Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3203 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SAN DONA’ DI PIAVE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi uditi i difensori
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME illustra le censure mosse alla sentenza impugnata ed insiste per l’accoglimento del ricorso;
l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO espone i motivi di gravame e chiede la cassazione della sentenza impugnata;
lAVV_NOTAIO lamenta la carenza motivazionale della sentenza che non risponde ai rilievi mossi nell’atto di appello
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 20 settembre 2022 la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili dei delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale loro contestati nella rispettiva qualità di amministratore dal 4 giugno 2008 al 25 novembre 2008 e, successivamente, di amministratore di fatto nonché di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 8 febbraio 2011.
Nell’interesse degli imputati sono stati proposti ricorso per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. co proc. pen.
3. Ricorso COGNOME
3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, in quanto correlato dalla sentenza impugnata al mero dato obiettivo dell’omessa consegna agli organi fallimentari della documentazione contabile, ossia ad un profilo astrattamente riconducibile anche alla mera colpa.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ribadendo che quest’ultimo richiede una condotta GLYPH esclusivamente GLYPH attiva, GLYPH manipolatoria GLYPH e GLYPH dissimulatoria GLYPH della documentazione. La Corte territoriale era, pertanto, chiamata a dimostrare l’avvenuta istituzione della documentazione contabile perlomeno nel momento nel quale si assumeva che il COGNOME avesse iniziato a rivestire il ruolo di amministratore di fatto, ossia il 25 novembre 2008, quando l’assemblea della RAGIONE_SOCIALE aveva deliberato la trasformazione di RAGIONE_SOCIALE
Ciò posto, il ricorrente aggiunge che la sentenza impugnata non si era confrontata con il rilievo per il quale la istituzione delle scritture contabili er stata ancorata dalla sentenza di primo grado alla deposizione della teste COGNOME, la quale aveva menzioNOME il solo COGNOME e si era riferita alla documentazione della RAGIONE_SOCIALE, senza nulla specificare quanto alla istituzione delle scritture contabili del 2009. Le contrarie affermazioni della Corte territoriale erano meramente assertive poiché non indicavano la fonte probatoria sulla quale riposavano.
Ne discende, secondo il ricorso, che, a tutto voler concedere, il fatto andrebbe riqualificato come bancarotta semplice, ormai estinto per prescrizione.
4. Ricorso NOME.
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
con riguardo alla attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto. Si osserva: a) che la sentenza impugnata aveva valorizzato, al riguardo, dati inconferenti, poiché al) l’avvenuta assunzione, per un circoscritto periodo, della qualità di amministratore di diritto non implicava logicamente il successivo mantenimento della carica; a2) il subentrare (anche) della moglie del NOME, oltre a non essere accompagnata dalla dimostrazione che quest’ultima fosse una mera testa di legno, trascurava di considerare che, in realtà, al Faè era succeduto un consiglio di amministrazione che comprendeva anche un AVV_NOTAIO; b) che le attività svolte dal COGNOME nell’aprile del 2008, si collocavano fuori dal capo di imputazione, sia per quanto concerne la distrazione patrimoniale, sia per quanto concerne la bancarotta documentale; c) che la teste COGNOME, che aveva lavorato anche presso altre imprese con il Faè, oltre a rispondere a domande suggestive con conseguente violazione dell’art. 499 cod. proc. pen. – aveva fornito indicazioni cronologicamente indeterminate e generiche quanto alle attività che il Faè avrebbe posto in essere; d) che i testi COGNOME e COGNOME avevano riferito in ordine ad un periodo antecedente al 25 novembre 2008; e) che la teste COGNOME, come rilevato nell’atto di appello, si era avvalsa, in quanto moglie dell’imputato, della facoltà di non rispondere; f) che la teste COGNOME, oltre all’interesse ad allontanare da sé, quale amministratrice di diritto dal 25 novembre 2008, profili di responsabilità, aveva anche riconosciuto di avere seguito le vicende societarie attraverso l’altra amministratrice di diritto, ossia la COGNOME; g) che la deposizione del COGNOME era congetturale e non collocata con precisione nel tempo; h) che il teste COGNOME aveva riferito della richiesta del COGNOME e del COGNOME di tenere la contabilità di una società distinta dalla fallita, ossia della RAGIONE_SOCIALE, peraltro collocando la circostanza negli anni 2007 – 2008; i) che le dichiarazioni del COGNOME si riferivano al solo COGNOME. Si aggiunge che, al di là delle prove della effettività dei ruoli gestori assunti dai componenti del consiglio di amministrazione subentrato al COGNOME il 25 novembre 2008, quale confermato dal convincimento del curatore che la responsabilità dovesse essere attribuita alla COGNOME e alla COGNOME, anche ulteriori risultanze dibattimentali rivelavano piuttosto il ruolo gestorio del COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in ordine alla attribuzione al NOME delle distrazioni della somma complessiva
di 134.000 euro, tenuto conto della pluralità di persone che, alla stregua delle risultanze dibattimentali, potevano operare sui conti correnti della società. Si aggiunge che la deposizione del maresciallo COGNOME, nell’attribuire i prelievi, direttamente o indirettamente, al COGNOME e al COGNOME, aveva richiamato il contenuto di sommarie informazioni testimoniali provenienti da soggetti non identificati e che comunque non erano state in alcun modo acquisite.
