Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3440 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3440 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione de Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato RAGIONE_SOCIALE colpevole di bancarot fraudolenta documentale, per avere – in qualità di amministratore apparente di RAGIONE_SOCIALE, dal 03 agosto 2015 al fallimento, dichiarato con sentenza del 11/11/2015 – sottratto i lib scritture contabili della società. Con la stessa sentenza, il ricorrente era stato, invece, dal delitto sub A) (bancarotta impropria).
2. Ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO, che, nell’interesse dell’imputato, svol unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, dolendosi ch Corte di appello non avrebbe replicato alle doglianze dell’appellante in punto di eleme soggettivo, per cui era stato posto in luce il ruolo di amministratore c.d. ‘testa di leg assunzione della carica meno di due mesi prima del fallimento, e la evidente inconsapevolezza del ricorrente degli obblighi personali gravanti su di lui, e, comunque, sottolineando come non avesse posto in essere alcuna azione od omissione diretta alla realizzazione degli even fraudolenti contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la genericità della sua formulazione, momento che la doglianza difensiva si concentra sulle connotazioni proprie del dolo generico laddove, nella fattispecie qui contestata e ritenuta, della sottrazione dei libri e RAGIONE_SOCIALE contabili, il dolo richiesto è quello specifico.
2. Come premesso, COGNOME è stato ritenuto responsabile di concorso in bancarotta documentale fraudolenta, nella specie, della sottrazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, le quali, pur tenute la vita della società, non erano state consegnate agli organi fallimentari. La sentenz evidenziato, in proposito, come pur avendo assunto il ruolo formale di amministratore solo mese e mezzo prima del fallimento, il ricorrente avesse ricevuto, all’atto del suo insediame in data 05/08/2015, dal commercialista della RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEI., i libri e le scritture contab società, come si evince dal verbale di consegna acquisito in atti e dalla relazione del cur fallimentare. Da tale dato fattuale, e dalla ulteriore circostanza della sostanziale irre dell’imputato durante il fallimento (la curatrice fallimentare aveva tentato vanamente di rep sia in più accessi presso la sede sociale, sia mediante apposita convocazione), la Corte di appe ha, del tutto ragionevolmente, tratto il convincimento della fraudolenta sottrazione RAGIONE_SOCIALE sc contabili, che non sono state consegnate neppure in modo parziale al curatore fallimentare.
2.1. Quanto alla circostanza che l’imputato non fosse venuto a conoscenza della convocazione da parte del curatore, la Corte di appello ha sottolineato il comportamento processuale tenu anche nel processo penale, e la mancata prospettazione di una plausibile ricostruzion alternativa. Dunque, in sintesi, l’irreperibilità dell’imputato, quale indice si dell’esistenza dell’elemento soggettivo, è stata ancorata dai giudici di merito sia al fatto non fosse presente presso la sede sociale, che alle altre circostanze con cui si è estrinsecat
condotta e dalle quali -senza che siano riscontrabili aporie logiche od argomentative di sort è considerata integrata la fattispecie psicologica del reato. D’altro canto, l’ignoranza convocazione per l’interrogatorio fallimentare non può valere a scusare l’eventuale ignoran dell’obbligo personale e diretto dell’amministratore -anche se apparente- di regolare tenu conservazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, il quale discende ex lege dalla titolarità della funzione.
Sotto il profilo soggettivo, nella sentenza impugnata si evoca – per fondare l’affermazio responsabilità del ricorrente – il consolidato orientamento di legittimità, format riferimento alla posizione della c.d. “testa di legno” e agli obblighi di tenuta e conservazion scritture, riconducibili a colui che sia investito anche solo formalmente della amministra della società fallita, sussistendo il diretto e personale obbligo dell’amministratore di d tenere e conservare le predette scritture. Si ritiene, infatti, che, in quanto investi posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, l’amministratore formale responsabile, a norma dell’art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere interve a impedire la realizzazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nono l’art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in pres atti pregiudizievoli. Il contegno omissivo è, cioè, assunto a concausa dell’evento, e si rico sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del dolo eventuale tutte le volte in cui l’ammin pieno jure abbia omesso di intervenire quando, viceversa, adempiendo pienamente ai propri obblighi, avrebbe percepito i segnali della realizzazione del reato ( Sez. 5 n. 38712 19/06/2008, rv. 242022).
3.1. A proposito dell’elemento soggettivo, del quale si duole il ricorrente, vanno fatt precisazioni, che attengono alla individuazione del tipo di atteggiamento psicologico ch richiede nella diverse fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta declinate dal secon comma dell’art. 216 L.F.
3.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, si da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d. “generale” ( art. 216 co. 1 n. 2 ultima par avere tenuto i libri e le scritture contabili “in guisa da non rendere possibile la ricostru patrimonio o del movimento degli affari”), la legge prevede solo il dolo generico, consis nell’intenzione dell’agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzion patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volon di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ), Rv. 258881 In tale ottica, si afferma che la formula legislativa ” in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” connota la condotta (e, dunque, l’elemento materiale del reato) e non la volontà dell’agente, così da escludere che la stessa po configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l’ostacolo alla ricostruzione del p e del volume di affari dell’impresa costituisce una connotazione modale della condotta ogget di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una ogge compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli or fallimentari. Si ritiene, poi, che l’esistenza dell’elemento soggettivo, nell’ipotesi c.d.
non può essere desunto dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato, che lo s RAGIONE_SOCIALE scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movim degli affari, poichè è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’i abbia avuto coscienza e volontà di realizzare dettai oggettiva impossibilità e non, invec trascurare semplicemente la regolare tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture, senza valutare le conseguenze d tale condotta, atteso che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del di e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma secondo, legge fall. (Se 5, n. 172 del 07/06/2006 (dep. 2007 ) Rv. 236031; conf. Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014 Rv. 262384 – 01). Il dolo generico della fattispecie “generale” deve essere, dunque, desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto ch stato RAGIONE_SOCIALE scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio movimento degli affari, fatto che costituisce l’elemento materiale del reato ed è comune a diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall’art. 217, comm secondo, legge fall. ( Sez. 5 – , n. 26613 del 22/02/2019 Ud. Rv. 276910).
3.3. Il dolo specifico, configurato dalla locuzione ” con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori” è, invece, richiesto per le ipotesi di c.d. bancarotta documentale “specifica” ( per avere “sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte.. e le scritture contabili”). L’utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo spec richiesto per la configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ( animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all’affermazio responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014 , dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per l configurazione RAGIONE_SOCIALE ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e contabili previste dall’art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare ( viene equiparata la condotta di omessa tenuta, ove si accerti lo scopo di arrecare pregiudizi creditori) è necessario il dolo specifico, consistente nello “scopo di procurare a sé o ad a ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”.
3.4. E’ evidente, allora, che, nel caso in esame, in cui viene chiaramente in rilievo, contestazione formale elevata dall’Accusa, una ipotesi di bancarotta documentale c.d. specifi per sottrazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili – fattispecie a dolo specifico – la Difesa, sia con il di merito che con il ricorso per cassazione, nel dolersi del vizio di motivazione in pu ricostruzione del dolo generico, deduce motivi di dogloanza del tutto decontestualizzati risp al thema probatorio, afferente, come si è detto, a fattispecie a dolo specifico.
3.5. Da qui, l’assenza di specificità del motivo, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta 230634).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibili determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giu 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023
Il Consigliere estensore