Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10140 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10140 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado del 26 settembre 2019 con la quale il GUP del Tribunale di Prato aveva condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella sua qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato del 12 novembre 2014.
Avverso siffatta decisione ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti d cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge tradottasi in omessa motivazione sul primo motivo di appello.
La Corte territoriale ha omesso di motivare in relazione alla mancanza di elemento soggettivo in relazione alla dichiarazione di fallimento da considerarsi elemento costitutivo della fattispecie e non condizione obiettiva di punibilità.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale generica.
Richiamando la giurisprudenza di questa sezione, la sentenza impugnata ha evidenziato gli elementi rivelatori del dolo di fattispecie:
l’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili non è derogabile, né delegabile e non rileva la impossibilità di affidarsi ad un professionista per la tenuta dei libri;
l’imputato è stato per anni amministratore della società che si è avvalsa della collaborazione di commercialisti ed era perfettamente consapevole delle conseguenze connesse alla violazione degli obblighi, potendosi escludere dunque una condotta semplicemente negligente e colposa.
La sentenza, lamenta la difesa, non ha tuttavia dato conto della intenzionalità della condotta.
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla durata delle pene accessorie.
Dopo avere richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni unite in tema di pene accessorie, la difesa lamenta la contraddittorietà della sentenza laddove nel determinare nel minimo con la concessione delle circostanze attenuanti generiche la pena principale, ha poi fissato nel massimo la pena accessoria.
2.4. Con il quarto motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione.
La sentenza nel negare il beneficio non ha considerato la natura dell’istituto e la interpretazione datane dalla giurisprudenza riconoscendo alla mancata non menzione una funzione sanzionatoria, volta a fungere da stimolo all’emenda dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Il secondo motivo risulta fondato.
1.1. La sentenza impugnata ha illustrato gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull’esistenza del dolo richiesto e sulla conseguente impossibilità di una riqualificazione nella ipotesi colposa.
Ha indicato gli elementi da cui ricavare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato consistito nella irregolare tenuta delle scritture contabili che non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e degli affari, e quindi il dolo generico.
1.2.La sentenza tuttavia non ha operato una corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte in tema di elemento soggettivo nelle due diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta a dolo generico e a dolo specifico e in base ai quali: “In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degl organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ulti integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Nel caso di specie, infatti, dalla imputazione risulta che la ipotesi di specie fosse da ricondurre alla bancarotta documentale specifica per omessa tenuta della documentazione contabile con la necessità di provare il dolo specifico.
Dalla lettura della sentenza di primo (trattasi di ipotesi di cd. doppia conforme) grado emerge che è risultata provata l’omessa tenuta delle scritture contabili nell’ultimo biennio (p.10).
La sentenza impugnata, nel confermare la pronunzia di primo grado, presenta una evidente lacuna motivazionale quanto alla descrizione dell’elemento oggettivo della condotta contestata limitandosi ad indicare (p.3) che l’imputato era tenuto alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e che non ha adempiuto a tale obbligo, ritenendo il “fatto” non contestato nella sua materialità.
In realtà in tema di bancarotta fraudolenta documentale la corretta individuazione della condotta (irregolare tenuta tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o, invece, omessa tenuta delle scritture contabili) comporta significative conseguenze in tema di elemento soggettivo (dolo generico o dolo specifico).
La Corte territoriale, dopo avere apparentemente motivato quanto alla sussistenza della bancarotta documentale generica ha ravvisato la sussistenza del dolo generico, laddove dalle risultanze probatorie come descritte nella sentenza di primo grado all’imputato è contestata una ipotesi di bancarotta documentale specifica con la necessità di motivare quanto alla sussistenza del dolo specifico (“al fine di recare pregiudizio ai creditori”), motivazione mancante anche nella sentenza di primo grado e oggetto di specifica doglianza nell’atto di appello.
La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio affinché il giudice del rinvio, delimitata con precisione la condotta di bancarotta documentale cd. specifica quanto alla omessa tenuta delle scritture contabili, fornisca motivazione immune da vizi logici quanto alla eventuale sussistenza del cd. dolo specifico che caratterizza siffatta fattispecie.
L’accoglimento del motivo assorbe le ulteriori censure.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2024 Il
Il Presidente