in relazione all’inosservanza e/o erronea applicazione de ll’art. 222 l.fall., in relazione all’art. 217 della medesima legge, e relativo vizio di motivazione.
Pone al riguardo in rilievo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di entrambe le decisioni di merito che, pur avendo riconosciuto che le sue condotte avrebbero potuto essere ascritte a sciatteria, hanno, sebbene fosse stato assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione del dolo, l’aver egli svolto da lungo tempo l’att ività di imprenditore.
2.3. In ulteriore subordine, con il terzo motivo, il COGNOME denuncia inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 2, 99 e 106 cod. pen. e 460, comma 5, cod. proc. pen.
Assume, al riguardo, che i tre precedenti penali dai quali risulta gravato avrebbero dovuto ritenersi ininfluenti rispetto alla recidiva ritenuta e contestata essendo provvedimenti privi di effetti penali, e per il decorso del tempo e per le innovazioni normative che avevano condotto alla depenalizzazione di due delle condotte per le quali era stato condanNOME.
In particolare, osserva che:
rispetto alla condanna di cui al decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, il reato è estinto ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen.;
quanto alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal medesimo Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso in data 25 settembre 1997, la stessa deve ritenersi revocata trattandosi di fatto non più previsto dalla legge come reato (ossia quello di omessa convocazi one dell’assemblea, oggi punito con la sola sa nzione amministrativa pecuniaria);
del pari, quanto al decreto penale di condanna emesso dalla Pretura di Treviso in data 7 febbraio 1997 lo stesso doveva ritenersi revocato in quanto la vicenda giudicata non era più prevista dalla legge come reato, afferendo all’omesso versamento di ritenute previdenziali ex art. 2 della legge 11 novembre 1983, n. 638, inferiore alla soglia di punibilità di euro 10.000,00 annui, introdotta dall’art. 3, com ma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
2.4. Mediante il quarto motivo, subordiNOME al terzo, lamenta che, anche volendo considerare dette pronunce ai fini della recidiva, mancherebbe qualsivoglia argomentazione tesa a giustificare la circostanza che la stessa era stata ritenuta in presenza di precedenti estremamente risalenti nel tempo e che si trattava di condotte di rilievo contenuto, sicché il richiamo ai precedenti penali si era risolto in una mera clausola di stile.
Deduce, inoltre, carente motivazione sulla richiesta prevalenza della prevalenza delle circostanze attenuanti, considerata anche la particolare tenuità del fatto per il quale era intervenuta condotta.
Sostiene, infine, che non sono stati valutati una serie di elementi che avrebbero potuto condurre la Corte territoriale a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero la risalenza dei precedenti, la sua età avanzata, la limitata intensità del dolo, ove ritenuto sussistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
1.1.Innanzitutto, quanto alla dedotta adozione del regime della contabilità semplificata, è stato da tempo chiarito nella giurisprudenza di questa Corte che il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare – ove preordiNOME a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell’imprenditore – la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale ( ex ceteris , Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 262198) .
1.2. Del pari, priva di rilievo è la deduzione dell’essersi l’imputato, per un periodo di tempo, avvalso di professionisti per la tenuta della contabilità, posto che l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal
titolare dell’impresa (tra le molte, Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258947).
E, del resto, il COGNOME non ha fornito alcun elemento per superare la predetta presunzione e, anzi, rispetto all’ anno 2012, ha dedotto che le scritture non erano state tenute per la cessazione dell’att ività anche se curava ormai autonomamente la contabilità.
Il secondo motivo è, di contro, fondato, con rilevanza assorbente rispetto agli altri, che riguardano il trattamento sanzioNOMErio.
Invero, sin dal capo di imputazione, non si comprende quale sia stata la scelta operata rispetto alla condotta contestata al ricorrente.
Nell’editto accusatorio, difatti, si fa indifferentemente riferimento alla sottrazione, distruzione e/o non tenuta delle scritture contabili e alla distinta fattispecie di tenere dette scritture in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società.
Questa genericità dell’imputazione non è stata risolta dalle decisioni di merito, le cui motivazioni, peraltro, neppure si integrano in maniera chiara vicendevolmente.
2.1. Sotto un primo aspetto, invero, la sentenza del Tribunale fa riferimento, per un verso, ad una tenuta delle scritture contabili inidonea a rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (pag. 4).
Per sua parte, la pronuncia impugnata ha richiamato la differente condotta costituita dalla mancata tenuta delle scritture.
Sul piano soggettivo, inoltre, entrambe le pronunce di merito hanno disatteso l’argomentazione difensiva per la quale la condotta dell’imputato era dipesa da mera sciatteria evidenziando che, pur non potendo escludersi che questo fosse il motivo dell’azione, non sarebbe venuto meno il dolo quale consapevolezza e volontà della stessa.
2.2. Le motivazioni così ripercorse del Tribunale e della Corte d’Appello non risolvono, allora, prima di tutto, come si è evidenziato, l’incertezza, già propria del capo di imputazione, in ordine alla riconducibilità della condotta del COGNOME all’omessa tenuta delle scritture contabili oppure a quella della tenuta delle stesse in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.
Incertezza , questa, che si riverbera, tuttavia, sull’elemento soggettivo del reato.
Infatti, è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,
l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa -nell’ambito dell’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. -rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi ( ex ceteris , Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650).
2.3. Occorre d’altra parte considerare che il COGNOME è stato assolto dal delitto contestato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sicché è necessaria una motivazione particolarmente rigorosa sull’elemento soggettivo dell’addebito di bancarotta fraudolenta documentale, non potendo la relativa prova giovarsi della presunzione per la quale l’irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 -02, in motivazione, § 2.6.).
2.4. Donde, vieppiù a fronte di tale assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta dell’imputato, la decisione impugnata non lascia comprendere perché una condotta che essa stessa riconosce potrebbe essere dipesa da sciatteria, che è indice di colpa e non di dolo, non potrebbe essere riqualificata, come richiesto dal ricorrente, in bancarotta documentale semplice, ipotesi delittuosa che, ove la colpa degradasse a irrilevante motivo dell’azione, e non a elemento soggettivo del reato, non si distinguerebbe dalla bancarotta fraudolenta documentale.
Sebbene l’accoglimento del secondo motivo comporti l’assorbimento del terzo sul trattamento sanzioNOMErio, il collegio intende ribadire, incidentalmente, che la recidiva deve essere oggetto di specifica e adeguata motivazione (cfr. Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878), specie in una fattispecie come quella in esame nella quale per due precedenti è intervenuta la depenalizzazione e un altro attiene ad un decreto penale di condanna per cui sono decorsi i termini di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così è deciso, 22/10/2025
Il AVV_NOTAIO Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME