Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42546 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di COGNOME NOME in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo B), alla stessa ascritto nella veste di socio e amministratore unico della ‘RAGIONE_SOCIALE, società dichiarata fallita in data 21 dicembre 2012.
Sin dal primo grado l’imputata era stata assolta dalla imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva contestata al capo A).
Avverso la sentenza ricorr e l’imputat a, tramite il difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dell’elemento soggettivo nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, ricorrerebbe la prima ipotesi del reato previsto dall’art. 216, comma primo , n. 2 legge fall. che richiede il dolo specifico.
Quindi, per un verso, erra la sentenza nell’incentrare la motivazione sul dolo generico; per altro verso, l’insussistenza dello scopo di recare pregiudizio ai creditori sarebbe dimostrata dalla assoluzione, sin dal primo grado, dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente e ccepisce l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, evidenziando che il termine di prescrizione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è pari a dieci anni e che la Corte di a ppello, nel respingere l’omologa eccezione, non ha indicato atti interruttivi idonei a far scattare il termine massimo.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’ art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo è fondato.
Le questioni sollevate dalla ricorrente, unitamente alla soluzione offerta dal giudice di merito, rendono necessario ripercorrere gli arresti giurisprudenziali sugli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale disegnate d all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.
2.1. La prima fattispecie (c.d. ‘specifica’) consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che la condotta omissiva sia sorretta (al pari delle altre ipotesi) da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella -analoga sotto il profilo materiale -di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. ( Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, COGNOME, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279179).
Al riguardo va specificato che l’ omessa tenuta (così come la sottrazione, distruzione o falsificazione) può essere anche ‘parziale’ e che tale nozione ricomprende oltre alla mancata istituzione di uno o più libri contabili anche l’ipotesi della ‘materiale’ esistenza dei libri contabili che però sono stati ‘l asciati in bianco ‘.
2. 2. La seconda fattispecie (c.d. ‘AVV_NOTAIO‘) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l ‘ annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l ‘ omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269904).
Quanto alla ‘falsificazione’ che, in apparenza, sembra connotare entrambe le fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato la seguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale ‘specifica’ può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale “AVV_NOTAIO“, invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l ‘ annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l ‘ omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall ‘ art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così, da ultimo, in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME).
Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispecie di ‘omessa tenuta’, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi ‘a dolo generico’ il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissione consista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione di specifiche operazioni.
Proprio questo consente di cogliere la differenza tra bancarotta fraudolenta documentale ‘specifica’ e ‘ AVV_NOTAIO ‘ e la ratio sottesa al diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta ‘AVV_NOTAIO‘ la fraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso della bancarotta ‘specifica’ l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta una specifica direzione della volontà.
In questa ottica le annotazioni incomplete, che incidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modale della condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l’operatività dell’impresa e dunque creano quell’ inganno che è punito nell a ‘bancarotta AVV_NOTAIO ‘.
2.2. Nel caso in rassegna la sentenza fa generico riferimento a scritture incomplete, non vidimate, e frammentarie, senza indicare però in maniera specifica se -come sembra -vi siano dei libri non istituti o comunque totalmente privi di annotazioni (a partire da un certo esercizio in avanti) rispetto ad attività comunque svolte e ad operazioni compiute oppure se i libri siano stati istituiti e annotati ma solo in parte, così da creare una parvenza di affidabilità.
Ne consegue che il fatto ricostruito in sentenza non consente di comprendere se ci si trovi di fronte a un caso rientrante nella bancarotta fraudolenta documentale specifica o in quella AVV_NOTAIO oppure, ancora, se ricorrano entrambe le ipotesi (così effettivamente contestate) che possono convivere in relazione non alla medesima condotta ma a condotte storicamente diverse susseguitesi nel tempo, pur dando vita a un reato unico, essendo unica la determinazione criminosa.
In assenza di questi dati fattuali, che spetta al giudice di merito indagare, non è possibile stabilire se la fattispecie in rassegna richieda il dolo specifico o solo quello generico cui ha fatto unicamente riferimento la sentenza impugnata.
3. Discende l’annu llamento con rinvio della sentenza impugnata.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, neppure alla data odierna è maturato il termine massimo di prescrizione pari ad anni dodici e mesi sei, tenuto conto degli atti interruttivi rappresentati, quantomeno, da: le sentenze di condanna di primo e secondo grado (art. 160, comma primo cod. pen.); la richiesta
di rinvio a giudizio e il decreto di rinvio a giudizio (art. 160, comma secondo, cod. pen.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 07/11/2024