Si osserva ancora: a) che il prospetto con le distrazioni ritenute, depositato dal P.M. all’udienza del 13 marzo 2014, indica prelievi per il complessivo importo di 66.300 euro, come compiuti prima del 4 giugno 2008, ossia della data dalla quale parte la contestazione contenuta nel capo di imputazione: si eccepisce, in conseguenza, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; b) che la prosecuzione dell’attività sociale anche nel 2009 rendeva i prelievi per 134.000 euro coerenti con le esigenze imprenditoriali della società, escludendo l’elemento oggettivo della distrazione; e) che, ferma la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nel caso di ritenuta distrazione operata a mezzo di altri soggetti, comunque l’amministratore di fatto non dispone dei poteri per intervenire nel caso di distrazioni poste in essere da altri e delle quali, in ogni caso, non è dimostrato che avesse consapevolezza.
4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla condanna per la bancarotta fraudolenta documentale, rilevando: a) che, secondo il curatore, la mancanza di documentazione contabile risale all’epoca successiva alla trasformazione della società in RAGIONE_SOCIALE, talché non si giustifica la valorizzazione, a tal fine, della dichiarazione della teste COGNOME, che concerne scritture precedenti alla data del 25 novembre 2008; b) che il reperimento di una parte della documentazione sino al 2009 nulla dice quanto alla istituzione di quella non rinvenuta; c) che illogica era anche la ricostruzione del dolo specifico, in assenza di dimostrazione di distrazioni e di entità superiore rispetto a quanto la pubblica accusa ha ritenuto accertato; d) che l’amministratore cessato e al quale sia subentrato altro amministratore non ha alcun obbligo di consegnare le scritture contabili al curatore.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché motivi aggiunti nell’interesse del Faè, con i quali si sviluppano considerazioni relative ai proposti motivi di ricorso.
All’udienza del 19 ottobre 2023 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
Ricorso Furianetto
Per ragioni di ordine logico, va esamiNOME preliminarmente il secondo motivo, che investe la sussistenza del reato nella sua consistenza oggettiva.
Esso, nel prospettare la necessità di una condotta attiva, manipolatoria e dissimulatoria, con la conseguenza che sarebbe necessario accertare la previa istituzione delle scritture, è infondato.
Infatti – e trattasi di considerazione assorbente -, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando – ma il punto verrà in rilievo nell’esame del primo motivo – lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179 – 01). Sempre sul piano oggettivo, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01, ha ribadito che l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.
Fondato è, invece, il primo motivo del ricorso, dal momento che il tema della necessaria sussistenza del dolo specifico, introdotto con l’atto di appello, viene affrontato dalla sentenza impugnata in termini assertivi, laddove questa Corte ha anche di recente sottolineato il principio secondo cui la motivazione del giudice di merito deve individuare e spiegare la concreta attitudine e, quindi, l’incidenza, volta per volta, delle scritture prese in considerazione ad evidenziare la specifica finalità, assunta come rilevante dal legislatore, di incidere sulla rappresentazione contabile dell’azienda e sulla sua alterazione, in vista dell’obiettivo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori.
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto del principio devolutivo dell’impugnazione e del carattere personale delle doglianze dell’altro ricorrente, l’annullamento della sentenza impugnata va pronunciato, nei
confronti del COGNOME, limitatamente alla condanna per il reato di bancarotta documentale.
Ricorso NOME
Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto investono, sotto diversi angoli prospettici, l’attribuzione al ricorrente del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, sono fondati.
Escluso in radice che, una volta dimostrato il ruolo di amministratore di fatto di un soggetto, si realizzi un difetto di correlazione tra accusa e sentenza per il caso che venga accertata l’esistenza di prelievi da parte di terzi, anziché da parte del primo, resta da considerare che sia il presupposto soggettivo che l’entità e le modalità dei prelievi, pur oggetto dell’atto di appello, sono temi che la sentenza impugnata ha esamiNOME, nella migliore delle ipotesi, in termini sinteticamente ripetitivi delle conclusioni del primo giudice, senza considerare le censure che erano state formulate, in relazione ai vari elementi probatori valorizzati dal Tribunale.
Emblematica è l’assenza di risposta rispetto alla doglianza in rito correlata all’utilizzabilità delle dichiarazioni della COGNOME, avvalsasi della facoltà di non rispondere. Ma, a parte tale profilo, fa difetto un’analisi critica, argomentata e cronologicamente parametrata alla contestazione, che consenta di comprendere le ragioni dell’attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto, una volta cessato dalle funzioni formali.
Ugualmente generica è la risposta fornita rispetto ai dati obiettivi della condotta, quanto, come si diceva, ad entità e modalità dei prelievi, rispetto a dichiarazioni di carattere AVV_NOTAIO del teste COGNOME, provenienti da fonti che sono rimaste non specificate.
Il terzo motivo, fermi i rilievi svolti supra sub 1, quanto alla rilevanza anche di una condotta omissiva, è fondato, con riguardo alla sussistenza del dolo specifico, per le ragioni ricordate supra sub 2.
Ne segue l’annullamento con rinvio, nei confronti del NOME, in relazione all’affermazione di responsabilità per entrambi i titoli di reato attribuitigli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e, quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, nei confronti del solo NOME, con
rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso di NOME COGNOME. Così deciso il 19/10/2023